Rischio incendio basso, medio o alto: come si classifica la propria attività
Guida alla classificazione del rischio incendio secondo il DM 2 settembre 2021: criteri, livelli 1-2-3, formazione obbligatoria per gli addetti e adempimenti pratici.

- Il DM 2 settembre 2021 ha sostituito il DM 10 marzo 1998 ed è entrato in vigore il 4 ottobre 2022
- Le vecchie categorie basso/medio/alto diventano livello 1, livello 2 e livello 3 ai fini della formazione degli addetti
- Il livello si individua confrontando la propria attività con gli elenchi dei punti 3.2.2 e 3.2.3 dell'Allegato III: tutto il resto è livello 1
- La formazione va da 4 ore per il livello 1 a 16 ore per il livello 3, con aggiornamento quinquennale invece che triennale
Ogni datore di lavoro deve sapere in quale categoria di rischio incendio rientra la propria attività, perché da questa classificazione dipendono il tipo di formazione da dare agli addetti antincendio, i contenuti del piano di emergenza e le misure gestionali da adottare. Il riferimento è il Decreto del Ministero dell'Interno 2 settembre 2021, che ha sostituito il DM 10 marzo 1998 sulla gestione e formazione antincendio nei luoghi di lavoro. Il decreto, come segnalato da diversi operatori del settore, è entrato in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 04 ottobre 2022.
Dai vecchi livelli "basso, medio, alto" ai nuovi livelli 1, 2, 3
Il DM 2 settembre 2021 non usa più le vecchie etichette del DM 10 marzo 1998. I corsi non sono più denominati in base alle categorie di rischio, ma in base al livello di rischio: Livello 1 (ex Rischio Basso), Livello 2 (ex Rischio Medio) e Livello 3 (ex Rischio Alto). Si tratta però, nella sostanza, della stessa logica di sempre: cambiano nome e criteri di dettaglio, non l'impianto generale.
Il decreto è composto da più parti. Secondo quanto riportato da alcuni consulenti del settore, è composto da 8 articoli e 5 allegati: Allegato I – Gestione della sicurezza antincendio in esercizio; Allegato II – Gestione della sicurezza antincendio in emergenza; Allegato III – Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio; Allegato IV – Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio; Allegato V – Corsi di formazione e aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio. È l'Allegato III, in particolare, a stabilire a quale livello appartiene ogni tipo di attività.
Come si individua il livello della propria attività
Il criterio pratico indicato da operatori del settore è di confronto con liste tassative: il datore di lavoro dovrà analizzare le caratteristiche dei luoghi di lavoro, verificando la corrispondenza e/o assimilabilità della propria impresa con le "attività" elencate nei punti 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4 dell'Allegato III del D.M. 02/09/2021, così da identificare la propria classe di rischio e scegliere il corretto livello di formazione.
Livello 3 (ex rischio alto)
Riguarda attività con presenza di sostanze molto pericolose o affollamenti elevati. Tra gli esempi concreti riportati nel punto 3.2.2 dell'Allegato III figurano stabilimenti di "soglia inferiore" e di "soglia superiore" come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; fabbriche e depositi di esplosivi; centrali termoelettriche; impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; impianti e laboratori nucleari; depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2; attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2; aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; interporti con superficie superiore a 20.000 m2; alberghi con oltre 200 posti letto; strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani; scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti; uffici con oltre 1.000 persone presenti, oltre a cantieri sotterranei di particolare estensione e impianti di gestione rifiuti sopra certe soglie.
Livello 2 (ex rischio medio)
Comprende, secondo la stessa fonte, tutti i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello [3]; i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto. In pratica, buona parte delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco secondo il DPR 151/2011 (officine, depositi, autorimesse, strutture ricettive di piccole dimensioni, ecc.) ricade qui.
Livello 1 (ex rischio basso)
È una categoria residuale: secondo la stessa fonte, rientrano in tale categoria tutte le attività non presenti nei livelli [2 e 3]. Si tratta tipicamente di uffici, piccoli negozi, studi professionali, attività artigianali senza sostanze pericolose e senza affollamenti significativi.
Il caso particolare dei "luoghi di lavoro a basso rischio di incendio"
Attenzione a non confondere la classificazione ai fini della formazione (Allegato III) con la definizione di "luogo di lavoro a basso rischio di incendio" richiamata dall'Allegato I dello stesso decreto, che serve per individuare quali attività possono applicare criteri semplificati di progettazione e gestione della sicurezza antincendio. Per l'Allegato I, infatti, sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi: ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative, con la soglia di riferimento indicata in alcune fonti tecniche in un carico d'incendio specifico superiore a 900 MJ/m². Altre condizioni aggiuntive richiamate dagli operatori del settore riguardano l'affollamento (non oltre 100 occupanti), la superficie lorda complessiva (non oltre 1000 m²) e la quota dei piani (tra -5 e 24 metri): si raccomanda di verificare questi valori direttamente sul testo dell'Allegato I prima di applicarli, perché determinano se l'azienda può adottare le misure semplificate o deve seguire il Codice di Prevenzione Incendi.
Le conseguenze pratiche: quante ore di formazione per gli addetti
Il livello individuato determina direttamente la durata dei corsi di formazione per gli addetti alla squadra antincendio. Secondo quanto riportato da più fonti tecniche che richiamano il punto 3.2.5 dell'Allegato III, Contenuti minimi dei corsi di formazione CORSO DI TIPO 1-FOR: CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ' DI LIVELLO 1 (DURATA 4 ORE, compresa verifica di apprendimento) CORSO DI TIPO 2-FOR: CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 2 (DURATA 8 ORE, compresa verifica di apprendimento) CORSO DI TIPO 3-FOR: CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 3 (DURATA 16 ORE, compresa verifica di apprendimento).
| Livello (ex categoria) | Durata corso di formazione | Durata corso di aggiornamento |
|---|---|---|
| Livello 1 (ex basso) | 4 ore | 2 ore |
| Livello 2 (ex medio) | 8 ore | 5 ore |
| Livello 3 (ex alto) | 16 ore | 8 ore |
Per i corsi di aggiornamento, le stesse fonti indicano che CORSO DI TIPO 1-AGG: CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ' DI LIVELLO 1 (DURATA 2 ORE). CORSO DI TIPO 2-AGG: ... LIVELLO 2 (DURATA 5 ORE, compresa verifica di apprendimento). CORSO DI TIPO 3-AGG: ... LIVELLO 3 (DURATA 8 ORE, compresa verifica di apprendimento).
Una novità importante riguarda la periodicità di questi aggiornamenti: secondo gli operatori del settore, la frequenza degli aggiornamenti degli addetti antincendio, nell'art. 5 c. 5, è ora di cinque anni e non più di tre, come previsto invece dal vecchio DM 10 marzo 1998. Resta inoltre obbligatoria una parte pratica per tutti e tre i livelli, compreso il livello 1: in base a quanto riportato da operatori del settore, è stata inoltre introdotta la formazione pratica anche per i corsi di livello 1 (ex rischio basso), limitatamente alla conoscenza e all'uso degli estintori portatili, eliminando la possibilità di sostituirla con soli strumenti multimediali.
Cosa deve fare concretamente l'azienda
In pratica il percorso per il datore di lavoro è:
- Verificare se la propria attività rientra tra quelle elencate nel punto 3.2.2 (livello 3) o 3.2.3 (livello 2) dell'Allegato III del DM 2 settembre 2021; se non rientra in nessuna delle due liste, l'attività è di livello 1.
- Aggiornare, se necessario, la designazione degli addetti antincendio e la relativa formazione, facendo attenzione che il corso già seguito sia coerente con il livello effettivo e non con la vecchia impostazione basso/medio/alto del DM 10 marzo 1998.
- Verificare le scadenze di aggiornamento quinquennale per gli addetti già formati, controllando la data dell'ultimo corso svolto.
- In caso di dubbio sulla classificazione, soprattutto per attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco secondo il DPR 151/2011, consultare il testo integrale degli Allegati I e III del DM 2 settembre 2021 o rivolgersi a un consulente o RSPP qualificato, perché un errore di classificazione comporta formazione insufficiente per gli addetti e misure di gestione dell'emergenza non adeguate ai rischi reali presenti.
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