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Sorveglianza sanitaria in azienda: chi è obbligato, ogni quanto, cosa si rischia

Guida su quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, ruolo del medico competente, periodicità delle visite e sanzioni per il datore di lavoro.

Sorveglianza sanitaria in azienda: chi è obbligato, ogni quanto, cosa si rischia
In breve
  • La sorveglianza sanitaria scatta quando la valutazione dei rischi individua esposizioni previste dalla normativa
  • Il medico competente effettua visite preventive, periodiche, su richiesta, per cambio mansione e alla cessazione
  • La periodicità è di norma annuale salvo diversa indicazione motivata del medico competente
  • L'omessa nomina del medico competente e l'omessa sorveglianza sanitaria sono sanzionate dall'art. 55 del D.Lgs. 81/2008

La sorveglianza sanitaria resta uno degli obblighi meno compresi tra le piccole e medie imprese: non riguarda tutte le aziende indistintamente, ma solo quelle in cui il documento di valutazione dei rischi individua esposizioni per cui la legge la prevede. Vale la pena ripercorrere con ordine cosa dice l'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008, quali visite comprende e cosa rischia il datore di lavoro che la omette.

Quando scatta l'obbligo

La sorveglianza sanitaria non è automatica per ogni impresa. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva, oppure qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. In pratica, è la valutazione dei rischi a determinare se in azienda esistono mansioni che richiedono il monitoraggio sanitario: rumore, agenti chimici, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali e altre esposizioni disciplinate dal Testo Unico sono le casistiche più frequenti.

Il medico competente: nomina e ruolo

Dove l'obbligo sussiste, il datore di lavoro deve nominare un medico competente, professionista con i requisiti indicati dall'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008 (specializzazione in medicina del lavoro o discipline affini). Il medico competente collabora alla valutazione dei rischi, predispone il protocollo sanitario ed effettua le visite.

Le visite previste dall'articolo 41

Il Testo Unico elenca diverse tipologie di visita: quella preventiva, anche in fase preassuntiva, per verificare l'assenza di controindicazioni alla mansione; quella periodica; quella su richiesta del lavoratore quando correlata ai rischi professionali; quella in occasione del cambio di mansione per verificarne l'idoneità specifica e quella alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. Il Testo Unico prevede inoltre la visita precedente alla ripresa del lavoro dopo assenze per motivi di salute superiori a sessanta giorni continuativi, se il medico competente la ritiene necessaria.

Tutte le visite sono a carico del datore di lavoro e comprendono esami clinici, biologici e indagini diagnostiche. Gli esiti vengono allegati alla cartella sanitaria e di rischio istituita per ciascun lavoratore, che deve rispettare i requisiti minimi dell'Allegato 3A e può essere tenuta in formato cartaceo o informatizzato. Il medico competente esprime un giudizio di idoneità relativo alla mansione specifica, che deve essere consegnato al lavoratore e al datore di lavoro in forma scritta. Contro il giudizio è ammesso ricorso, entro trenta giorni, all'organo di vigilanza territorialmente competente.

Periodicità delle visite

La periodicità degli accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Il medico competente può tuttavia stabilire una cadenza diversa in base alla valutazione del rischio, e l'organo di vigilanza può a sua volta disporre contenuti e periodicità differenti con provvedimento motivato.

Le sanzioni per il datore di lavoro

L'articolo 55 del D.Lgs. 81/2008 punisce sia la mancata nomina del medico competente nei casi in cui è obbligatoria, sia l'omessa sottoposizione dei lavoratori a sorveglianza sanitaria, con l'arresto o un'ammenda; importi e soglie vanno verificati sul testo aggiornato della norma, periodicamente rivalutato in base agli indici ISTAT. Le stesse irregolarità possono comportare sanzioni anche per il medico competente, ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 81/2008.

Per le imprese che hanno già affrontato i temi del DVR privo di medico competente o dei giudizi di idoneità, questa guida completa il quadro sull'obbligo di sorveglianza sanitaria vero e proprio: prima di ogni decisione operativa resta comunque opportuno verificare il testo vigente della norma e confrontarsi con il medico competente incaricato.

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Questo articolo è stato redatto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale a partire da fonti ufficiali, poi verificato e approvato dalla redazione. Come lavoriamo

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