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Etichette dei prodotti chimici: l'Inail spiega le novità del Regolamento CLP

Un focus tecnico Inail illustra le modifiche al Regolamento CLP introdotte dal Regolamento UE 2024/2865: etichette digitali, pieghevoli e nuove scadenze.

Etichette dei prodotti chimici: l'Inail spiega le novità del Regolamento CLP
Immagine generata con IA
In breve
  • L'aggiornamento delle etichette in caso di nuova classificazione va fatto entro 6 o 18 mesi a seconda dei casi

La Consulenza tecnica salute e sicurezza (CTSS) dell'Inail ha pubblicato un nuovo focus tecnico dedicato alla revisione delle regole di etichettatura per sostanze e miscele chimiche pericolose, un tema che riguarda ogni azienda che produce, confeziona o utilizza prodotti classificati come pericolosi, dalle imprese chimiche ai laboratori fino ai centri che impiegano sostanze per uso professionale.

Il documento, curato da un gruppo di tecnici Inail, ricorda che il riferimento resta il Regolamento (CE) n. 1272/2008, il cosiddetto Regolamento CLP, il cui Titolo III (articoli 29-34) disciplina l'etichettatura. A questo testo si è però aggiunto il Regolamento (UE) 2024/2865, pubblicato per aggiornare le modalità di etichettatura di sostanze e miscele in Europa.

Etichette pieghevoli e digitali

Tra le novità più rilevanti compare la possibilità di utilizzare etichette pieghevoli, multistrato e digitali. Per le etichette pieghevoli, il regolamento CLP (art. 31 e allegato I, punto 1.2.1.6) stabilisce ora quali elementi devono comparire obbligatoriamente sulla prima pagina, come nome e contatti del fornitore, pittogrammi di pericolo e identificatori del prodotto nelle lingue utilizzate.

Per l'etichetta digitale, disciplinata dai nuovi articoli 34 bis e 34 ter del CLP, resta fermo che non sostituisce quella fisica: è complementare e volontaria, può riportare solo informazioni supplementari non obbligatorie, deve restare disponibile per almeno dieci anni, essere accessibile senza registrazione o download di app e raggiungibile in non più di due clic, garantendo al contempo la riservatezza di chi vi accede.

Le scadenze da monitorare

Il Regolamento (UE) 2024/2865 è entrato in vigore il 10 dicembre 2024 e aveva previsto tempi di adeguamento scaglionati tra il 2026 e il 2027. È poi intervenuto il Regolamento (UE) 2025/2439, in vigore dal 23 dicembre 2025, che ha rinviato una parte delle novità: al 1° gennaio 2028 il formato e la leggibilità dell'etichetta, i termini di riaggiornamento, la pubblicità e la vendita a distanza; al 1° gennaio 2027 alcune disposizioni minori. Attenzione a non estendere il rinvio a tutto: le etichette pieghevoli e l'etichetta digitale non sono state prorogate e si applicano dal 1° luglio 2026.

Sugli aggiornamenti, l'art. 30 del CLP nella nuova formulazione prevede di rivedere le informazioni in etichetta entro 6 mesi quando si aggiunge una nuova classe di pericolo o una classificazione più grave, ed entro 18 mesi negli altri casi, incluse le modifiche derivanti dagli adeguamenti al progresso tecnico (ATP): sono fra le disposizioni rinviate al 1° gennaio 2028.

Le aziende che gestiscono sostanze o miscele pericolose, in particolare chi si occupa di confezionamento, etichettatura o vendita online, dovrà quindi pianificare per tempo la revisione del materiale informativo e verificare la compatibilità dei propri sistemi con i nuovi requisiti di accessibilità digitale.

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