RLS e Ufficiale di Polizia Giudiziaria: quando i due ruoli sono incompatibili
La Commissione interpelli chiarisce i limiti alla coincidenza tra RLS e UPG nello stesso ente: criteri utili per chi organizza la rappresentanza dei lavoratori.

- L'Interpello n. 2/2026, approvato il 25 giugno 2026, riguarda un quesito della Regione Toscana su RLS e UPG nella stessa ASL
- La Commissione richiama gli artt. 47 e 50 del D.Lgs. 81/2008, l'art. 55 e 57 c.p.p. e l'art. 21 della legge 833/1978
- Il parere individua una possibile commistione di ruoli quando le due funzioni coesistono nella stessa struttura
- Resta aperto il dibattito tra gli esperti su cosa debba intendersi per incompatibilità generale e per 'medesima struttura'
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro è tornata sul tema della compatibilità tra il ruolo di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e quello di Ufficiale di polizia giudiziaria (UPG) appartenente a un organo di vigilanza. Con l'Interpello n. 2/2026, approvato nella seduta del 25 giugno 2026 su quesito presentato dalla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 81/2008, la Commissione ha affrontato il caso di un lavoratore interno a un'Azienda sanitaria locale che ricopra contemporaneamente il ruolo di RLS e quello di UPG nel Dipartimento di prevenzione della stessa struttura.
Cosa dice il parere
Il parere ricostruisce il quadro normativo delle due funzioni: l'articolo 50 del D.Lgs. 81/2008 attribuisce al RLS compiti di rappresentanza, consultazione e controllo sociale, incluso il potere di rivolgersi alle autorità competenti quando ritenga inadeguate le misure di tutela adottate dall'azienda. L'articolo 55 del codice di procedura penale attribuisce invece alla polizia giudiziaria il compito di accertare i reati e raccogliere le fonti di prova, mentre l'articolo 21 della legge 833/1978 estende tali funzioni al personale sanitario addetto ai controlli sulla sicurezza del lavoro. Da questa diversità di finalità e ambiti, la Commissione fa discendere il rischio di una commistione di ruoli quando le due qualifiche coincidono nella stessa persona all'interno della medesima struttura, richiamando i principi di imparzialità, terzietà e separazione delle funzioni.
Perché interessa RSPP e consulenti
Il parere non introduce un divieto normativo esplicito, ma un criterio interpretativo che enti pubblici e aziende sanitarie dovranno considerare nell'organizzare la rappresentanza dei lavoratori quando nella stessa struttura operano anche organi di vigilanza con funzioni di polizia giudiziaria. Per i consulenti che seguono la designazione degli RLS in contesti analoghi, in particolare nella sanità pubblica, il riferimento utile resta il testo integrale dell'interpello, disponibile sul sito del Ministero del Lavoro, che va letto insieme agli articoli 47 e 50 del D.Lgs. 81/2008 citati come base giuridica del ruolo di rappresentanza.
Valutazione dei rischi, DVR, sopralluoghi, antincendio, messa a terra e linee vita: un consulente ti ricontatta e ti dice cosa serve.
- DVR e valutazione dei rischi
- Antincendio ed estintori
- Verifiche e adempimenti




