Visita medica di rientro dopo malattia o infortunio: quando è obbligatoria
L'art. 41 D.Lgs. 81/2008 dopo 60 giorni di assenza: da gennaio 2025 la visita non è più automatica, decide il medico competente. Procedura e rischi per l'azienda.

- La visita precedente alla ripresa del lavoro (art. 41, c.2, lett. e-ter) scatta solo oltre 60 giorni continuativi di assenza per motivi di salute
- Si applica esclusivamente ai lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria (Interpello Min. Lavoro n. 1/2024)
- Dal 30 dicembre 2024 (Legge 203/2024) la visita non è più automatica: decide il medico competente, che in ogni caso deve esprimere il giudizio di idoneità
- Diversa dalla visita 'a richiesta del lavoratore' della lett. c), attivabile in qualsiasi momento se correlata a rischi o condizioni di salute
Un dipendente assente per malattia o infortunio da oltre due mesi può rientrare subito al suo posto o serve prima il via libera del medico competente? La risposta cambia a seconda della mansione e, dal 30 dicembre 2024, anche delle regole stesse: la Legge 13 dicembre 2024, n. 203 ha modificato l'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, eliminando l'automatismo che per anni ha imposto la visita a tutti indistintamente.
Cosa dice l'art. 41, comma 2, lettera e-ter
L'art. 41, comma 2, lettera e-ter, del D.Lgs. 81/2008 prevede la "visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". La soglia riguarda l'assenza per motivi di salute, indipendentemente dalla causa: malattia o infortunio, purché superiore a 60 giorni continuativi e riferita a un lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. La soglia prevista dall'articolo 41 è superata dal 61° giorno, quindi un'assenza di esattamente 60 giorni non fa scattare l'obbligo.
A chi si applica: solo chi è già sotto sorveglianza sanitaria
Il punto che genera più equivoci in azienda è il campo di applicazione. Con l'Interpello n. 1/2024 del 6 febbraio 2024, la Commissione per gli Interpelli ha ritenuto che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica di cui all'articolo 41, comma 2, lettera e-ter), al fine di verificare l'idoneità dei medesimi alla mansione. In altre parole, l'obbligo si applica esclusivamente ai lavoratori già soggetti a sorveglianza sanitaria, ossia coloro esposti a rischi specifici individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi; ne sono quindi esclusi i lavoratori che non rientrano in categorie a rischio, come la maggior parte degli impiegati d'ufficio, a meno che la mansione non richieda un'idoneità specifica (ad esempio videoterminalisti, addetti a movimentazione manuale dei carichi, esposti a rumore o agenti chimici).
La novità della Legge 203/2024: la visita non è più automatica
Fino al 2024 la giurisprudenza aveva consolidato l'obbligo come praticamente tassativo. La Legge 203/2024 ha riscritto la lettera e-ter, che oggi recita: "visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente al fine di verificare l'idoneità alla mansione. Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica".
Due conseguenze pratiche per l'azienda:
- la decisione sul se effettuare o meno la visita spetta al medico competente, non al datore di lavoro, non all'ufficio HR e non al lavoratore stesso;
- anche quando il medico competente ritiene superflua la visita fisica, resta comunque obbligato a formalizzare per iscritto il giudizio di idoneità alla mansione specifica: la pratica non si chiude mai con un nulla di fatto.
La procedura: cosa deve fare l'azienda prima del rientro
L'iniziativa resta in capo al datore di lavoro, che deve attivarsi per tempo. L'azienda deve fornire al medico competente le informazioni organizzative necessarie: durata dell'assenza, data prevista di rientro, mansione, rischi lavorativi ed eventuali cambiamenti intervenuti. L'eventuale documentazione sanitaria utile alla valutazione deve essere consegnata dal lavoratore direttamente al medico competente, senza passare attraverso il datore di lavoro o l'ufficio HR: un punto delicato anche sotto il profilo privacy, perché i dati sanitari del dipendente non devono transitare per l'ufficio del personale.
Se il medico competente non è disponibile in tempo utile, si pone un problema organizzativo concreto: ove il medico competente non fosse disponibile immediatamente, il lavoratore non può rientrare in servizio per svolgere le proprie mansioni. In questi casi una valida soluzione potrebbe essere quella di far godere al lavoratore le ferie maturate, i permessi retribuiti o ricorrere ad altri strumenti se previsti nel contesto aziendale, in attesa della visita.
La differenza con la visita "a richiesta del lavoratore" (lettera c)
L'art. 41, comma 2, prevede anche un'altra ipotesi, distinta e autonoma rispetto a quella legata ai 60 giorni: visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Le differenze sono sostanziali:
| Aspetto | Lett. e-ter (rientro dopo assenza) | Lett. c (su richiesta del lavoratore) |
|---|---|---|
| Chi attiva la procedura | Datore di lavoro, su segnalazione del rientro | Il lavoratore stesso, in qualsiasi momento |
| Presupposto | Assenza per motivi di salute > 60 giorni continuativi | Correlazione con rischi professionali o condizioni di salute, valutata dal medico competente |
| Automatismo | No, dal 30/12/2024 decide il medico competente | Non è automatica: il medico valuta la pertinenza della richiesta |
| Campo soggettivo | Solo lavoratori già sotto sorveglianza sanitaria | Stessa limitazione, legata ai rischi professionali |
In pratica, mentre la visita di rientro nasce da un evento oggettivo (la durata dell'assenza), quella su richiesta nasce da un'iniziativa del lavoratore che ritiene la propria condizione di salute o l'esposizione ai rischi meritevole di una nuova valutazione, anche indipendentemente da assenze prolungate.
Cosa succede se il datore di lavoro non effettua la visita
L'obbligo di attivazione resta in capo all'azienda, ma non trasforma l'inerzia datoriale in un diritto del lavoratore a restare assente senza conseguenze. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29756 del 12 ottobre 2022: una volta cessato lo stato di malattia, il lavoratore ha comunque il dovere di presentarsi al lavoro: l'obbligo a carico del datore di lavoro di cui all'art. 41 non lo autorizza a rimanere passivamente assente dal lavoro in attesa dell'iniziativa datoriale finalizzata all'effettuazione della visita di idoneità. Nel caso specifico, la Suprema Corte ha confermato la legittimità del licenziamento del lavoratore rimasto inerte in attesa della visita, qualificando quell'assenza come ingiustificata.
Dal lato opposto, se l'azienda fa rientrare il lavoratore senza il giudizio di idoneità quando la visita era dovuta, si espone a responsabilità in caso di aggravamento delle condizioni di salute o di recidiva dell'infortunio: il giudizio del medico competente serve proprio a verificare che la ripresa della mansione avvenga in condizioni compatibili con la salute del lavoratore e con la sicurezza di chi lavora con lui. In caso di giudizio di inidoneità, totale o parziale, l'art. 42 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in mancanza, anche inferiori, mantenendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
In sintesi per le imprese
Prima di far rientrare un dipendente dopo un'assenza lunga per motivi di salute, il consiglio operativo è:
- verificare se la mansione prevede sorveglianza sanitaria (va controllato il protocollo sanitario aziendale, non basta "sentire" il lavoratore);
- se sì, informare per tempo il medico competente su durata dell'assenza, data di rientro e mansione;
- attendere l'esito, che sia la visita o il giudizio di idoneità senza visita;
- in caso di indisponibilità del medico, gestire il periodo con ferie, permessi o altri strumenti aziendali, evitando sia di far rientrare il lavoratore senza giudizio sia di lasciarlo "in sospeso" senza alcuna comunicazione.
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