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Chi redige il DVR: datore di lavoro, RSPP, consulente e chi può firmarlo

L'obbligo di valutare i rischi è del datore di lavoro e non si delega: ecco chi scrive materialmente il DVR, chi deve collaborare e le sanzioni dell'art. 55.

Chi redige il DVR: datore di lavoro, RSPP, consulente e chi può firmarlo
Immagine generata con IA
In breve
  • La valutazione dei rischi e la redazione del DVR sono obbligo non delegabile del datore di lavoro (art. 17, comma 1, lett. a, D.Lgs. 81/2008)
  • RSPP e medico competente collaborano per legge alla stesura; l'RLS va consultato preventivamente (artt. 29 e 50)
  • Solo la firma del datore di lavoro è condizione di validità del documento; le altre servono soprattutto per la data certa
  • Le sanzioni per DVR assente o incompleto vanno da 1.096 a 7.014,40 euro di ammenda, con arresto fino a 6 mesi nei casi più gravi (art. 55)

Chi ha l'obbligo di redigere il DVR

La risposta è una sola: il datore di lavoro. L'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28. È uno dei soli due obblighi indelegabili previsti dalla norma, insieme alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Questo significa che il titolare dell'azienda non può scaricare su nessun altro — RSPP, consulente, medico competente — la responsabilità giuridica della valutazione dei rischi. Può farsi aiutare, ma la decisione finale e la responsabilità restano sue.

Chi scrive materialmente il documento

Una cosa è l'obbligo giuridico, un'altra è la stesura materiale delle pagine. Il datore di lavoro può:

  • redigerlo da solo, con le procedure standardizzate (DVRS) previste dall'art. 29 del D.Lgs. 81/2008 per le aziende fino a 10 lavoratori (e in alcuni casi fino a 50, secondo i criteri della Commissione consultiva permanente);
  • farsi affiancare dall'RSPP interno o esterno, che fornisce la valutazione tecnica dei rischi;
  • rivolgersi a un consulente esterno specializzato in sicurezza sul lavoro.

In tutti i casi, per farlo egli può e deve avvalersi della collaborazione di figure competenti in materia di salute e sicurezza come Medico Competente, RSPP o consulenti esterni, tuttavia anche in casi del genere, il Datore di lavoro è responsabile di quanto contenuto all'interno del documento, della sua completezza e della sua applicazione.

Chi deve collaborare per legge e chi va solo consultato

L'art. 29 del D.Lgs. 81/2008 distingue tre livelli di coinvolgimento:

Figura Ruolo previsto dalla norma
RSPP Deve assistere il datore di lavoro nella valutazione dei rischi (art. 33)
Medico competente Collabora alla valutazione nei casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria (art. 25)
RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) Deve essere consultato preventivamente sul contenuto della valutazione (art. 50)

Come riportato dalla fonte di settore consultata, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) deve assistere il Datore di Lavoro nel valutare i rischi (art. 33), stesso obbligo riguarda il Medico Competente (art. 25), mentre il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) deve essere consultato per questa attività (art. 50). La differenza non è formale: "collaborare" implica un contributo attivo alla valutazione tecnica, "essere consultato" significa che l'RLS deve poter esprimere un parere prima che il documento sia definitivo, ma la sua assenza di parere non blocca l'adozione del DVR.

Le firme sul DVR: quale manca davvero e invalida il documento

Qui si concentra la maggior parte dei dubbi pratici. Secondo l'analisi di un esperto risposta a un quesito specifico, il documento di valutazione dei rischi è valido se è coerente con l'articolo 28 e se la valutazione è stata condotta nel rispetto dell'articolo 29; siccome la titolarità della valutazione del rischio è in capo al datore di lavoro, se ne deduce che l'unica firma la cui assenza può invalidare il documento è proprio quella del datore di lavoro.

Le altre firme — RSPP, medico competente, RLS — non sono condizione di validità giuridica del DVR, ma hanno comunque una funzione pratica importante: attestano la partecipazione delle figure coinvolte e, soprattutto, servono per attribuire la data certa al documento. Come spiega sempre la stessa fonte, ai soli fini dell'attribuzione della data certa si può adottare il sistema della firma congiunta dei vari soggetti; in questo caso il medico competente, ove nominato, dovrà necessariamente firmare il documento.

La data certa non è un dettaglio burocratico: in caso di infortunio, un DVR senza data certa rischia di essere considerato come se non fosse mai stato redatto, perché non si può dimostrare che la valutazione fosse già stata fatta prima dell'evento.

Cosa deve contenere il DVR secondo l'art. 28

L'articolo 28, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 81/2008 richiede espressamente di indicare nel documento di valutazione dei rischi il "nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio". L'indicazione dei nominativi è quindi un obbligo di contenuto del documento, distinto dalla questione delle firme.

Cosa rischia chi affida il DVR a un soggetto non qualificato o lo redige in modo incompleto

L'articolo 55 del D.Lgs. 81/2008 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) fissa importi precisi, già aggiornati per effetto della rivalutazione ISTAT in vigore dal 1° luglio 2013 ai sensi dell'art. 306, comma 4-bis dello stesso decreto:

Violazione Sanzione prevista dall'art. 55
Omessa valutazione dei rischi / mancata elaborazione del DVR (violazione art. 29, comma 1) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro
Omessa valutazione in aziende ad alto rischio (es. attività con rischio biologico, cancerogeni, amianto, cantieri con più imprese oltre 200 uomini-giorno) Arresto da 4 a 8 mesi
Mancata nomina dell'RSPP Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro
DVR privo degli elementi di cui all'art. 28, comma 2, lett. b), c) o d), o redatto senza le modalità dell'art. 29, commi 2 e 3 Ammenda da 2.192 a 4.384 euro
DVR privo degli elementi di cui all'art. 28, comma 2, lett. a) primo periodo, ed f) Ammenda da 1.096 a 2.192 euro

Questi importi, come precisato nel testo consolidato della norma, È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro il datore di lavoro: a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1; b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Affidare la redazione a un soggetto privo di competenza non è di per sé un illecito autonomo, ma se il risultato è un DVR carente, generico o non coerente con i rischi reali dell'azienda, è il datore di lavoro — unico responsabile indelegabile — a rispondere di queste sanzioni, indipendentemente da chi ha materialmente scritto il documento.

In sintesi

Chi firma non è chi scrive, e chi scrive non è chi risponde. Il datore di lavoro può farsi aiutare da RSPP, medico competente o consulenti esterni per la stesura tecnica del DVR, ma resta l'unico soggetto che non può delegare la responsabilità della valutazione dei rischi, l'unico la cui firma rende valido il documento, e l'unico che risponde — anche penalmente — se il DVR manca o è incompleto.

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