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Patente a crediti nei cantieri: cosa cambia da fine 2026 per imprese e autonomi

Obbligo, richiesta sul portale INL, punteggio e decurtazioni: le novità 2026 della patente a crediti edile dopo il decreto sicurezza.

Patente a crediti nei cantieri: cosa cambia da fine 2026 per imprese e autonomi
In breve
  • Attive le Commissioni territoriali INL per il recupero crediti
  • con modulistica dedicata da giugno 2026

La patente a crediti per l'edilizia, introdotta dal D.L. 19/2024 (convertito dalla Legge 56/2024) che ha modificato l'articolo 27 del D.Lgs. 81/2008, resta obbligatoria per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) dello stesso decreto. Nel corso del 2026 il meccanismo è stato modificato e reso più stringente dal D.L. 159/2025, convertito dalla Legge 198/2025 (il cosiddetto decreto sicurezza), con ricadute pratiche dirette per chi gestisce cantieri.

Chi deve avere la patente e come si richiede

L'obbligo riguarda sia le imprese sia i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008. Per i lavoratori autonomi non è richiesta la redazione del DVR né la designazione dell'RSPP, ma sono necessari tutti gli altri requisiti.

La domanda si presenta online attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), all'indirizzo servizi.ispettorato.gov.it, il cui accesso richiede l'utilizzo di credenziali SPID o della Carta d'Identità Elettronica (CIE). Può essere inoltrata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante, oppure delegare questa operazione a professionisti autorizzati, come consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati o CAF, mediante delega scritta. Le modalità operative, i contenuti della patente e le procedure di sospensione sono disciplinate dal D.M. 18 settembre 2024, n. 132 (decreto attuativo della patente a crediti).

Punteggio, decurtazioni e sospensioni

La patente viene rilasciata in formato digitale dall'Ispettorato nazionale del lavoro con un punteggio iniziale di 30 crediti, incrementabile, in presenza delle condizioni previste, fino a un massimo di 100. Il punteggio può essere aumentato, tra l'altro, con il possesso di certificazioni SGSL UNI EN ISO 45001, l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione ex art. 30 D.Lgs. 81/2008 o certificazioni SOA, secondo gli scaglioni indicati sul portale INL.

Sul fronte delle sanzioni, in caso di infortunio grave o mortale l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere cautelarmente la patente fino a dodici mesi, con effetti diretti sulla possibilità di proseguire l'attività nel cantiere.

Le novità del 2026: verbali, crediti cumulativi e Commissioni territoriali

Il decreto sicurezza (D.L. 159/2025) ha modificato in modo significativo i tempi della decurtazione. Come chiarito dalla nota INL n. 609/2026, dal 1° gennaio 2026 la decurtazione dei crediti scatta già con il verbale ispettivo senza attendere un provvedimento definitivo, potendo così causare un possibile blocco immediato del cantiere. Inoltre le decurtazioni dei crediti sono cumulative e senza limite massimo; ma i crediti possono essere ripristinati in caso di archiviazione o annullamento del verbale ispettivo.

Per il recupero dei crediti decurtati, l'INL ha istituito le Commissioni territoriali: con il decreto direttoriale 06/03/2026, n. 24, l'Ispettorato nazionale del lavoro definisce le modalità operative per l'istituzione delle Commissioni territoriali competenti per il recupero dei punti della patente a crediti prevista dall'articolo 27 del D.Lgs. 81/2008. Il recupero non è automatico: dipende dalla valutazione della Commissione territoriale sulla validità e sull'efficacia delle iniziative proposte dal richiedente, e l'istanza va corredata da una relazione tecnica sugli interventi previsti.

Informazioni pratiche

  • Portale per la domanda: servizi.ispettorato.gov.it, accesso con SPID, CIE o CNS.
  • Punteggio: 30 crediti iniziali, massimo 100; sotto i 15 crediti non è possibile operare in cantiere.
  • Recupero crediti: istanza tramite PEC all'Ispettorato territoriale del Lavoro competente, con relazione tecnica sugli interventi di miglioramento della sicurezza.
  • Riferimenti normativi: art. 27 D.Lgs. 81/2008; D.L. 19/2024 conv. L. 56/2024; D.M. 18 settembre 2024, n. 132; D.L. 159/2025 conv. L. 198/2025; Circolare INL n. 1 del 26 febbraio 2026; nota INL n. 609/2026; decreto direttoriale INL n. 24 del 6 marzo 2026.
  • Per casi dubbi o chiarimenti operativi, l'INL invita a consultare le FAQ pubblicate sul portale o a rivolgersi all'Ispettorato territorialmente competente.

Prima di procedere con domande, recuperi crediti o valutazioni di sospensione, si raccomanda di verificare sempre il testo aggiornato delle norme su Normattiva e le circolari sul sito ispettorato.gov.it, data la frequenza degli aggiornamenti registrati nel corso del 2026.

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Questo articolo è stato redatto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale a partire da fonti ufficiali, poi verificato e approvato dalla redazione. Come lavoriamo

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