Rischio chimico nel DVR: come si valuta e quando basta l'algoritmo semplificato
Guida alla valutazione del rischio chimico secondo il Titolo IX D.Lgs. 81/2008: classi di rischio, algoritmo Movarisch, schede di sicurezza e casi pratici per officine e saloni.

- Il Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/2008 (artt. 222-232) impone al datore di lavoro di classificare il rischio chimico in quattro categorie
- Se il rischio è basso per la sicurezza e irrilevante per la salute non si applicano gli artt. 225, 226, 229, 230 e non serve sorveglianza sanitaria
- Il modello Movarisch, aggiornato al 28 febbraio 2026 dall'AUSL della Romagna, permette la classificazione senza misurazioni strumentali tramite l'equazione R = P x E
- Le schede dati di sicurezza (SDS) dei fornitori, previste dall'art. 31 del regolamento REACH, sono la base documentale obbligatoria della valutazione
Chi gestisce un'autofficina, un salone di parrucchiere o un'impresa di pulizie si trova prima o poi davanti alla stessa domanda: nel DVR serve una valutazione del rischio chimico approfondita, con misurazioni strumentali, oppure basta un modello semplificato? La risposta dipende da come la normativa classifica l'esposizione dei lavoratori, e va documentata per iscritto.
Cosa impone il Titolo IX del D.Lgs. 81/2008
Il riferimento è il Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/2008 (artt. 222-232), che tratta la valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi negli ambienti di lavoro, secondo l'INAIL. Il datore di lavoro, attraverso la valutazione dei rischi, deve dimostrare che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente nel luogo di lavoro, vi sia o meno un "rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute" dei lavoratori.
Le quattro classi di rischio
Secondo quanto ricostruito da Inail in un documento ripreso da PuntoSicuro, la valutazione colloca ogni lavoratore in una di queste quattro condizioni:
| Classe | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Rischio basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute |
| 2 | Rischio basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute |
| 3 | Rischio non basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute |
| 4 | Rischio non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute |
Il rischio irrilevante per la salute è associato a condizioni di lavoro nelle quali l'esposizione agli agenti chimici pericolosi è ampiamente al di sotto dei valori limite di esposizione individuati dalla normativa, in modo da tutelare la salute dei lavoratori.
Quando si evita la valutazione approfondita
Se la classificazione porta alla classe 1, cambiano gli obblighi concreti. Se i risultati della valutazione dimostrano che vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230 del D.Lgs. 81/2008. Non cambia invece l'obbligo di applicare le misure generali di tutela previste dall'art. 224, comma 1: anche qualora la valutazione porti al rispetto del concetto di "irrilevante per la salute", la non applicabilità delle misure specifiche di protezione e prevenzione è subordinata alla messa in atto delle misure generali di tutela di cui all'art. 224, comma 1.
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, non è richiesta qualora il rischio sia valutato come irrilevante per la salute, in quanto le misure generali di tutela e quelle specifiche sono in atto ed efficaci (art. 224, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008). Attenzione a un'eccezione importante: l'eventuale presenza di sensibilizzanti inalatori comporta l'esclusione dal concetto di "rischio irrilevante per la salute", secondo il modello applicativo della Regione Piemonte: una tintura per capelli o un prodotto classificato come sensibilizzante va quindi trattato con cautela anche a basse quantità.
L'algoritmo Movarisch: come funziona
Per arrivare alla classificazione senza ricorrere a campagne di monitoraggio ambientale, le PMI possono usare modelli semplificati riconosciuti dalle Regioni. Il più diffuso è il Movarisch, aggiornato più volte nel tempo: la versione più recente è stata aggiornata al 28 febbraio 2026 e resa disponibile dall'AUSL della Romagna, validata dai gruppi tecnici delle Regioni Emilia‐Romagna, Toscana e Lombardia.
Il modello individua un percorso semplificato – alternativo alle valutazioni con misurazione dell'agente chimico – che consente di classificare ogni lavoratore esposto ad agenti chimici pericolosi in rischio irrilevante per la salute o non irrilevante per la salute. Dal punto di vista matematico, il modello di valutazione del rischio connesso all'esposizione ad agenti chimici pericolosi si basa sulla relazione tra pericolo ed esposizione, secondo l'equazione R = P · E, dove il pericolo tiene conto della classificazione CLP della sostanza e l'esposizione di quantità, modalità e durata d'uso, come riporta anche l'AUSL di Modena: prevista l'identificazione e il peso da assegnare ai parametri indicati dall'articolo di legge, e dai quali non è possibile prescindere, per effettuare la valutazione del rischio chimico per la salute da parte delle imprese artigiane. Resta un limite da conoscere: il Movarisch utilizza una scala semiquantitativa che permette di confrontare diversi agenti chimici, pur introducendo un certo grado di approssimazione e incertezza, soprattutto vicino alle soglie di rischio.
Un richiamo utile per chi lavora in sanità o laboratori: un modello analogo, predisposto da ISPRAMBIENTE per il sistema agenziale, consente di classificare l'esposizione dei lavoratori che usano o manipolano gli agenti chimici pericolosi in rischio irrilevante per la salute o non irrilevante per la salute ai sensi del Titolo IX, Capo I, D.Lgs. 81/08, per quanto riguarda il rischio chimico per la salute dei lavoratori, ma è pensato per attività similari a laboratori diagnostici e clinici, non per le imprese artigiane.
Il collegamento con le schede dati di sicurezza (SDS)
Qualsiasi algoritmo si usi, il punto di partenza documentale resta la scheda dati di sicurezza (SDS) di ogni prodotto chimico in uso. La SDS consente al datore di lavoro di determinare se sul luogo di lavoro vengono manipolati agenti chimici pericolosi e di valutarne l'eventuale rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. L'obbligo di fornirla è del fornitore: come ricorda l'art. 223 comma 4 del D.Lgs. 81/2008, il responsabile dell'immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi (fornitore) è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.
Dal 1° gennaio 2023 le SDS devono rispettare il nuovo formato: tutte le schede devono essere conformi al nuovo Allegato II del regolamento REACH, introdotto dal Regolamento (UE) 2020/878, come ha ricordato un incontro organizzato da Regione Emilia-Romagna, Inail e Ausl di Modena. Se la scheda manca o non è aggiornata, il prodotto non andrebbe utilizzato: secondo una guida tecnica di settore, se la SDS è dovuta ai sensi del regolamento REACH e non è disponibile o aggiornata, il prodotto non deve essere impiegato finché non si acquisiscono le informazioni necessarie per una valutazione corretta.
Officine e autofficine: cosa valutare
Nelle autofficine il rischio chimico riguarda soprattutto oli esausti, solventi sgrassanti, vernici e prodotti per la carrozzeria. La valutazione deve considerare quantità in uso, ventilazione dei locali e frequenza di manipolazione: sono proprio i parametri che l'algoritmo Movarisch chiede di inserire per ottenere l'indice di rischio.
Parrucchieri ed estetica: attenzione ai sensibilizzanti
Nei saloni di acconciatura, tinture, decoloranti e prodotti per permanente contengono spesso sostanze classificate come sensibilizzanti cutanee o inalatorie. Come visto sopra, questa caratteristica esclude il prodotto dal perimetro del "rischio irrilevante per la salute" indipendentemente dalla quantità usata: va quindi verificata la scheda di sicurezza di ogni tinta e decolorante prima di dare per scontato l'esito "irrilevante".
Imprese di pulizia: detergenti e miscele
Per le imprese di pulizia il nodo è la compresenza di più prodotti (detergenti, candeggina, disincrostanti) usati in sequenza dallo stesso operatore. La valutazione va fatta per ogni sostanza e, dove previsto dal modello, anche per l'esposizione cumulativa quando più agenti chimici agiscono sulla stessa via di assorbimento.
Documentazione minima nel DVR
Il DVR deve contenere: elenco delle sostanze e miscele in uso con le relative SDS aggiornate, l'algoritmo o il metodo scelto per la classificazione, l'esito per ogni lavoratore o gruppo omogeneo di esposizione e, se il rischio non risulta irrilevante, le misure specifiche previste dagli artt. 225 e 226. La coerenza tra esito della valutazione e misure adottate è un punto su cui si concentrano i controlli: come ricordava già un approfondimento tecnico, se l'esito della valutazione definisce il rischio per la salute come irrilevante non può essere attivata la sorveglianza sanitaria per tale rischio, e viceversa un esito "non irrilevante" senza le conseguenti misure specifiche espone l'azienda a contestazione in sede ispettiva.
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