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Smart working dall'estero: il Commentario OCSE 2025 fissa la soglia del 50% per la stabile organizzazione

Il nuovo Commentario OCSE all'art. 5 introduce un criterio temporale per stabilire quando l'abitazione del dipendente all'estero diventa stabile organizzazione dell'impresa.

Smart working dall'estero: il Commentario OCSE 2025 fissa la soglia del 50% per la stabile organizzazione
In breve
  • <parameter name="item">Il Consiglio OCSE ha approvato il 18 novembre 2025 il nuovo Commentario all'art. 5, pubblicato il giorno successivo

Da fine ottobre 2026 le imprese italiane con dipendenti che lavorano in smart working da un altro Paese hanno un criterio più preciso per capire quando rischiano una stabile organizzazione estera: il nuovo Commentario OCSE all'articolo 5 del Modello di convenzione, che sostituisce l'impostazione basata sulla semplice "disponibilità" dell'ufficio in casa con una soglia temporale misurabile.

Cosa cambia rispetto al passato

Fino all'aggiornamento, il criterio per stabilire se l'abitazione del dipendente fosse a disposizione dell'impresa era quello della continuità d'uso e della necessità organizzativa: quando un home office è usato su base continuativa per l'attività del datore di lavoro ed è chiaro dai fatti che il dipendente era tenuto a lavorare da casa, l'home office si considera a disposizione del datore di lavoro, creando una stabile organizzazione. Un criterio diventato difficile da applicare dopo che il lavoro da casa è diventato, in molti casi, una scelta del dipendente più che un obbligo aziendale.

Il Consiglio dell'OCSE ha adottato il nuovo testo il 18 novembre 2025 e lo ha reso pubblico il giorno successivo: con l'aggiornamento 2025, i paragrafi 18 e 19 del Commentario all'articolo 5 del Modello OCSE sono stati rimossi e sostituiti con i paragrafi 44.1-44.21.

La soglia del 50% su dodici mesi

Il nuovo criterio principale è quantitativo: le attività svolte in un home office si considerano intermittenti, e quindi non costituiscono una sede d'affari dell'impresa, se l'individuo svolge meno del 50% del suo tempo di lavoro totale per quell'impresa in quello spazio, in qualsiasi periodo di dodici mesi. Superata la soglia, non scatta automaticamente la stabile organizzazione: serve una ragione commerciale per la presenza del dipendente in quel Paese, come l'interazione in tempo reale con clienti o fornitori in un fuso orario diverso, esempio che il Commentario associa tipicamente a call center e supporto virtuale.

Le riserve di alcuni Stati

Non tutti i Paesi aderiscono senza riserve ai nuovi criteri. Israele si riserva il diritto di trattare come stabile organizzazione un home office utilizzato da una delle persone chiave dell'impresa, come un fondatore, un socio o un dirigente di rilievo, mentre il Cile non aderisce a tutte le interpretazioni contenute nei paragrafi da 44.6 a 44.21. Per le imprese italiane con dipendenti in questi Paesi, la convenzione bilaterale applicabile va quindi verificata caso per caso, senza dare per scontata l'applicazione automatica della soglia del 50%.

Il tema non è nuovo per l'Agenzia delle Entrate: già la circolare n. 25/E del 18 agosto 2023 aveva chiarito che resta comunque configurabile la presenza di stabile organizzazione o di base fissa nel territorio dello Stato anche quando l'attività è svolta da remoto. Il nuovo Commentario OCSE offre ora ai consulenti un parametro più oggettivo per quantificare il rischio nei contratti e nelle policy di lavoro agile transfrontaliero.

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