Infortunio in itinere: quando l'INAIL lo riconosce e cosa deve fare l'azienda
Guida su quando l'INAIL riconosce l'infortunio in itinere, uso del mezzo privato, esclusioni e termini di denuncia per il datore di lavoro.

- L'art. 12 D.Lgs. 38/2000 tutela il tragitto casa-lavoro, tra due sedi e verso il luogo dei pasti
- Il mezzo privato è coperto solo se 'necessitato' (assenza o incompatibilità del trasporto pubblico)
- Deviazioni e interruzioni sono escluse dalla tutela salvo forza maggiore, esigenze essenziali o obblighi penalmente rilevanti
- Il datore deve denunciare l'infortunio entro 2 giorni dalla notizia, pena sanzioni da 1.290 a 7.745 euro
L'infortunio in itinere riguarda ogni azienda che ha dipendenti, indipendentemente dal settore: capire quando l'INAIL lo riconosce e quali adempimenti scattano per il datore di lavoro evita contestazioni e sanzioni. La disciplina è fissata dall'art. 12 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che ha esteso la tutela assicurativa obbligatoria al percorso che il lavoratore compie per raggiungere il posto di lavoro.
Cosa copre l'art. 12 del D.Lgs. 38/2000
La norma prevede che l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il tragitto verso il luogo abituale dei pasti. Sono quindi tutelati tre tragitti distinti:
- abitazione – luogo di lavoro (andata e ritorno);
- tra due diverse sedi, in caso di più rapporti di lavoro;
- luogo di lavoro – luogo abituale dei pasti, in assenza di mensa aziendale.
Il requisito centrale è il "percorso normale": l'infortunio è riconosciuto se avviene lungo il percorso normale, inteso il più breve o ragionevolmente percorribile, senza deviazioni se non concretamente giustificate da necessità penali o costituzionali. Non esiste un vincolo di orario rigido: non esiste un limite temporale rigido per il riconoscimento di un infortunio sul lavoro in itinere, l'infortunio in itinere 30 minuti o un'ora dopo l'inizio o la fine del turno è ancora tutelato se sono rispettate le condizioni sopra descritte.
Mezzo pubblico, a piedi o in bicicletta: la regola di base
Il tragitto a piedi, in bicicletta o con mezzi pubblici è sempre tutelato senza condizioni ulteriori. Il discorso cambia per il mezzo privato (auto o moto).
Quando il mezzo privato è "necessitato"
La legge stabilisce che l'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato. L'INAIL, con la circolare n. 14/2016 e successive indicazioni, ha chiarito le condizioni che rendono "necessitato" l'uso del mezzo privato:
| Condizione | Descrizione |
|---|---|
| Prescrizione datoriale | il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative |
| Assenza di mezzi pubblici | il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici |
| Incompatibilità di orario | il luogo di lavoro è raggiungibile con i mezzi pubblici ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro |
| Attese eccessive | i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe o comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all'utilizzo del mezzo privato |
| Distanza dalla fermata | la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga |
In assenza di almeno una di queste condizioni, l'infortunio avvenuto con il mezzo privato può non essere indennizzato perché il mezzo non risulta "necessitato" ma scelto per comodità personale.
Le interruzioni e deviazioni che escludono la tutela
L'art. 12 pone un limite netto: «Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il» percorso normale. La stessa norma chiarisce cosa si intende per "necessitate": l'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
Rientrano tra le deviazioni ammesse, secondo l'orientamento della giurisprudenza, quelle per accompagnare i figli a scuola, purché dimostrabili come necessarie, abituali e coerenti con l'orario di lavoro. Restano invece escluse le soste o i cambi di percorso dettati da ragioni personali non urgenti: fare la spesa, un appuntamento non essenziale, una commissione rinviabile. In questi casi l'INAIL nega la copertura per l'intero tragitto deviato, non solo per il tratto aggiuntivo.
Va inoltre ricordato che, per consolidato orientamento INAIL, l'incidente avvenuto all'interno delle pertinenze e aree comuni del luogo di lavoro (parcheggio aziendale, cortile interno) è considerato infortunio sul lavoro ordinario e non in itinere: cambia la qualificazione ma non la tutela, che resta comunque garantita.
Rischio elettivo: le cause che escludono sempre la copertura
Indipendentemente dal percorso seguito, la copertura INAIL non opera mai in presenza di comportamenti che la prassi definisce "rischio elettivo":
- abuso di alcolici e psicofarmaci;
- uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- mancanza della prescritta abilitazione di guida;
- violazione del codice della strada da parte del conducente.
Gli obblighi di denuncia: identici all'infortunio ordinario
Dal punto di vista procedurale, l'infortunio in itinere segue le stesse regole di qualsiasi altro infortunio sul lavoro, disciplinate dall'art. 53, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Il lavoratore deve dare notizia immediata al datore di lavoro o al preposto, anche per infortuni di lieve entità, e comunicare appena possibile il numero identificativo del certificato medico telematico rilasciato dal pronto soccorso o dal medico curante.
Il datore di lavoro, ricevuti i dati del certificato, deve:
- per gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni, presentare la denuncia telematica all'INAIL entro 2 giorni da quando ha avuto notizia del numero identificativo del certificato (termine che in molte guide viene arrotondato a "48 ore", ma la norma parla testualmente di due giorni);
- entro 24 ore in caso di infortunio mortale o con pericolo di vita;
- per gli infortuni con prognosi tra 1 e 3 giorni, inviare comunque la comunicazione a fini statistici e informativi al SINP, sempre entro 48 ore dalla ricezione del certificato.
Se il datore di lavoro non è stato informato dai canali ordinari, è l'INAIL stessa a richiedergli di presentare la denuncia una volta ricevuto il certificato medico: in questo caso il termine di due giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta dell'ufficio INAIL.
Le sanzioni per omessa o tardiva denuncia
La violazione dell'obbligo di denuncia ex art. 53 DPR 1124/1965 comporta, dal 1° gennaio 2007, una sanzione amministrativa da 1.290,00 a 7.745,00 euro. La violazione rientra nel regime della diffida obbligatoria (art. 13, comma 2, D.Lgs. 124/2004): se il datore di lavoro regolarizza entro 15 giorni dalla diffida, paga la sanzione minima di 1.290 euro; decorso inutilmente questo termine, può ancora estinguere l'illecito pagando 2.580 euro (il doppio del minimo) entro 60 giorni; in mancanza, l'ispettorato emette ordinanza-ingiunzione e la sanzione può arrivare fino al massimo di 7.745 euro.
Per la sola comunicazione a fini statistici (infortuni da 1 a 3 giorni) prevista dall'art. 18 del D.Lgs. 81/2008, le sanzioni sono distinte e più contenute: da 614,25 a 2.211,31 euro per gli infortuni superiori a un giorno, da 1.228,50 a 5.528,28 euro per quelli superiori a tre giorni. L'applicazione di una sanzione esclude l'altra per lo stesso evento.
In sintesi per le imprese
Per gestire correttamente un infortunio in itinere, l'azienda deve:
- formalizzare una procedura interna che imponga al lavoratore di comunicare subito l'evento e il numero del certificato medico;
- verificare, caso per caso, se il mezzo privato utilizzato rispondeva a un'effettiva necessità (orari, distanze, assenza di alternative) prima di valutare l'indennizzabilità;
- rispettare rigorosamente i termini di due giorni (o 24 ore per i casi più gravi) per la denuncia telematica sul portale INAIL, per evitare le sanzioni previste dall'art. 53 del DPR 1124/1965.
In caso di dubbi su casi limite — deviazioni per esigenze familiari, uso promiscuo del mezzo, infortuni avvenuti in aree di pertinenza aziendale — è opportuno rivolgersi al consulente del lavoro o verificare le circolari INAIL di riferimento prima di procedere con la denuncia, per inquadrare correttamente l'evento fin dal primo adempimento.
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