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Videoterminali: chi è lavoratore VDT e quali obblighi scattano per l'azienda

La soglia delle 20 ore settimanali, la sorveglianza sanitaria, le pause di 15 minuti ogni 120 e i requisiti della postazione secondo il Titolo VII del D.Lgs. 81/2008.

Videoterminali: chi è lavoratore VDT e quali obblighi scattano per l'azienda
In breve
  • È videoterminalista chi usa lo schermo in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, al netto delle pause (art. 173, D.Lgs. 81/2008)
  • Scattano sorveglianza sanitaria (art. 176), pause di 15 minuti ogni 120 di applicazione continuativa (art. 175) e requisiti ergonomici della postazione (art. 174, Allegato XXXIV)
  • Periodicità delle visite: 5 anni per chi ha meno di 50 anni ed è idoneo senza prescrizioni, 2 anni per over 50 o idonei con prescrizioni/limitazioni
  • L'Interpello del Ministero del Lavoro n. 3/2026 ribadisce che conta l'uso effettivo dello schermo, non la qualifica o la mansione

Negli uffici e nei call center la domanda ricorre spesso: quando un dipendente che lavora al computer diventa, agli occhi della legge, un "videoterminalista" con diritto a visite mediche e pause specifiche? La risposta è nel Titolo VII del D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, ed è stata di recente ribadita dal Ministero del Lavoro con l'Interpello n. 3/2026.

Chi è il lavoratore videoterminalista

La definizione è contenuta nell'art. 173, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 81/2008: lavoratore è "il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175".

Due elementi contano: la modalità d'uso (sistematica o abituale) e il tempo effettivo davanti allo schermo. Il Ministero del Lavoro, nell'Interpello 3/2026 (approvato il 24 settembre 2026), ha chiarito che il requisito determinante per qualificare un lavoratore come "videoterminalista" non è la qualifica professionale rivestita né la tipologia di attività svolta, bensì il tempo effettivo di utilizzo del videoterminale. Questo vale anche per attività diverse da quelle tradizionalmente d'ufficio: le aziende sono chiamate a verificare concretamente le modalità di utilizzo degli schermi da parte dei lavoratori, anche in attività diverse da quelle tradizionalmente d'ufficio.

Come si calcolano le 20 ore

Il conteggio non coincide con l'orario di lavoro o con il tempo trascorso alla scrivania: il tempo da considerare è quello di effettiva applicazione al videoterminale, al netto delle interruzioni. Non coincide automaticamente con l'orario contrattuale o con il tempo trascorso alla scrivania. Sotto le 20 ore settimanali, il lavoratore resta soggetto alle regole generali di sicurezza ma non alle misure specifiche del Titolo VII.

Gli obblighi che scattano superata la soglia

Una volta raggiunte le 20 ore, l'azienda deve applicare tutte le tutele previste dal Titolo VII, che comprendono valutazione dei rischi specifica, pause, requisiti della postazione e sorveglianza sanitaria.

Valutazione dei rischi e postazione di lavoro

L'art. 174 impone al datore di lavoro di analizzare i posti di lavoro con riguardo ai rischi per la vista e per gli occhi, ai problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico o mentale, e alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale, organizzando le postazioni in conformità ai requisiti minimi dell'Allegato XXXIV. Il datore deve inoltre fornire ai lavoratori informazioni su misure applicabili al posto di lavoro, modalità di svolgimento dell'attività e protezione degli occhi e della vista, oltre a una formazione adeguata (art. 177).

Le pause obbligatorie

L'art. 175 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il lavoratore ha diritto a un'interruzione della sua attività mediante pause o cambiamento di attività, con modalità definite dalla contrattazione collettiva anche aziendale. In assenza di un accordo contrattuale specifico, la regola di default è precisa: il lavoratore ha diritto a una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Due precisazioni operative, sempre dall'art. 175: è esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio e al termine dell'orario di lavoro, e la pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro, quindi retribuita e non riassorbibile in accordi di riduzione dell'orario complessivo.

Sorveglianza sanitaria e periodicità delle visite

L'art. 176 impone la sorveglianza sanitaria con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi e ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico. La periodicità delle visite di controllo, salvo casi particolari che richiedano una frequenza diversa stabilita dal medico competente, segue questo schema:

Situazione del lavoratore Periodicità
Idoneo senza prescrizioni, meno di 50 anni Ogni 5 anni
Lavoratore che ha compiuto 50 anni Ogni 2 anni
Idoneo con prescrizioni o limitazioni (a qualsiasi età) Ogni 2 anni
Inidoneità temporanea Termine stabilito dal medico competente per la visita successiva

Il lavoratore ha inoltre diritto a chiedere una visita di controllo in qualsiasi momento, secondo le modalità dell'art. 41, comma 2, lettera c). Se dalle visite emerge la necessità di dispositivi speciali di correzione visiva e non è possibile usare quelli normali, è il datore di lavoro a doverli fornire, a proprie spese.

Cosa cambia per uffici e call center

Per chi gestisce il personale, l'indicazione pratica dell'Interpello 3/2026 è verificare concretamente, mansione per mansione, le ore di utilizzo effettivo dello schermo: operatori di call center, addetti al back office o a sportelli con utilizzo prolungato di PC possono rientrare nella definizione anche se la loro qualifica contrattuale non lo suggerisce esplicitamente. Le aziende devono quindi: verificare quali lavoratori superano le 20 ore settimanali, accertare la corretta classificazione, riesaminare se necessario la valutazione dei rischi e l'organizzazione delle pause, e controllare la conformità delle postazioni e dei locali ai requisiti dell'Allegato XXXIV.

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