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DVR rischio stress lavoro-correlato: quando va aggiornato e come si valuta

La valutazione dello stress lavoro-correlato è parte del DVR dal 2010: ecco quando va rifatta, i criteri della Commissione Consultiva Permanente e i tempi dell'art. 29.

DVR rischio stress lavoro-correlato: quando va aggiornato e come si valuta
Immagine generata con IA
In breve
  • L'obbligo di valutare lo stress lavoro-correlato decorre dal 1° agosto 2010 (art. 28 D.Lgs 81/2008)
  • Il metodo indicatore-verifica-approfondimento segue le indicazioni della Commissione Consultiva Permanente del 17/11/2010
  • L'art. 29 comma 3 impone la rielaborazione immediata del DVR in caso di modifiche organizzative, infortuni significativi o segnalazioni della sorveglianza sanitaria
  • Il documento va rielaborato entro 30 giorni dalle rispettive causali

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve contenere la valutazione dello stress lavoro-correlato per tutte le aziende, pubbliche e private, indipendentemente dal numero di dipendenti. L'obbligo nasce dall'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 e va aggiornato ogni volta che cambiano in modo significativo l'organizzazione del lavoro, i processi produttivi o si verificano infortuni rilevanti collegabili a questo fattore di rischio.

Da quando è obbligatorio

L'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che la valutazione dei rischi del datore di lavoro deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004. Il comma 1-bis precisa che la valutazione dello stress lavoro-correlato è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.

Il metodo della Commissione Consultiva Permanente

Le modalità operative sono state fissate dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che nella riunione del 17 novembre 2010 ha approvato le indicazioni in oggetto, diffuse con lettera circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18 novembre 2010. Il documento indica un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell'obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato per tutti i datori di lavoro pubblici e privati.

La valutazione si articola in due fasi. La prima, preliminare, consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili ove possibile numericamente apprezzabili, appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie: eventi sentinella; fattori di contenuto del lavoro; fattori di contesto del lavoro. Tra gli eventi sentinella rientrano a titolo esemplificativo fattori quali gli indici infortunistici; le assenze per malattia; l'eccessivo turnover; il numero di procedimenti e sanzioni; le segnalazioni formali del medico competente; le specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori, valutati con parametri omogenei interni all'azienda. Questa prima fase può essere effettuata utilizzando liste di controllo o check-list, applicabili anche dai soggetti aziendali della prevenzione, che consentano una valutazione oggettiva, complessiva e, quando possibile parametrica dei fattori individuati.

Se da questa fase preliminare emerge una condizione di rischio medio o alto, scatta la seconda fase, quella di approfondimento, basata sulla percezione soggettiva dei lavoratori in riferimento ai fattori/indicatori analizzati nella fase preliminare della valutazione. In caso di rischio rilevato, andranno pianificate tutte le azioni correttive corrispondenti e la loro verifica di efficacia, seguendo i criteri della verifica di efficacia delle azioni correttive.

La valutazione deve essere effettuata dal datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il coinvolgimento del medico competente (ove nominato) e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e va condotta prendendo in esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori.

Quando va aggiornato il DVR

L'articolo 29, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Di conseguenza le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

Per quanto riguarda i tempi tecnici, il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Il datore di lavoro, inoltre, deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

In sintesi, per lo stress lavoro-correlato le cause più frequenti di aggiornamento sono: riorganizzazioni che modificano carichi di lavoro, ruoli o turni; apertura di nuove sedi o unità produttive; infortuni significativi; segnalazioni del medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria; aumento di indicatori come assenteismo, turnover o lamentele formalizzate dei lavoratori.

Informazioni pratiche

  • Riferimenti normativi: art. 28, commi 1 e 1-bis, e art. 29, comma 3, D.Lgs. 81/2008; indicazioni della Commissione Consultiva Permanente del 17 novembre 2010, diffuse con lettera circolare del Ministero del Lavoro del 18 novembre 2010 (prot. 15/SEGR/0023692).
  • Chi deve fare la valutazione: datore di lavoro, con il RSPP, il medico competente (se nominato) e previa consultazione del RLS.
  • Tempistiche: rielaborazione immediata della valutazione al verificarsi delle causali indicate dall'art. 29 comma 3; il DVR va rielaborato entro 30 giorni dalle rispettive causali.
  • Metodo: fase preliminare con indicatori oggettivi (eventi sentinella, fattori di contenuto e di contesto del lavoro) tramite check-list; fase di approfondimento con il coinvolgimento soggettivo dei lavoratori se la prima fase rileva un rischio medio o alto.
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