Consulente del lavoro, RSPP e commercialista: chi fa cosa in una PMI
Una guida per orientarsi tra le figure che assistono una PMI: chi risponde di cosa in caso di ispezione e quando rivolgersi a ciascun professionista.

- La nomina dell'RSPP è un obbligo non delegabile del datore di lavoro (art. 17 D.Lgs. 81/2008)
- Il consulente del lavoro ha competenza esclusiva sugli adempimenti in materia di lavoro e previdenza (L. 12/1979)
- L'RSPP non ha poteri decisionali e di spesa, che restano al datore di lavoro
- Il medico competente interviene quando la valutazione dei rischi prevede sorveglianza sanitaria
Chi guida una piccola o media impresa si trova spesso a coordinare più professionisti - consulente del lavoro, commercialista, RSPP, medico competente - senza avere sempre chiaro chi risponde di cosa in caso di controllo. Proviamo a fare ordine ricostruendo compiti e confini di ciascuna figura sulla base della normativa di riferimento.
Il datore di lavoro resta il responsabile ultimo
Un punto va premesso: qualunque sia l'assetto di consulenze scelto, la nomina RSPP è un obbligo non delegabile del datore di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 81/2008. Questo vale anche quando l'incarico è affidato a un professionista esterno: la sua nomina è obbligatoria in ogni azienda e spetta al Datore di Lavoro, tra gli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro. In altre parole, appoggiarsi a un RSPP esterno qualificato non trasferisce la responsabilità organizzativa, che resta in capo all'imprenditore.
Cosa fa l'RSPP e cosa non fa
L'RSPP è nominato dal datore di lavoro per supportarlo nella valutazione dei rischi e nell'organizzazione delle misure di prevenzione e protezione. Nella pratica quotidiana, come indicano più fonti tecniche di settore, collabora alla stesura del DVR lavorando con il Datore di Lavoro, l'RLS e il Medico Competente, coordina l'analisi dei rischi e propone le misure di prevenzione. Un aspetto spesso frainteso dalle aziende è che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione non possiede poteri decisionali e di spesa, i quali restano in capo al datore di lavoro: l'RSPP indica cosa serve, ma non firma ordini di acquisto né decide autonomamente investimenti in sicurezza. Per questo, in caso di ispezione, le eventuali carenze organizzative e di budget ricadono sul datore di lavoro, mentre all'RSPP può essere contestata la qualità del supporto tecnico fornito.
Il perimetro del consulente del lavoro
Diverso è il campo del consulente del lavoro, la cui attività è disciplinata dalla Legge 12/1979. La norma stabilisce che tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro direttamente o a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro, salvo le eccezioni previste per avvocati, commercialisti e ragionieri comunicanti all'Ispettorato del Lavoro. Il consulente del lavoro cura quindi assunzioni, cessazioni, buste paga, comunicazioni obbligatorie e rapporti con INPS e INAIL: un ambito distinto da quello della sicurezza sul lavoro, anche se le due materie si intrecciano su temi come infortuni e sorveglianza sanitaria.
Commercialista e medico competente: due tasselli aggiuntivi
Il commercialista resta l'interlocutore per la contabilità generale, la fiscalità d'impresa e gli obblighi verso l'Agenzia delle Entrate, un perimetro che non si sovrappone a quello previdenziale del consulente del lavoro né a quello prevenzionistico dell'RSPP. Il medico competente, infine, entra in gioco quando la valutazione dei rischi prevede la sorveglianza sanitaria dei lavoratori: collabora con l'RSPP nella programmazione delle visite e nell'attuazione delle misure di tutela, ma la sua nomina - come quella dell'RSPP - non esonera il datore di lavoro dagli obblighi di organizzazione e vigilanza.
In sintesi, per orientarsi
Prima di un'ispezione o di un adempimento specifico, conviene chiedersi: riguarda buste paga, assunzioni o rapporti previdenziali? Consulente del lavoro. Riguarda valutazione dei rischi, DVR o dispositivi di protezione? RSPP, sempre in raccordo con il datore di lavoro. Riguarda bilancio e fisco? Commercialista. Riguarda la salute dei lavoratori esposti a rischi specifici? Medico competente. Per i dettagli operativi e le eventuali sanzioni applicabili, resta comunque necessario verificare il testo aggiornato del D.Lgs. 81/2008 e della Legge 12/1979, oltre alle indicazioni dei rispettivi ordini professionali territoriali.
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