Verifiche periodiche attrezzature INAIL: scadenze e come evitare la sanzione
Quali attrezzature vanno verificate, come si prenota online con INAIL/ASL e cosa rischia il datore di lavoro se la verifica scade.

- Gru, carriponte, PLE, ponti sospesi e attrezzature a pressione elencate nell'Allegato VII vanno verificate con periodicità fissa
- La prima verifica è richiesta a INAIL, le successive a ASL o a un soggetto abilitato tramite il portale CIVA
- La richiesta va inoltrata almeno 60 giorni prima della scadenza per non restare senza copertura
- La mancata verifica è punita con arresto o ammenda per il datore di lavoro
Le imprese che utilizzano gru, carriponte, piattaforme di lavoro elevabili, ponti sospesi o attrezzature a pressione devono sottoporle a verifiche periodiche obbligatorie: chi ne è responsabile è sempre il datore di lavoro, che deve attivare la richiesta prima della scadenza tramite il portale INAIL o rivolgendosi a un soggetto abilitato. Saltare questo passaggio espone a sanzioni penali.
Quali attrezzature sono soggette a verifica
L'obbligo nasce dall'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. 81/2008: il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Rientrano in questo elenco, tra le altre, apparecchi di sollevamento materiali come gru, paranchi, argani e carriponte, e attrezzature di sollevamento persone come PLE, cestelli e montacarichi, oltre a gru a torre, gru su autocarro, autogru, gru a struttura limitata, gru a ponte e a portale, carrelli semoventi a braccio telescopico, argani e paranchi, idroestrattori, piattaforme di lavoro auto-sollevanti su colonna, ascensori e montacarichi da cantiere. Per le attrezzature con oltre 20 anni di servizio il datore di lavoro è tenuto a sottoporle a un'indagine supplementare al fine di individuare eventuali vizi, difetti o anomalie creatisi nel corso degli anni o a seguito di usura.
Come funziona la prenotazione online
Il decreto prevede che le verifiche siano gestite da INAIL per quanto riguarda la prima, e da ASL, ARPA o soggetti pubblici o privati abilitati per le successive, ma il datore di lavoro resta comunque responsabile della richiesta di intervento: i soggetti preposti devono essere in ogni caso attivati dal datore di lavoro tramite una specifica richiesta. La gestione telematica passa dal portale CIVA – Certificazione e Verifica Impianti e Apparecchi, accessibile tramite il portale MyINAIL, alla voce Servizi, Certificazione e Verifica, CIVA. Per la prima verifica è corretto presentare la richiesta 60 giorni prima della scadenza e, secondo le indicazioni INAIL, l'Istituto vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Attenzione anche a un cambiamento recente sul fronte dei soggetti abilitati: con la Circolare n. 11 del 23 maggio 2025 il Ministero del Lavoro ha introdotto un nuovo applicativo per la gestione dell'elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche, e dal 3 giugno 2025 tutte le nuove istanze devono essere inoltrate esclusivamente attraverso questa piattaforma, pena la mancata considerazione delle richieste inviate con modalità differenti.
Cosa succede se la verifica scade
I risultati dei controlli non vanno solo eseguiti, ma anche documentati: devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Se la scadenza passa senza che la verifica successiva sia stata richiesta, l'attrezzatura non può essere considerata in regola e l'azienda è esposta a controlli e sanzioni in caso di ispezione.
Le sanzioni per il datore di lavoro
Le conseguenze economiche e penali sono previste dall'articolo 87 del D.Lgs. 81/2008. Per la mancata esecuzione dei controlli periodici è prevista la pena alternativa dell'arresto da 3 a 6 mesi o dell'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per ogni mancato adempimento, ovvero per ogni attrezzatura non verificata, mentre per la sola mancata richiesta di verifica è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro. Gli importi possono variare secondo gli adeguamenti applicati nel tempo: prima di ogni valutazione conviene verificare il testo aggiornato dell'articolo 87 sulla Gazzetta Ufficiale o sul portale del Ministero del Lavoro.
Informazioni pratiche
- Chi richiede la verifica: il datore di lavoro, per ogni attrezzatura elencata nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008.
- Dove: portale MyINAIL, sezione Servizi > Certificazione e Verifica > CIVA, per la prima verifica; ASL competente o soggetto abilitato iscritto negli elenchi regionali per le verifiche successive.
- Quando presentare la domanda: almeno 60 giorni prima della scadenza della periodicità indicata in Allegato VII.
- Riferimenti normativi: art. 71 e Allegato VII del D.Lgs. 81/2008; DM 11 aprile 2011; Circolare Ministero del Lavoro n. 11/2025.
- Per approfondire: sito INAIL, sezione "Verifica apparecchi e impianti", e portale CIVA.
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