Bollo fatture elettroniche: scade il 30 novembre 2026 il versamento del terzo trimestre
Entro il 30 novembre 2026 le imprese versano il bollo sulle fatture elettroniche del terzo trimestre: codice tributo, soglia dei 5.000 euro e interessi in caso di ritardo.

- In caso di ritardo
- l'Agenzia delle Entrate applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 ridotta a un terzo
- più gli interessi
- con comunicazione via PEC
Il conto alla rovescia: scadenza 30 novembre 2026
Le partite IVA che hanno emesso fatture elettroniche soggette a bollo nel terzo trimestre 2026 (luglio-settembre) devono versare l'imposta dovuta entro lunedì 30 novembre 2026. Riguarda i documenti esenti, esclusi o non soggetti a IVA di importo superiore a 77,47 euro, per i quali il gestionale ha valorizzato il campo "BolloVirtuale" con "SI" nel file XML.
Come si paga
Due le strade, come indica l'Agenzia delle Entrate nella pagina dedicata al versamento dell'imposta di bollo:
- addebito diretto tramite l'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi", indicando l'IBAN del conto corrente intestato al contribuente;
- modello F24 telematico, con il codice tributo 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre.
L'Agenzia calcola gli importi dovuti e mette a disposizione gli elenchi A e B nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi prima della scadenza.
La soglia dei 5.000 euro: chi può ancora rinviare
Chi non ha versato il bollo dei primi due trimestri perché sotto soglia ha ora l'ultima occasione per farlo insieme al terzo. Se il bollo complessivo del primo e del secondo trimestre non supera 5.000 euro, è possibile pagare entrambi entro il 30 novembre 2026. Attenzione ai codici: in caso di rinvio restano distinti i codici originari, 2521 per il primo trimestre e 2522 per il secondo. Il pagamento a novembre non trasforma questi importi in bollo del terzo trimestre. Lo stesso principio è confermato dalla pagina ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui i codici da usare per gli importi slittati restano quelli dei trimestri di origine (2521 e/o 2522).
Il differimento resta una facoltà: chi preferisce versare tutto entro le scadenze ordinarie può farlo senza attendere novembre.
Cosa succede in caso di ritardo
Se il versamento arriva oltre il 30 novembre, la procedura web del portale Fatture e Corrispettivi calcola in automatico sanzione e interessi da ravvedimento operoso. In alternativa, tramite F24 si usano i codici 2525 per le sanzioni e 2526 per gli interessi.
Se il contribuente non regolarizza spontaneamente, l'Agenzia delle Entrate invia una comunicazione telematica via PEC, all'indirizzo risultante dall'elenco INI-PEC, indicando l'imposta dovuta, la sanzione - prevista dall'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 471/1997 ma ridotta a un terzo - e gli interessi. Da quel momento il contribuente o l'intermediario delegato hanno 30 giorni di tempo per fornire chiarimenti tramite il servizio online CIVIS - Comunicazioni bollo fatture elettroniche, o prenotando un appuntamento in ufficio, prima che gli importi siano confermati in via definitiva.
In sintesi
| Trimestre | Scadenza | Codice tributo F24 |
|---|---|---|
| Terzo trimestre 2026 (lug-set) | 30 novembre 2026 | 2523 |
| Primo e secondo trimestre rinviati (se insieme sotto 5.000 €) | 30 novembre 2026 | 2521 e/o 2522 |
| Sanzioni da ravvedimento | - | 2525 |
| Interessi da ravvedimento | - | 2526 |
Per i versamenti e i controlli, il riferimento resta la pagina ufficiale dell'Agenzia delle Entrate "Versamento dell'imposta di bollo e controlli", disponibile sul portale agenziaentrate.gov.it.
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