DPI di terza categoria: quali sono e quando serve l'addestramento pratico
Imbracature, autorespiratori e protezioni acustiche richiedono per legge l'addestramento pratico, non solo la formazione: cosa prevede l'art. 77 del D.Lgs 81/2008.

- Il Regolamento UE 2016/425 classifica i DPI in tre categorie in base alla gravità del rischio
- La terza categoria comprende imbracature, sistemi anticaduta, autorespiratori e protezioni dell'udito
- L'art. 77 comma 5 del D.Lgs 81/2008 rende l'addestramento pratico obbligatorio, non facoltativo, per questi dispositivi
- La formazione teorica da sola non basta: serve una prova pratica documentata
Chi in azienda fornisce ai lavoratori imbracature, sistemi anticaduta, autorespiratori o protezioni acustiche deve sapere che non basta consegnare il dispositivo e spiegarne l'uso a voce: per questi DPI la legge impone un addestramento pratico specifico, distinto dalla formazione generica. È quanto stabilisce l'articolo 77, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, applicabile a tutti i datori di lavoro, ai RSPP e ai consulenti che li assistono nella gestione della sicurezza.
Come sono classificati i DPI
Il Regolamento UE 2016/425 del 9 marzo 2016, che ha abrogato la direttiva 89/686/CEE, prevede che i DPI siano classificati in 3 categorie, in ordine crescente a seconda della tipologia di rischio per la quale offrono protezione. La prima categoria copre i rischi minimi, la seconda i rischi significativi non rientranti altrove, mentre la terza categoria protegge il lavoratore da danni gravi o permanenti per la sua salute o dal rischio di morte.
Quali dispositivi rientrano in terza categoria
Tra i DPI di terza categoria rientrano tipicamente imbragature, caschi con allaccio sottogola, autorespiratori, oltre ai sistemi di arresto caduta per i lavori in quota. A questi si aggiungono, per espressa previsione normativa, anche i dispositivi di protezione dell'udito, equiparati alla terza categoria ai fini dell'obbligo di addestramento pur restando su un piano di rischio diverso.
Perché non basta la formazione: l'obbligo dell'art. 77
L'articolo 77 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di valutare i rischi, individuare i DPI idonei, fornire dispositivi conformi, garantire informazione, formazione e addestramento. Il comma 4, lettera h), richiede che il datore di lavoro assicuri una formazione adeguata e organizzi, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI: per la maggior parte dei dispositivi, quindi, l'addestramento scatta solo se necessario.
Per la terza categoria questa discrezionalità viene meno. Il comma 5 dell'art. 77 del D.Lgs. 81/08 prevede che per i DPI di terza categoria e per i DPI dell'udito è necessario un addestramento, senza margini di valutazione da parte del datore di lavoro. In pratica, mentre per un paio di guanti da rischio meccanico può bastare l'informazione, per un'imbracatura anticaduta o un autorespiratore l'azienda deve organizzare una sessione pratica in cui il lavoratore impari a indossare, regolare, verificare e utilizzare correttamente il dispositivo, e non solo a leggerne le istruzioni.
Cosa significa in concreto per l'azienda
L'addestramento va documentato: non è sufficiente la firma di consegna del DPI, che attesta la ricezione ma non la capacità d'uso. Va invece formalizzata una fase pratica, distinta da quella teorica, in cui il lavoratore dimostra di saper gestire il dispositivo nelle condizioni operative reali. La durata e i contenuti del percorso non sono fissati in modo rigido dalla norma: la durata ed i contenuti della formazione e dell'addestramento dei DPI di categoria I, II, e III non è normata ma deve essere stabilita dal datore di lavoro in relazione alla valutazione dei rischi generale/specifica e alla complessità del DPI.
Per l'individuazione dei rischi che fanno scattare l'obbligo di terza categoria, il riferimento tecnico resta l'Allegato I del Regolamento UE 2016/425, mentre per l'impostazione pratica dei percorsi formativi è utile consultare le linee guida INAIL sui DPI e l'Accordo Stato-Regioni sulla formazione dei lavoratori. In caso di dubbi sulla classificazione di un dispositivo specifico o sulla documentazione da conservare, è opportuno verificare la scheda tecnica del produttore, che deve indicare la categoria di appartenenza, e confrontarsi con il RSPP o il consulente per la sicurezza incaricato.
Scelta e fornitura dei dispositivi di protezione, estintori e attrezzature a norma, con la formazione all'uso.
- Scelta dei DPI
- Forniture antincendio
- Addestramento all'uso




