RLS e ufficiale di polizia giudiziaria: il Ministero esclude la compatibilità dei ruoli
Il Ministero del Lavoro chiarisce con l'interpello n. 2/2026 che RLS e ufficiale di polizia giudiziaria dell'organo di vigilanza non possono coincidere nella stessa struttura.

- Interpello n. 2 del 25 giugno 2026 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Quesito posto dalla Regione Toscana su un caso interno a un'Azienda Sanitaria Locale
- La Commissione richiama i principi di imparzialità, terzietà e separazione delle funzioni
- Nessun divieto espresso in norma, ma incompatibilità di fatto tra i due ruoli
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il 25 giugno 2026 l'interpello n. 2/2026, con cui la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro si è pronunciata su un tema organizzativo che riguarda in particolare le strutture sanitarie ma che ha ricadute di principio per tutte le aziende: la compatibilità tra il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), disciplinato dagli articoli 47 e seguenti del D.Lgs. 81/2008, e quello di Ufficiale di Polizia Giudiziaria dell'organo di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, previsto dall'articolo 13 dello stesso decreto e dall'articolo 57 del Codice di procedura penale.
Il quesito della Regione Toscana
Il quesito è stato presentato dalla Regione Toscana e chiedeva un parere sulla compatibilità tra il ruolo di RLS – aziendale e di sito – svolto all'interno di un'Azienda Sanitaria Locale e quello di Ufficiale di Polizia Giudiziaria appartenente al Dipartimento della Prevenzione – Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (PISLL) della stessa Azienda, competente per territorio. Si tratta di una situazione che può verificarsi quando, all'interno della stessa organizzazione, una persona ricopre contemporaneamente entrambi gli incarichi.
La risposta della Commissione
La Commissione ha chiarito che la stessa persona non può svolgere contemporaneamente le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria nella medesima struttura. Pur in assenza di un divieto espresso, il Ministero fonda la propria interpretazione sui principi di imparzialità, terzietà e separazione delle funzioni previsti dal Testo unico sulla sicurezza. Il RLS rappresenta infatti gli interessi dei lavoratori e collabora con il sistema aziendale di prevenzione, mentre l'ufficiale di polizia giudiziaria esercita poteri ispettivi e repressivi nell'interesse pubblico. Secondo la Commissione, la sovrapposizione dei due incarichi comprometterebbe l'equilibrio del sistema di vigilanza.
Cosa cambia per le imprese
Il chiarimento riguarda direttamente le Aziende Sanitarie Locali, dove le due figure possono trovarsi a operare all'interno dello stesso perimetro organizzativo, ma offre un criterio interpretativo utile anche per altre realtà produttive nelle quali un lavoratore designato RLS ricopra, per altra via, funzioni di controllo pubblico sulla sicurezza. Datori di lavoro e RSPP che si trovino a gestire situazioni analoghe possono fare riferimento al testo dell'interpello, consultabile sul sito del Ministero del Lavoro, per valutare eventuali incompatibilità organizzative prima della designazione o dell'elezione del rappresentante dei lavoratori.
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