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Aggiornamento preposti: il corso obbligatorio dopo il DL 146/2021 e ogni quanto va rifatto

Il nuovo Accordo Stato-Regioni fissa in 6 ore ogni due anni l'aggiornamento dei preposti, in presenza o videoconferenza sincrona: cosa cambia da maggio 2026.

Aggiornamento preposti: il corso obbligatorio dopo il DL 146/2021 e ogni quanto va rifatto
In breve
  • Il periodo transitorio si è chiuso il 24 maggio 2026: le imprese devono ora applicare le nuove regole

Chi deve fare l'aggiornamento e ogni quanto

Il preposto - il lavoratore che sovraintende all'attività di altri e ne controlla la corretta esecuzione, anche se non ha una nomina formale ma svolge di fatto questo ruolo - deve seguire un aggiornamento periodico della formazione sulla sicurezza. Dal 24 maggio 2026, data di chiusura del periodo transitorio previsto dal nuovo Accordo Stato-Regioni, la cadenza è biennale, con una durata minima di 6 ore, da svolgere obbligatoriamente in presenza o in videoconferenza sincrona.

Il 24 maggio 2026 si conclude il periodo transitorio previsto dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119, e da quella data i corsi di formazione per lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro dovranno essere organizzati secondo il nuovo testo, che ha sostituito gli accordi del 2011, 2012 e 2016. Per le imprese che non hanno ancora adeguato la formazione dei propri preposti, la scadenza è quindi già superata e va colmata senza ulteriore attesa.

Da dove nasce l'obbligo: il DL 146/2021

La base normativa risale al decreto-legge 146/2021, convertito con la legge 215/2021, che ha rafforzato la posizione di garanzia del preposto modificando l'art. 37 del D.Lgs. 81/2008. La legge di conversione ha introdotto il comma 7-ter, secondo cui per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione e l'aggiornamento periodico dei preposti, le attività formative devono essere svolte interamente in presenza e ripetute con cadenza almeno biennale, e comunque ogni volta che lo richieda l'evoluzione dei rischi. La violazione di questi obblighi è sanzionata penalmente a carico di datore di lavoro e dirigente.

Per anni, in assenza di un accordo attuativo, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 1/2022 aveva chiarito che restava applicabile l'aggiornamento quinquennale previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 2011, in attesa del nuovo testo.

Cosa prevede oggi il nuovo Accordo 59/CSR

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 la situazione si è sbloccata. La durata del corso base per i preposti aumenta da 8 a 12 ore, da svolgere in presenza o in videoconferenza sincrona, e l'aggiornamento diventa biennale con una durata minima di 6 ore. Chi ha già completato il corso da 8 ore secondo l'Accordo del 2011 non deve ripeterlo: per i percorsi già effettuati è riconosciuto credito formativo.

Il corso base, oltre ai contenuti generali sulla valutazione dei rischi, tratta in modo specifico i compiti propri del preposto: vigilanza sull'osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite ai lavoratori, individuazione tempestiva dei rischi e delle situazioni di pericolo, poteri di intervento diretto per correggere comportamenti non conformi o sospendere l'attività in caso di rischio grave.

Informazioni pratiche

  • Chi è tenuto: qualunque lavoratore eserciti di fatto funzioni di preposto, anche senza atto di nomina formale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 81/2008.
  • Aggiornamento: 6 ore ogni 2 anni, in presenza o videoconferenza sincrona (non ammessa la modalità e-learning asincrona).
  • Corso base: 12 ore, richiesto per chi assume per la prima volta il ruolo.
  • Scadenza del periodo transitorio: 24 maggio 2026, già decorsa.
  • Riferimenti: art. 37 D.Lgs. 81/2008 come modificato dal DL 146/2021 (conv. L. 215/2021); Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025 (G.U. n. 119 del 24 maggio 2025); Circolare INL n. 1/2022.

Per l'organizzazione dei corsi e la verifica dei crediti formativi pregressi si consiglia di rivolgersi a RSPP, consulenti del lavoro o enti di formazione accreditati, e di consultare il testo dell'Accordo pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro.

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Questo articolo è stato redatto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale a partire da fonti ufficiali, poi verificato e approvato dalla redazione. Come lavoriamo

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