STP e STA: quote di utili dei soci professionisti modificabili a consuntivo
L'Agenzia delle Entrate apre alla determinazione a consuntivo delle quote di utili dei soci professionisti nelle STP e STA in forma di società semplice.

- Principio di diritto n. 3/2026 dell'Agenzia delle Entrate
- Si applica alle STP e STA costituite come società semplice
- Le quote di utili dei soci professionisti possono essere fissate fino alla dichiarazione dei redditi
- Resta escluso l'utilizzo per i soci finanziatori o non professionisti
L'Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 3 del 23 settembre 2026, ha chiarito che anche le società tra professionisti (STP) e le società tra avvocati (STA) costituite in forma di società semplice possono determinare le quote di partecipazione agli utili dei soci professionisti dopo la chiusura dell'esercizio. La notizia interessa in particolare gli studi associati e i commercialisti che assistono professionisti organizzati in forma societaria, perché incide sui tempi e sulle modalità con cui va formalizzata la ripartizione del reddito tra i soci.
Cosa cambia con il principio di diritto
Il chiarimento richiama l'applicazione dell'articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR, la norma che stabilisce che le associazioni professionali sono equiparate alle società semplici, ma l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata da cui risultano le quote di partecipazione agli utili può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione stessa. L'Agenzia delle Entrate estende ora espressamente questa possibilità alle società tra professionisti e alle società tra avvocati costituite in forma di società semplice, che possono determinare le partecipazioni agli utili dei soci professionisti anche dopo la chiusura dell'esercizio, fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
I limiti dell'apertura
Il principio di diritto non equivale a una liberalizzazione generale della materia. Il discorso cambia per i soci non professionisti o finanziatori: per questi ultimi resta fermo il criterio ordinario, e la flessibilità riconosciuta dall'Amministrazione finanziaria vale solo per la quota di reddito che remunera l'attività professionale svolta dai soci iscritti agli ordini.
Perché conta per gli studi professionali
Per gli studi che operano in STP o STA la possibilità di rinviare la formalizzazione delle quote alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi consente di correlare la ripartizione degli utili all'effettivo apporto professionale reso da ciascun socio nel corso dell'esercizio, evitando accordi rigidi fissati in anticipo. Resta comunque necessario predisporre, prima della dichiarazione, l'atto formale che documenti le quote definitive, e mantenere una distinzione chiara nei conteggi tra la componente destinata ai professionisti e quella eventualmente spettante a soci con funzione di investimento.
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