Stress lavoro-correlato: l'obbligo di valutazione nel DVR spiegato in 5 minuti
La valutazione dello stress lavoro-correlato è parte obbligatoria del DVR per ogni datore di lavoro: metodo, aggiornamento e sanzioni in caso di omissione.

- Obbligo introdotto dall'art. 28, comma 1-bis, D.Lgs. 81/2008, in vigore dal 1° agosto 2010
- Metodologia della Commissione Consultiva Permanente: valutazione preliminare e, se necessario, approfondita
- INAIL ha aggiornato nel 2025 la metodologia con un modulo su lavoro da remoto e tecnologia
- Un DVR privo della valutazione o solo formale espone a ammende fino a 5.695,36 euro
Ogni venerdì InRegola24 risponde a una domanda operativa posta da chi gestisce la sicurezza in azienda. Questa settimana: la valutazione dello stress lavoro-correlato è davvero obbligatoria, o si può liquidare con un modulo precompilato nel DVR?
La base normativa
L'obbligo non è un'opzione lasciata alla sensibilità del datore di lavoro. L'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che la valutazione dello stress lavoro-correlato è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010. Il comma 1-bis è stato introdotto dal D.Lgs. 106/2009 come correttivo al testo unico sicurezza.
La valutazione dello stress rientra a pieno titolo nel DVR: le indicazioni della Commissione consultiva ribadiscono che la valutazione dello stress lavoro-correlato è non solo parte integrante della valutazione dei rischi, ma deve essere effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con il RSPP e il medico competente.
Il metodo: indicatori, questionari, focus group
Nel novembre del 2010 la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro ha elaborato le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio Slc individuando un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione di tale obbligo.
Il percorso si articola in due fasi. La prima è la valutazione preliminare: consiste nella rilevazione, in tutte le aziende, di "indicatori di rischio da stress lavoro-correlato oggettivi e verificabili e ove possibile numericamente apprezzabili", appartenenti "quanto meno" a tre famiglie distinte: eventi sentinella, fattori di contenuto del lavoro, fattori di contesto del lavoro. La valutazione, inoltre, prende in esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori, per esempio per mansioni o partizioni organizzative, che risultino esposti a rischi dello stesso tipo.
Se la fase preliminare rileva elementi di rischio e le misure correttive adottate non si sono rivelate efficaci, scatta la valutazione approfondita, basata su "valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori… sulle famiglie di fattori/indicatori" già oggetto della fase preliminare, con strumenti come questionari e, per le realtà più strutturate, focus group e interviste semi-strutturate.
Nel 2025 INAIL ha aggiornato gli strumenti: l'INAIL ha pubblicato una nuova versione della metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato, che aggiorna e integra le indicazioni fornite nelle edizioni precedenti con un "Modulo contestualizzato al lavoro da remoto e all'innovazione tecnologica", confermando comunque l'impianto in due fasi.
Quando va aggiornata
Il DVR sullo stress non è un documento da archiviare una volta per tutte: la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione, o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Cosa rischia chi omette o fa finta
Chi tratta lo stress con un modulo precompilato senza un'analisi reale dell'organizzazione aziendale non è al riparo da un controllo ispettivo: l'assenza di una valutazione adeguata o la presenza di un DVR incompleto, che non contempli i rischi psicosociali o li tratti in modo generico, costituiscono violazioni rilevanti, e il controllo non è solo documentale ma investe l'intero sistema di prevenzione effettivamente implementato dall'azienda.
Sul piano economico, per un DVR privo degli elementi richiesti dall'art. 28, comma 2, l'art. 55 del D.Lgs. 81/2008 prevede un'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per le carenze più gravi (lettere b, c o d) e da 1.423,83 a 2.847,69 euro quando manca la relazione sulla valutazione di tutti i rischi o l'indicazione delle mansioni a rischio specifico (lettere a primo periodo ed f), secondo le sanzioni aggiornate con decreto direttoriale 111/2023.
Per chi redige o aggiorna il DVR la verifica pratica è semplice: se la sezione sullo stress lavoro-correlato non indica quali gruppi omogenei sono stati esaminati, quali indicatori sono stati rilevati e, in caso di criticità, quali questionari o strumenti di approfondimento sono stati usati, il documento è probabilmente solo formale e va rifatto.
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