Infortunio sul lavoro: cosa fare nelle prime 24 ore, passo per passo
Guida operativa per il datore di lavoro: primo soccorso, obblighi verso INAIL e medico competente, differenza tra comunicazione e denuncia, registro infortuni.

- Comunicazione INAIL entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico per infortuni da 1 a 3 giorni (art. 18 D.Lgs. 81/2008)
- Denuncia INAIL entro 2 giorni (art. 53 DPR 1124/1965) se la prognosi supera 3 giorni
- Infortuni mortali o con pericolo di morte: denuncia entro 24 ore
- Il registro infortuni è abolito dal 23 dicembre 2015 (D.Lgs. 151/2015)
Quando un dipendente si infortuna in azienda, il datore di lavoro ha poche ore per attivare una sequenza di adempimenti che la legge impone in modo rigido, con termini che decorrono da momenti diversi (dall'evento, dalla notizia, dal certificato medico) e che, se sbagliati, espongono a sanzioni. Ecco la procedura passo per passo.
Primo soccorso e accertamento dei fatti
La priorità immediata è assicurare il primo soccorso e, se necessario, l'intervento del 118. Subito dopo vanno raccolte le informazioni essenziali: luogo, giorno e ora dell'infortunio, dinamica, eventuali testimoni presenti. Questi elementi serviranno sia per la denuncia INAIL sia per l'eventuale verifica del medico competente o dell'RSPP sulle cause e sulle misure di prevenzione da rivedere.
Il lavoratore, dal canto suo, ha l'obbligo di dare notizia immediata dell'infortunio al datore di lavoro, anche se di lieve entità: se non lo fa, perde il diritto all'indennità per i giorni precedenti alla segnalazione.
La differenza che conta: comunicazione o denuncia?
La prognosi del medico che ha visitato l'infortunato determina quale adempimento scatta. La distinzione, spesso confusa, è tra due obblighi diversi previsti da norme diverse:
| Prognosi | Adempimento | Norma | Termine |
|---|---|---|---|
| Da 1 a 3 giorni (escluso il giorno dell'evento) | Comunicazione di infortunio (fini statistici al SINP) | Art. 18, comma 1, lett. r, D.Lgs. 81/2008 | Entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico |
| Superiore a 3 giorni | Denuncia di infortunio (fini assicurativi) | Art. 53 DPR 1124/1965 | Entro 2 giorni da quando il datore ha ricevuto i riferimenti del certificato medico |
| Mortale o con pericolo di morte | Denuncia di infortunio | Art. 53 DPR 1124/1965 | Entro 24 ore dall'evento |
Il termine per la denuncia superiore a 3 giorni non decorre dall'infortunio, ma dal giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore (o direttamente via sistema INAIL) il numero identificativo del certificato medico, con data di rilascio e giorni di prognosi.
Se un infortunio inizialmente prognosticato entro 3 giorni si prolunga oltre il quarto giorno, scatta comunque l'obbligo di denuncia: il termine di 2 giorni decorre dalla ricezione del nuovo certificato con la prognosi aggiornata.
Entrambi gli adempimenti vanno presentati esclusivamente per via telematica sul portale INAIL, anche tramite consulente del lavoro o intermediario abilitato.
Il coinvolgimento del medico competente
Se l'infortunio riguarda mansioni soggette a sorveglianza sanitaria, è opportuno informare tempestivamente il medico competente, soprattutto in vista della visita di idoneità alla ripresa del lavoro che la normativa prevede dopo assenze per motivi di salute superiori a 60 giorni continuativi, oltre ai casi in cui il medico stesso lo ritenga necessario per valutare la compatibilità delle mansioni.
Registro infortuni: non esiste più
Molte aziende continuano a chiedersi se vadano aggiornati i vecchi registri cartacei. La risposta è no: l'obbligo di tenuta del registro infortuni è stato abolito dal 23 dicembre 2015, per effetto dell'articolo 21, comma 4, del D.Lgs. 151/2015, in coordinamento con la soppressione del riferimento al registro nell'articolo 53, comma 6, del D.Lgs. 81/2008. Le funzioni del registro sono confluite nel Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP), alimentato proprio dalle comunicazioni e denunce di infortunio trasmesse all'INAIL.
Resta comunque l'obbligo di conservare i vecchi registri già compilati per almeno quattro anni dall'ultima registrazione (o dalla data di vidimazione, se mai utilizzati).
Cosa fare entro le prime 24 ore: riepilogo operativo
- Primo soccorso e, se grave, chiamata al 118.
- Raccolta di testimonianze e dati oggettivi (luogo, ora, dinamica).
- Verifica della prognosi indicata nel certificato medico trasmesso telematicamente da pronto soccorso o medico curante.
- Se il caso è mortale o con pericolo di morte: avvio immediato della denuncia INAIL, termine 24 ore.
- Negli altri casi: attesa della ricezione del numero identificativo del certificato per far partire correttamente i termini di 48 ore (comunicazione) o 2 giorni (denuncia).
- Coinvolgimento di consulente del lavoro, patronato o intermediario abilitato per la trasmissione telematica.
- Se pertinente, informazione al medico competente e all'RSPP per la revisione della valutazione dei rischi.
Per la trasmissione telematica e i servizi dedicati, il riferimento resta il portale INAIL, sezioni "Denuncia di infortunio" e "Comunicazione di infortunio".
Valutazione dei rischi, DVR, sopralluoghi, antincendio, messa a terra e linee vita: un consulente ti ricontatta e ti dice cosa serve.
- DVR e valutazione dei rischi
- Antincendio ed estintori
- Verifiche e adempimenti




