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Protezione dalle scariche atmosferiche: quando serve il parafulmine e come si verifica

Guida alla valutazione del rischio fulminazione CEI EN 62305, alla denuncia INAIL e alle verifiche periodiche (2 o 5 anni) del DPR 462/01.

Protezione dalle scariche atmosferiche: quando serve il parafulmine e come si verifica
In breve
  • La valutazione del rischio secondo CEI EN 62305-2 stabilisce se un capannone o un'attività commerciale deve installare un impianto di protezione (LPS)
  • Se il rischio calcolato è sotto la soglia tollerabile, la struttura è 'autoprotetta' e non serve installare il parafulmine
  • L'impianto installato va denunciato all'INAIL entro 30 giorni e verificato ogni 2 o 5 anni secondo il DPR 462/01
  • L'omessa verifica o denuncia espone il datore di lavoro a sanzioni amministrative e penali

Molte imprese scoprono di dover installare un parafulmine solo dopo un controllo, o al contrario installano un impianto che la norma non richiederebbe. La questione non si risolve a occhio: la decisione dipende da un calcolo tecnico previsto dalla norma CEI EN 62305, richiamata dal D.Lgs. 81/2008.

Quando scatta l'obbligo

Non esiste un obbligo generico di installare il parafulmine su ogni capannone o edificio commerciale. Secondo quanto riportano le fonti tecniche di settore, la legge non impone il parafulmine a tutti, ma diventa obbligatorio soltanto quando la valutazione del rischio di fulminazione, prevista dalla norma CEI EN 62305 e richiamata dal D.Lgs. 81/2008, indica un pericolo reale. In ambito lavorativo, la valutazione del rischio di fulminazione deve essere eseguita come richiesto dal D.Lgs 81/08 (artt. 17 e 84) e secondo la norma CEI EN 62305-2, in vigore dal 1 marzo 2013.

Chi redige la valutazione e cosa calcola

La valutazione non è un sopralluogo visivo ma un calcolo tecnico. La valutazione non consiste semplicemente nel verificare se sul fabbricato sia presente un parafulmine: occorre determinare il rischio associato alla struttura, considerando le caratteristiche dell'edificio e degli impianti. A occuparsene deve essere un tecnico competente: spetta a un amministratore o datore di lavoro incaricare un tecnico abilitato affinché esegua la valutazione del rischio di fulminazione secondo la CEI EN 62305.

Il metodo confronta il rischio calcolato con una soglia di accettabilità stabilita dalla norma: se al termine della valutazione il rischio calcolato è inferiore alla relativa soglia di accettabilità, la struttura è da considerarsi protetta; viceversa, se il valore calcolato è superiore, è necessario porre in atto delle misure di protezione ulteriori tali da ricondurre il valore al di sotto del limite normativo. Quando il rischio risulta già sotto soglia, l'edificio è considerato autoprotetto e non è necessario installare un impianto di protezione esterno (LPS).

Le imprese che hanno fatto la valutazione con le edizioni precedenti della norma devono aggiornarla: l'ultima edizione della norma CEI 81-10/2 (CEI EN 62305-2) risale al febbraio 2013, quindi valutazioni effettuate con la precedente norma, che differiva completamente da questa edizione, non sono più valide e devono essere sicuramente aggiornate.

Denuncia all'INAIL e verifiche periodiche

Se la valutazione impone l'installazione del parafulmine, l'impianto va messo in esercizio solo dopo il collaudo dell'installatore, che rilascia la dichiarazione di conformità. Da quel momento scattano gli adempimenti del DPR 462/01: il decreto obbliga tutti i datori di lavoro a denunciare i nuovi impianti elettrici di messa a terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche messi in servizio; entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità al Dipartimento territorialmente competente dell'INAIL.

Dopo la prima messa in servizio, l'impianto deve essere controllato periodicamente. La periodicità segue la stessa logica della messa a terra: ogni 2 anni per gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche siti nei locali medici, nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio, nei cantieri, e negli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione; ogni 5 anni per gli impianti siti in tutti gli altri ambienti. Il verbale della verifica va conservato in azienda: il documento di conformità deve essere conservato presso il luogo dell'impianto, assieme alla attestazione di avvenuta denuncia dell'impianto rilasciata dagli Enti competenti.

Cosa rischia chi non verifica o non denuncia

L'omissione non è priva di conseguenze. Secondo diverse fonti di settore, per l'omessa denuncia è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 1.800 euro (art. 9 DPR 462/01), mentre per la mancata verifica periodica intervengono le sanzioni del D.Lgs. 81/2008: le sanzioni amministrative vengono inflitte non solo quando non viene effettuata la verifica ma anche quando nel corso di un'ispezione non si posseggono i verbali delle verifiche effettuate, con una sanzione pecuniaria che oscilla tra 500 e 1.800 euro. Gli importi riportati dalle diverse fonti tecniche non sono sempre coincidenti: prima di procedere in caso di irregolarità, è opportuno far verificare la posizione dal proprio consulente per la sicurezza o direttamente presso la sede INAIL territorialmente competente.

In sintesi, per ogni capannone o locale commerciale con lavoratori la prima cosa da fare è far eseguire la valutazione del rischio di fulminazione da un tecnico abilitato: solo da quel calcolo si capisce se serve il parafulmine, e da quel momento partono gli obblighi di denuncia e verifica periodica.

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