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Registro antincendio: quando è obbligatorio, cosa contiene, chi lo firma

Dal 25 settembre 2022 il registro dei controlli antincendio è obbligatorio per ogni attività con almeno un lavoratore. Cosa annotare, chi firma, sanzioni.

Registro antincendio: quando è obbligatorio, cosa contiene, chi lo firma
Immagine generata con IA
In breve
  • Obbligo esteso dal D.M. 1 settembre 2021 a ogni attività con almeno un lavoratore, in vigore dal 25 settembre 2022
  • Il registro va sempre tenuto dal datore di lavoro, salvo le attività con CPI dove resta in capo al titolare dell'attività
  • Formato cartaceo o digitale, purché le annotazioni siano datate e riconducibili a chi le ha fatte
  • Sanzioni penali per il datore di lavoro: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro

Il registro dei controlli antincendio è obbligatorio dal 25 settembre 2022 per ogni attività che abbia almeno un lavoratore, indipendentemente da dimensione, settore o presenza di un Certificato di Prevenzione Incendi (CPI). La soglia è bassissima: basta un estintore in un piccolo ufficio per far scattare l'obbligo di tenuta della documentazione di sorveglianza, controllo e manutenzione.

La norma di riferimento è il D.M. 1 settembre 2021, "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio", che ha esteso l'obbligo, prima limitato alle attività soggette a CPI, a tutte le realtà con almeno un lavoratore subordinato o equiparato, incluse PMI, studi professionali, negozi e laboratori artigiani.

Due regimi diversi a seconda dell'attività

Per le attività soggette a CPI ai sensi del D.P.R. 151/2011 (categorie A, B, C) il registro era già obbligatorio in base all'articolo 6 del medesimo decreto, e la sua tenuta spetta al titolare dell'attività, cioè all'intestatario del Certificato di Prevenzione Incendi, che può essere un soggetto diverso dal datore di lavoro. Per tutte le altre attività, quelle non soggette a CPI ma con presidi antincendio installati, l'obbligo nasce direttamente dal D.Lgs. 81/2008 ed è il datore di lavoro a dover istituire e aggiornare il registro.

Cosa va annotato e con quale periodicità

L'allegato I del D.M. 1 settembre 2021 individua quattro categorie di attività da registrare: sorveglianza, controllo periodico, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria. Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze indicate da norme tecniche, specifiche dei produttori e manuali d'uso.

La vera novità del decreto riguarda la sorveglianza: tra un controllo periodico tecnico e l'altro, il personale interno (addetti antincendio, preposti, o lo stesso datore di lavoro nelle realtà più piccole) deve effettuare verifiche visive sistematiche — l'estintore è al suo posto, la porta tagliafuoco chiude correttamente, la lampada di emergenza è accesa — e annotarle in registro. Non serve competenza tecnica, ma serve regolarità e tracciabilità: data, esito, nome di chi ha controllato.

Il controllo periodico e la manutenzione restano invece attività tecniche riservate a un manutentore qualificato, che appone in registro firma, qualifica ed esito dell'intervento. Il decreto non fissa un'unica cadenza per tutti i presidi: rimanda alle norme tecniche di settore, che per gli estintori portatili prevedono tradizionalmente un controllo periodico semestrale.

Ogni anomalia rilevata — sia in sorveglianza sia in controllo tecnico — va registrata con la data, e la sua successiva risoluzione documentata: un'anomalia segnalata e mai chiusa è una delle contestazioni più frequenti in sede di ispezione.

Chi firma, dove si conserva, formato cartaceo o digitale

Il registro non è soggetto a vidimazione né a deposito presso enti pubblici: va tenuto presso l'attività ed esibito immediatamente in caso di verifica. Il decreto non impone un formato: carta e registro elettronico sono entrambi ammessi, a condizione che ogni annotazione sia intelligibile, datata e riconducibile al soggetto che l'ha effettuata, con nome e qualifica. Il decreto non fissa un termine esplicito di conservazione: la prassi è mantenere la documentazione per tutta la vita utile del presidio, così da poterla esibire anche a distanza di anni in caso di sinistro o di accertamento.

Cosa guardano i Vigili del Fuoco in un controllo

In sede di verifica il Comando dei Vigili del Fuoco e gli altri organi di vigilanza contestano tipicamente: il registro del tutto assente; un registro presente ma incompleto (per esempio manutenzioni annotate ma sorveglianza mensile mancante, che equivale all'assenza per la parte non documentata); periodicità saltate, come un controllo semestrale eseguito dopo nove mesi; registrazioni dall'aspetto postumo, con la stessa grafia e la stessa data di compilazione per mesi di sorveglianza; interventi firmati da un soggetto privo della qualifica richiesta.

Le sanzioni: importi e articoli

Violazione Norma Destinatario Sanzione
Omesse misure di prevenzione incendi (art. 46, comma 2) D.Lgs. 81/2008, art. 55, comma 5, lettera c Datore di lavoro Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro
Omessa SCIA antincendio per attività con prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti D.Lgs. 139/2006, art. 20, comma 1 Titolare dell'attività soggetta a CPI Arresto fino a 1 anno o ammenda da 258 a 2.582 euro

I due binari sanzionatori possono cumularsi per le attività soggette a CPI: la mancata tenuta del registro può far scattare contemporaneamente la sanzione del Testo Unico sicurezza e, se l'attività è soggetta a prevenzione incendi, concorrere a configurare l'irregolarità dell'esercizio ai sensi del D.Lgs. 139/2006. Per le violazioni contravvenzionali del D.Lgs. 81/2008 resta applicabile la procedura di estinzione del reato prevista dal D.Lgs. 758/1994, che consente al datore di lavoro di regolarizzare entro il termine assegnato dall'organo di vigilanza versando una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda.

Formazione addetti e prove di evacuazione

Formazione degli addetti antincendio e prove di evacuazione sono disciplinate da un decreto collegato, il D.M. 2 settembre 2021, sulla gestione della sicurezza in esercizio e in emergenza. Molte aziende le riportano comunque, come buona prassi, nello stesso fascicolo del registro antincendio o in un registro della formazione collegato, così da avere in un unico punto la prova di tutti gli adempimenti in caso di controllo.

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