TFM degli amministratori: come funziona l'anticipazione e quando conviene la tassazione separata
A differenza del TFR, il TFM degli amministratori può essere anticipato senza vincoli di legge, ma serve un titolo valido e una delibera motivata per non perdere la tassazione agevolata.

- Serve una delibera dell'organo competente (assemblea o CdA) e una tracciabilità contabile completa degli acconti e delle ritenute
Le piccole e medie imprese che gestiscono compensi agli amministratori tramite Trattamento di Fine Mandato si trovano spesso a dover valutare richieste di anticipazione prima della cessazione dalla carica. Per i commercialisti e i consulenti che assistono queste società è utile ricordare che le regole applicabili al TFM sono diverse da quelle previste per il TFR dei lavoratori dipendenti, con conseguenze dirette sulla tassazione.
Nessun vincolo di legge, ma serve un titolo valido
Il TFR dei dipendenti trova una disciplina puntuale nell'art. 2120 del Codice civile, che subordina l'anticipo al compimento di otto anni di servizio e a causali specifiche come spese sanitarie o acquisto della prima casa. Per il TFM degli amministratori questa disciplina non esiste: la materia è affidata interamente all'autonomia negoziale tra la società e l'organo di gestione, attraverso lo statuto sociale, la delibera di nomina o i patti individuali.
Questo non significa che l'anticipazione possa avvenire senza regole. L'organo competente - l'assemblea dei soci per le S.p.A. ai sensi dell'art. 2389 c.c., o il Consiglio di Amministrazione per i consiglieri con particolari cariche - deve autorizzare l'erogazione nei limiti del TFM già maturato. Per le S.r.l. occorre invece verificare caso per caso l'atto costitutivo e le decisioni dei soci sulla remunerazione degli amministratori.
La data certa decide la tassazione
Sul fronte fiscale, l'accesso alla tassazione separata prevista dall'art. 17, comma 1, lett. c) del TUIR resta condizionato a un requisito preciso: il diritto al TFM deve risultare da un atto con data certa anteriore all'inizio del rapporto, ad esempio una delibera regolarmente registrata. Quando questo presupposto è rispettato, la società applica sull'anticipo una ritenuta d'acconto del 20% ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 600/1973, mentre l'imposta definitiva viene liquidata successivamente dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei redditi del biennio di riferimento.
Per i TFM di importo rilevante entra in gioco anche il limite fissato dall'art. 24, comma 31, del D.L. 201/2011: oltre un milione di euro la tassazione separata non si applica più e scatta l'IRPEF ordinaria. Nel calcolo della soglia, come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3/2012, vanno sommati tutti gli anticipi già corrisposti nel corso del mandato, non solo il saldo finale.
Cosa deve predisporre la società
Per gestire correttamente l'operazione è opportuno conservare l'atto originario con prova della data certa, il prospetto del TFM maturato, la domanda motivata dell'amministratore, la delibera autorizzativa e la documentazione delle ritenute applicate, mantenendo un prospetto analitico che ricostruisca accantonamenti, anticipi e fondo residuo.
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