DPI anticaduta: marcatura CE, scelta e formazione obbligatoria
Guida su imbracature, cordini e retrattili: classificazione, marcatura CE di terza categoria, criteri di scelta e obbligo di formazione ex art. 77 D.Lgs. 81/2008.

- I dispositivi anticaduta sono DPI di III categoria secondo il Regolamento UE 2016/425 e l'Allegato VIII del D.Lgs. 81/2008
- La marcatura CE deve essere seguita dal numero dell'organismo notificato che ha certificato il dispositivo
- L'art. 77 del D.Lgs. 81/2008 impone formazione teorica e addestramento pratico specifico per l'uso dei DPI di III categoria
- Verifiche periodiche e vita utile del dispositivo vanno gestite secondo le istruzioni del fabbricante e la norma UNI EN 365
Chi si occupa di sicurezza sul lavoro in edilizia, manutenzione di coperture, impiantistica o logistica in altezza deve conoscere con precisione gli obblighi che riguardano i dispositivi di protezione individuale (DPI) anticaduta: imbracature, cordini, dispositivi retrattili e linee di ancoraggio. Non sono DPI qualsiasi: rientrano nella categoria più critica prevista dalla normativa europea e italiana, con conseguenze dirette su acquisto, formazione e responsabilità del datore di lavoro.
Classificazione: perché sono DPI di terza categoria
Il Regolamento UE 2016/425 classifica i dispositivi di protezione individuale in tre categorie in base alla gravità del rischio da cui proteggono, e i DPI anticaduta rientrano nella Terza Categoria, la più elevata, perché proteggono da rischi che possono causare conseguenze molto gravi, quali morte o danni irreversibili alla salute. Nella stessa fascia rientrano, ad esempio, i respiratori, secondo quanto riportato da fonti di settore che richiamano il regolamento.
L'Allegato VIII del D.Lgs. 81/2008, aggiornato dal Decreto Interministeriale 20 dicembre 2021 di recepimento della direttiva 2019/1832/UE, elenca tra le attrezzature di protezione individuale contro le cadute dall'alto dispositivi anticaduta di tipo retrattile, imbracature complete, imbracature basse, cinture di posizionamento e di ritenuta e cordini di posizionamento, dispositivi di assorbimento dell'energia, dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio, dispositivi di regolazione delle funi, dispositivi di ancoraggio non concepiti per essere fissati permanentemente, connettori, corde, imbracature di salvataggio.
Marcatura CE: cosa deve comparire sul dispositivo
Per i DPI di categoria III il Regolamento UE 2016/425 stabilisce che la marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella procedura di cui agli allegati VII o VIII. In pratica, un'imbracatura o un cordino anticaduta non possono essere immessi sul mercato solo sulla base di un'autodichiarazione del fabbricante: è necessario l'intervento di un organismo terzo indipendente che verifichi la conformità, come confermano diverse fonti tecniche di settore.
La marcatura deve inoltre rimanere leggibile per tutta la vita del dispositivo: il Regolamento prevede che le indicazioni devono essere perfettamente visibili e leggibili e rimanere tali per tutta la vita utile prevedibile del DPI.
Criteri di scelta in base al rischio di caduta
La scelta del dispositivo non può essere generica. L'Allegato VIII, punto 4, del D.Lgs. 81/2008 fornisce indicazioni utili per la valutazione dei DPI in relazione a specifiche lavorazioni e ambienti di lavoro, secondo quanto riportato da fonti tecniche che richiamano il testo dell'allegato. Il documento riporta inoltre un elenco indicativo, non esaustivo, delle lavorazioni che richiedono l'uso di DPI anticaduta, comprendendo imbracature di sicurezza per lavori su impalcature, montaggio di elementi prefabbricati, lavori su piloni, e attacco di sicurezza con corda per posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru o su torri di trivellazione, lavori in pozzi e in fogne.
Un elemento pratico spesso sottovalutato riguarda il tipo di ancoraggio disponibile sul luogo di lavoro: come segnalano guide tecniche di settore, la configurazione dell'ancoraggio in copertura condiziona la scelta di ogni componente del kit anticaduta, dal connettore al dispositivo di assorbimento dell'energia.
Formazione e addestramento: l'obbligo dell'art. 77
Il punto più delicato per i datori di lavoro riguarda la formazione. L'art. 77 del D.Lgs. 81/2008 riporta l'obbligo del datore di lavoro di assicurare ai lavoratori una formazione adeguata e, se necessario, uno specifico addestramento sull'uso corretto e utilizzo pratico dei DPI di terza categoria. Non si tratta di un obbligo generico: per i lavoratori edili e per tutte le mansioni che comportano rischio di caduta dall'alto, la norma prevede sempre formazione e addestramento specifico, come indicato da fonti specializzate che richiamano l'art. 77, comma 4, lettera h) e comma 5 del decreto.
Va inoltre distinto il caso dell'accesso mediante funi: come chiarito da approfondimenti tecnici, quando il lavoro in quota comporta anche il posizionamento e l'accesso tramite corde si applica la disciplina specifica dell'art. 116 e dell'Allegato XXI del D.Lgs. 81/2008, che si affianca all'obbligo generale di addestramento dell'art. 77.
Sul piano operativo, diverse fonti di settore distinguono tre livelli: l'informazione (dati e notizie sull'uso del dispositivo), la formazione (trasmissione di conoscenze per procedure sicure) e l'addestramento (acquisizione di competenze pratiche tramite prove sul campo). Per i DPI anticaduta la sola lezione teorica in aula non è considerata sufficiente: è necessaria una parte pratica con prove di indossamento, regolazione e collegamento del dispositivo, secondo quanto riportano più corsi di formazione professionale consultati.
Verifiche periodiche e vita utile
I dispositivi anticaduta devono essere sottoposti a manutenzione e revisione periodica secondo le istruzioni del fabbricante e la norma tecnica UNI EN 365. Le revisioni comprendono un'ispezione visiva e test funzionali che, a seconda del tipo di DPI, possono includere la verifica del corretto bloccaggio dei dispositivi retrattili, il funzionamento dei moschettoni e la verifica della corretta regolazione delle cinghie. La revisione deve inoltre accertare che il dispositivo mantenga il marchio CE leggibile e soddisfi le specifiche tecniche di riferimento.
Cosa verificare in azienda
Per RSPP e datori di lavoro, la gestione corretta dei DPI anticaduta richiede di:
- verificare la presenza della marcatura CE con il numero dell'organismo notificato su ogni dispositivo di III categoria;
- documentare la valutazione del rischio di caduta dall'alto e la scelta del dispositivo in coerenza con l'Allegato VIII;
- programmare formazione teorica e addestramento pratico specifico ai sensi dell'art. 77, con eventuale aggiornamento periodico;
- tenere un registro delle verifiche periodiche e della vita utile dei dispositivi, secondo le istruzioni del fabbricante e la norma UNI EN 365.
Per il testo integrale delle norme citate si rimanda al portale della Gazzetta Ufficiale e al testo coordinato del D.Lgs. 81/2008 pubblicato dal Ministero del Lavoro.
Scelta e fornitura dei dispositivi di protezione, estintori e attrezzature a norma, con la formazione all'uso.
- Scelta dei DPI
- Forniture antincendio
- Addestramento all'uso




