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Denuncia INAIL di infortunio: come si compila online e cosa allegare

Termini, dati richiesti e sanzioni per comunicazione e denuncia di infortunio sul portale INAIL: la guida aggiornata all'8 ottobre 2026.

Denuncia INAIL di infortunio: come si compila online e cosa allegare
In breve
  • Comunicazione (prognosi 1-3 giorni) entro 48 ore, denuncia (oltre 3 giorni) entro 2 giorni dal certificato medico
  • Sanzioni da 614,25 a 2.211,31 euro per la comunicazione tardiva, da 1.290 a 7.745 euro per la denuncia omessa o tardiva (art. 53 DPR 1124/1965)
  • Il certificato medico è trasmesso telematicamente da medico o struttura sanitaria: il lavoratore fornisce solo i riferimenti
  • Infortuni mortali o con pericolo di morte: denuncia entro 24 ore

Ogni infortunio che comporta almeno un giorno di assenza dal lavoro, escluso quello dell'evento, obbliga il datore di lavoro a un adempimento telematico verso l'INAIL. La differenza tra "comunicazione" e "denuncia" non è terminologica: cambia la base giuridica, i dati da inserire e la sanzione in caso di ritardo. Questa guida, aggiornata all'8 ottobre 2026, riepiloga termini, dati richiesti, allegati e sanzioni secondo le pagine ufficiali dell'INAIL e il DPR 30 giugno 1965, n. 1124.

Comunicazione o denuncia: come si distinguono

La "Comunicazione di infortunio" deve essere inoltrata dal datore di lavoro all'Inail in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori, dipendenti o assimilati, che siano prognosticati guaribili entro tre giorni escluso quello dell'evento. Per gli infortuni con prognosi oltre tre giorni, escluso quello dell'evento, è necessario inoltrare la "Denuncia/comunicazione di infortunio". In pratica:

  • Comunicazione: infortuni con assenza da 1 a 3 giorni (escluso il giorno dell'evento), a fini statistici e informativi verso il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp).
  • Denuncia: infortuni con prognosi superiore a 3 giorni, a fini assicurativi, ai sensi dell'art. 53 del DPR 1124/1965.

L'obbligo della comunicazione di infortunio sul lavoro che comporti un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di infortunio: chi presenta la denuncia non deve quindi inviare anche la comunicazione separata.

Termini e sanzioni in tabella

Caso Termine di invio Sanzione per omesso/tardivo invio Riferimento
Comunicazione (prognosi 1-3 giorni) entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico da 614,25 a 2.211,31 euro Art. 18, co. 1, lett. r) e art. 55, co. 5, lett. h), D.Lgs. 81/2008
Denuncia (prognosi oltre 3 giorni) entro due giorni dalla data in cui il datore di lavoro viene a conoscenza del fatto da 1.290,00 a 7.745,00 euro Art. 53, comma 1, DPR 1124/1965
Infortunio mortale o con pericolo di morte 24 ore come sopra Art. 53 DPR 1124/1965
Comunicazione di infortunio > 3 giorni (quando non coperta da denuncia) come la denuncia da 1.228,50 a 5.528,28 euro, ma esclusa quando si applica già la sanzione dell'art. 53 DPR 1124/1965 Art. 55, co. 5, lett. g), D.Lgs. 81/2008

Sulla sanzione della denuncia, se il datore provvede a sanare la violazione è previsto il pagamento della sola sanzione minima di 1.290,00 euro, attraverso l'istituto della diffida obbligatoria.

Da quando decorrono i termini

Il punto di partenza non è la data dell'infortunio, ma la ricezione dei dati del certificato medico. Di norma il termine di due giorni per la presentazione della denuncia di infortunio decorre dal giorno successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all'Inail dal medico o dalla struttura sanitaria. Il lavoratore, da parte sua, deve fornire tempestivamente questi dati: il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato; solo se il lavoratore non dispone del numero identificativo del certificato, dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.

Casi particolari sulla decorrenza:

  • Se la prognosi iniziale, fino a 3 giorni, si prolunga: il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell'ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia. In questo caso non si invia una nuova pratica da zero: il datore di lavoro deve convertire la pratica in denuncia di infortunio.
  • Se l'azienda non era a conoscenza dell'infortunio e viene contattata dall'INAIL: il termine di due giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta dell'ufficio INAIL.

Il certificato medico telematico: cosa deve fare l'azienda

Dal 2016 il flusso informativo è cambiato: il medico non consegna più un certificato cartaceo da allegare, ma lo trasmette direttamente. I dati del certificato di infortunio trasmesso all'INAIL sono resi disponibili telematicamente dall'Istituto assicuratore ai datori di lavoro o agli altri soggetti obbligati a effettuare la denuncia di infortunio in modalità telematica. In fase di compilazione online, il sistema richiede di valorizzare i campi "Identificativo certificato" e "Data rilascio certificato": se il datore di lavoro non riesce a reperire il numero identificativo (ad esempio perché il certificato è arrivato solo via PEC), nella denuncia deve essere indicato un codice fittizio, purché di dodici caratteri alfanumerici.

Il servizio online dedicato alla ricerca dei certificati consente di recuperare il documento: la ricerca del certificato avviene digitando il codice fiscale del lavoratore, il numero identificativo del certificato medico e la data di emissione dello stesso.

Dati da preparare prima di aprire la pratica

Oltre ai riferimenti del certificato medico, il modulo online richiede tre blocchi di informazioni:

Dati del lavoratore: codice fiscale, dati anagrafici e residenza, data di assunzione, tipologia del rapporto di lavoro, qualifica e mansione, orario di lavoro.

Dati dell'evento: data e ora dell'infortunio, luogo esatto, attività svolta al momento dell'incidente, dinamica e cause, eventuali attrezzature o macchinari coinvolti, eventuali testimoni, eventuali veicoli coinvolti (per gli infortuni in itinere).

Dati della lesione, presenti solo nella denuncia (non nella semplice comunicazione): natura e sede anatomica della lesione, giorni di inabilità temporanea, eventuale data di decesso. Il DPR 1124/1965 all'art. 53 richiede infatti che la denuncia dell'infortunio ed il certificato medico debbono indicare, oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione.

Infortuni mortali o gravi: l'obbligo verso la Pubblica Sicurezza

Oltre alla denuncia INAIL, per gli eventi più gravi resta in vigore un adempimento distinto verso le forze dell'ordine. L'art. 54 del DPR 1124/1965 obbliga il datore di lavoro, nel termine di 2 giorni, a dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro mortale o con prognosi superiore a trenta giorni. È un obbligo aggiuntivo, non sostitutivo della denuncia telematica all'INAIL.

Chi è competente ad accertare la violazione

Le due sanzioni viaggiano su binari diversi quanto a organo accertatore. Per il mancato rispetto dei termini della comunicazione d'infortunio di un solo giorno, competenti all'accertamento e all'irrogazione della sanzione sono gli Organi di vigilanza di cui all'art. 13 del D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio. Per la violazione dell'art. 53 del DPR 1124/1965 (denuncia omessa o tardiva) l'accertamento è invece di competenza dell'INAIL, come chiarito dalla circolare INAIL n. 24 del 9 settembre 2021.

Dove si compila la pratica

L'invio avviene esclusivamente tramite i servizi telematici del portale INAIL, nella sezione dedicata a "Denuncia infortunio" (area prestazioni/assicurazione) per gli eventi oltre 3 giorni di prognosi, o "Comunicazione di infortunio" (area prevenzione) per gli eventi fino a 3 giorni. L'accesso richiede le credenziali dispositive del datore di lavoro o dell'intermediario abilitato (consulente del lavoro, associazione di categoria). Per i lavoratori domestici o occasionali, in assenza di servizi telematici dedicati, la trasmissione può avvenire tramite PEC o raccomandata.

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