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IA e robotica in azienda: l'art. 4 dello Statuto si applica anche al controllo dei lavoratori

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro chiarisce che le regole sul controllo a distanza valgono anche per sistemi di IA e robotica in azienda.

IA e robotica in azienda: l'art. 4 dello Statuto si applica anche al controllo dei lavoratori
In breve
  • Le procedure dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori si applicano anche a software IA e robot che osservano l'attività del personale
  • Serve accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro, anche per finalità di sicurezza
  • La L. 132/2025 impone di informare i lavoratori sull'uso dell'IA nel rapporto di lavoro
  • Il decreto di adeguamento all'AI Act (4 agosto 2026) vieta il licenziamento deciso solo da un sistema automatizzato

Le regole sul controllo a distanza dei lavoratori previste dallo Statuto dei Lavoratori si applicano anche ai sistemi di intelligenza artificiale e alla robotica utilizzati in azienda. Lo sostiene un documento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, secondo cui le regole sul controllo a distanza dei dipendenti previste dallo Statuto dei Lavoratori si applicano anche ai sistemi di intelligenza artificiale e alla robotica: l'impresa che usa software o macchine in grado di osservare, misurare o valutare l'attività del personale deve rispettarne le procedure e gli obblighi informativi, così come già accade per telecamere e geolocalizzatori.

Per le PMI che stanno introducendo software gestionali, sistemi di prenotazione con IA o dispositivi automatizzati, la questione tocca direttamente l'organizzazione del lavoro: ogni strumento che permetta di verificare tempi, presenze o prestazioni dei dipendenti rientra nel perimetro dell'articolo 4 della legge 300/1970.

Cosa prevede l'articolo 4

Come ha più volte ribadito anche il Garante per la protezione dei dati personali, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati solo per esigenze organizzative e produttive, di sicurezza del lavoro o di tutela del patrimonio aziendale, previo accordo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, autorizzazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Il documento della Fondazione Studi precisa che questo vale anche quando la finalità dichiarata è la prevenzione degli infortuni: un sensore o una telecamera intelligente installati per ridurre gli incidenti richiedono comunque l'accordo sindacale o l'autorizzazione quando registrano l'attività dei singoli lavoratori.

Il collegamento con la legge sull'IA

Il documento richiama inoltre l'art. 11, comma 1, della L. n. 132/2025, per cui l'intelligenza artificiale è impiegata per migliorare le condizioni di lavoro e tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori, legge che rinvia a questa disciplina per l'obbligo di informare il lavoratore sull'uso dell'AI nel rapporto di lavoro.

A completare il quadro interviene il decreto legislativo di adeguamento all'AI Act approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026, che riserva a una persona fisica le decisioni su costituzione, modifica e cessazione del rapporto e dichiara nullo il licenziamento deciso solo da un sistema automatizzato.

Cosa cambia per le imprese

Per i datori di lavoro che adottano software di IA o dispositivi robotici con funzioni di monitoraggio del personale, il messaggio è chiaro: prima dell'attivazione occorre verificare se lo strumento consente, anche indirettamente, di controllare l'attività dei dipendenti. In caso affermativo servono l'accordo sindacale o l'autorizzazione dell'Ispettorato territoriale del lavoro, oltre a un'informativa comprensibile sulle modalità di funzionamento del sistema.

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Questo articolo è stato redatto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale a partire da fonti ufficiali, poi verificato e approvato dalla redazione. Come lavoriamo

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