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Fisco e fatturazione

Bollo sulle fatture elettroniche: guida al versamento del secondo trimestre

Entro il 30 settembre 2026 va versato il bollo sulle e-fatture del secondo trimestre, con possibile rinvio a novembre sotto i 5.000 euro.

Bollo sulle fatture elettroniche: guida al versamento del secondo trimestre
In breve
  • Bollo di 2 euro dovuto sopra i 77,47 euro per operazioni escluse, esenti o non imponibili IVA (art. 6 DM 17/6/2014)
  • Scadenza al 30 settembre 2026 per il secondo trimestre, versamento tramite F24 (codice 2522) o addebito diretto sul portale
  • Sotto i 5.000 euro cumulati tra primo e secondo trimestre il pagamento può slittare al 30 novembre
  • Controllare gli elenchi A e B in 'Fatture e Corrispettivi' prima di pagare, per evitare omissioni sanzionabili

Il 30 settembre 2026 scade il termine per versare l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell'anno. È un appuntamento che riguarda una platea ampia di partite IVA e che merita un controllo puntuale in area riservata prima del pagamento, per evitare errori che generano comunicazioni di irregolarità da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Chi è obbligato

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, l'articolo 6 del Dm 17 giugno 2014 ha disciplinato l'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l'obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento. L'imposta è dovuta quando la somma degli importi delle operazioni presenti risulta maggiore di 77,47 euro, per fatture che riportano operazioni escluse, esenti o non imponibili ai fini IVA, incluse quelle emesse dai soggetti in regime forfettario.

Come si calcola e si versa

L'imposta è fissa: quando la fattura è soggetta a imposta di bollo, nel file XML viene valorizzato con SI il campo BolloVirtuale nella sezione DatiBollo e inserito l'importo di 2,00 euro nel campo ImportoBollo. Per il pagamento esistono due strade: il versamento può essere disposto dalla funzionalità dedicata del portale "Fatture e Corrispettivi", indicando l'IBAN di un conto corrente intestato al contribuente, oppure è possibile utilizzare il modello F24 telematico. Per il secondo trimestre va indicato il codice tributo 2522.

La scadenza e il possibile rinvio

Entro il 30 settembre 2026 i soggetti passivi IVA che hanno emesso fatture elettroniche soggette a bollo devono versare l'imposta dovuta sulle fatture emesse nel secondo trimestre. La stessa data interessa anche il bollo del primo trimestre il cui pagamento sia stato legittimamente rinviato perché l'importo dovuto per tale periodo non superava 5.000,00 euro. La soglia opera anche in senso più ampio: quando l'ammontare complessivamente dovuto per il primo e il secondo trimestre non supera 5.000,00 euro, il pagamento può essere differito al 30 novembre 2026.

Controllare gli elenchi A e B

Prima di versare è opportuno verificare i dati precompilati: per ogni trimestre l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione, nell'area riservata di "Fatture e Corrispettivi", l'elenco A, non modificabile, con le fatture in cui il campo relativo al bollo è stato valorizzato, e l'elenco B, modificabile, con le fatture che presentano i presupposti per l'imposta pur senza recare la relativa indicazione nel file XML. Come ricorda l'Agenzia, l'elaborazione dell'Agenzia costituisce un presidio di controllo, ma non sostituisce la qualificazione tributaria dell'operazione da parte del contribuente: la responsabilità di verificare la correttezza dei dati resta in capo all'impresa o al professionista.

Sanzioni per omesso o tardivo versamento

In caso di ritardo, la stessa procedura telematica dell'Agenzia gestisce la regolarizzazione: nel caso di ritardo rispetto alla scadenza prevista, la procedura web calcola e consente il pagamento della sanzione e degli interessi previsti per il ravvedimento operoso. Se il versamento resta omesso o carente, l'Agenzia delle entrate trasmette al contribuente una comunicazione telematica alla PEC indicata nella quale indica l'importo dovuto per l'imposta di bollo, la sanzione prevista, ridotta a un terzo, e gli interessi, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Prima della scadenza si consiglia quindi di verificare gli elenchi sul portale "Fatture e Corrispettivi" e, in caso di dubbi sulla qualificazione delle operazioni, rivolgersi al proprio consulente fiscale.

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Questo articolo è stato redatto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale a partire da fonti ufficiali, poi verificato e approvato dalla redazione. Come lavoriamo

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