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Delega di funzioni in sicurezza sul lavoro: requisiti di validità e limiti dell'art. 16

Come redigere una delega di funzioni valida ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 81/2008: forma, contenuti obbligatori, limiti e obbligo di vigilanza residua.

Delega di funzioni in sicurezza sul lavoro: requisiti di validità e limiti dell'art. 16
Immagine generata con IA
In breve
  • La delega deve avere forma scritta, data certa, accettazione del delegato e attribuire poteri organizzativi e autonomia di spesa
  • Valutazione dei rischi (DVR) e nomina del RSPP restano sempre in capo al datore di lavoro e non sono delegabili (art. 17)
  • Anche dopo la delega resta l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro (culpa in vigilando), salvo adozione di un modello di verifica ex art. 30 comma 4
  • Il delegato può subdelegare solo previa intesa con il datore di lavoro, ma non può subdelegare a sua volta le funzioni ricevute in subdelega

La delega di funzioni è lo strumento con cui il datore di lavoro trasferisce a un altro soggetto, dotato di adeguate competenze, l'esercizio di specifici compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È disciplinata dall'art. 16 del D.Lgs. 81/2008 e va maneggiata con attenzione: una delega redatta male non produce alcun effetto liberatorio e lascia il datore di lavoro esposto alle stesse responsabilità che pensava di aver trasferito.

I requisiti di validità

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Sul requisito della professionalità, occorre che il delegato sia tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato allo svolgimento dei compiti affidatigli, e il delegante dovrà verificare periodicamente la permanenza di queste qualità nel tempo, secondo l'analisi pubblicata da PuntoSicuro.

Quanto all'autonomia di spesa, la delega deve garantire al delegato la possibilità di adempiere, in completa autonomia e senza alcuna necessità di autorizzazione preventiva da parte del delegante, delle funzioni delegate.

Un requisito ulteriore, previsto dal comma 2 dell'art. 16, riguarda la pubblicità: alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, così che i lavoratori sappiano a chi rivolgersi per le questioni di sicurezza.

Cosa non si può delegare

L'art. 17 del D.Lgs. 81/2008 individua due obblighi sottratti a qualsiasi delega: Obblighi del datore di lavoro non delegabili: 1. Il datore di lavoro non puo' delegare le seguenti attivita': a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Questo significa che, anche in presenza di consulenti esterni che materialmente redigono il DVR, la firma e la responsabilità sul documento restano sempre del datore di lavoro; lo stesso vale per la scelta e la nomina dell'RSPP, che il datore di lavoro deve effettuare direttamente, ciò che non può essere delegato è la decisione sulla nomina e la verifica dell'idoneità della figura individuata.

L'obbligo di vigilanza residua

Delegare non significa disinteressarsi. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite.

È questa la cosiddetta "culpa in vigilando": in caso di infortunio, il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere se non ha predisposto un sistema di controllo sull'operato del delegato, anche se formalmente ha trasferito la funzione.

Un ulteriore limite riguarda la catena delle deleghe: il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate, salvo il caso specifico della subdelega previsto dal comma successivo, che richiede comunque previa intesa con il datore di lavoro e il rispetto delle medesime condizioni formali e sostanziali.

Le clausole essenziali di un modello di delega

Per essere solida, una delega di funzioni dovrebbe contenere, come minimo:

  • data certa (es. raccomandata, PEC, autenticazione notarile o altro mezzo che ne attesti l'anteriorità);
  • indicazione puntuale delle funzioni trasferite (non generiche, ma coerenti con l'attività specifica);
  • dichiarazione dei requisiti di professionalità ed esperienza del delegato;
  • attribuzione esplicita dei poteri di organizzazione, gestione e controllo;
  • attribuzione di un budget di spesa autonomo, con importo o modalità di determinazione;
  • clausola di accettazione firmata dal delegato;
  • modalità di pubblicità interna (affissione in bacheca, comunicazione scritta ai lavoratori, verbale di riunione);
  • riferimento esplicito all'esclusione degli obblighi di cui all'art. 17 dall'oggetto della delega.

Prima di sottoscrivere qualsiasi delega è opportuno far verificare il testo da un consulente o dall'RSPP aziendale, verificando sempre l'aggiornamento del testo del D.Lgs. 81/2008 sul sito della Gazzetta Ufficiale o su banche dati normative affidabili.

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