Piano di emergenza aziendale: obbligo, contenuti e figure coinvolte
Guida al piano di emergenza ed evacuazione: chi è obbligato, cosa deve contenere, quali addetti nominare e ogni quanto fare la prova di evacuazione.

- Obbligo previsto dall'art. 18, comma 1, lett. t) del D.Lgs. 81/2008
- Contenuti del piano disciplinati dal DM 2 settembre 2021, in vigore dal 4 ottobre 2022
- Prova di evacuazione almeno una volta l'anno per le aziende obbligate al piano
- Obbligo esteso anche a chi ha meno di 10 dipendenti se il luogo accoglie oltre 50 persone
Ogni datore di lavoro che occupa almeno 10 dipendenti, o la cui attività è soggetta ai controlli di prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco, deve predisporre un piano di emergenza e organizzare periodicamente la prova di evacuazione. È uno degli obblighi di sicurezza sul lavoro più diffusi e, allo stesso tempo, più spesso trascurati nelle piccole imprese: vediamo cosa prevede la norma e come evitare le contestazioni più comuni.
La base normativa: art. 18 e DM 2 settembre 2021
L'obbligo nasce dall'articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008, che obbliga il datore di lavoro a "designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza". I contenuti tecnici del piano, in passato disciplinati dal DM 10 marzo 1998, sono oggi regolati dal D.M. 02/09/2021, entrato in vigore il 4 ottobre 2022, che ha cambiato cosa prevede il piano di emergenza e gli adempimenti dei datori di lavoro.
Chi è obbligato a redigere il piano
Il DM 2021 ha ampliato le soglie rispetto al vecchio DM 10 marzo 1998. L'obbligo scatta per:
| Caso | Soglia |
|---|---|
| Numero di dipendenti | Almeno 10 lavoratori occupati |
| Controllo Vigili del Fuoco | Attività soggette a CPI/SCIA antincendio (DPR 151/2011) |
| Luoghi aperti al pubblico | Oltre 50 persone presenti, anche con meno di 10 dipendenti |
La novità più rilevante riguarda l'ultimo caso: il nuovo decreto introduce l'obbligo di dotarsi di un piano di emergenza con relative prove di evacuazione anche quando in una struttura lavorino meno di 10 persone ma è possibile che siano presenti più di 50 utenti. Rientrano in questa casistica uffici aperti al pubblico, negozi, studi professionali con sala d'attesa affollata.
Cosa deve contenere il piano
Secondo l'Allegato II del DM 2 settembre 2021, il piano di emergenza deve contenere: le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio; le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti; le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo; le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali.
Nella stesura, il datore di lavoro deve tenere conto di una serie di fattori: le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo; le modalità di rivelazione e di diffusione dell'allarme incendio; il numero delle persone presenti e la loro ubicazione; i lavoratori esposti a rischi particolari; il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell'evacuazione, della lotta antincendio, del primo soccorso); il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.
Rispetto al vecchio DM 10 marzo 1998, il decreto 2021 ha introdotto un obbligo che prima era discrezionale: diventa obbligatorio inserire tutte le planimetrie di evacuazione all'interno del piano, senza più possibilità di discernimento.
Il piano deve essere tenuto aggiornato: va aggiornato in occasione di ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione; l'aggiornamento deve prevedere l'informazione dei lavoratori ed il coinvolgimento degli addetti alla gestione dell'emergenza.
Le figure coinvolte
Oltre al datore di lavoro, responsabile ultimo dell'adempimento, il piano individua gli addetti antincendio, gli addetti al primo soccorso e, dove previsto, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il piano, infatti, deve riportare i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e primo soccorso, nonché il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Nella prova di evacuazione intervengono anche altre figure aziendali: i membri del servizio di prevenzione e protezione, gli addetti alle emergenze, gli addetti al primo soccorso, il personale di segreteria, il personale in portineria, gli addetti alla manutenzione degli impianti e gli addetti alla vigilanza.
Ogni quanto va fatta la prova di evacuazione
Per le aziende tenute al piano di emergenza, la prova deve essere effettuata almeno una volta l'anno. Per gli istituti scolastici la periodicità è più stretta: la normativa prevede due prove durante l'anno scolastico.
Piccole aziende: un obbligo da valutare comunque
Le imprese sotto i 10 dipendenti che non rientrano nelle altre soglie non sono tenute per legge al piano di emergenza né alla prova annuale. Resta comunque fermo, per tutti i datori di lavoro, l'obbligo generale di valutazione dei rischi e di organizzazione dei rapporti con i servizi pubblici di soccorso previsto dall'art. 18, comma 1, lett. t) del D.Lgs. 81/2008: anche sotto soglia, predisporre un piano scritto e nominare gli addetti resta la scelta più prudente in caso di controllo o di infortunio.
Sanzioni
La mancata designazione degli addetti o la mancata redazione del piano di emergenza, dove obbligatorio, configura una violazione dell'art. 18 del D.Lgs. 81/2008, punita dall'art. 55 dello stesso decreto con arresto o ammenda a carico del datore di lavoro. Gli importi, periodicamente rivalutati dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, vanno verificati sul testo unico coordinato pubblicato da ispettorato.gov.it prima di ogni contestazione o preventivo di adeguamento.
Dove inserire il piano
Il piano di emergenza non è un documento a sé: va integrato nel Documento di Valutazione dei Rischi e reso disponibile a RSPP, medico competente (se nominato) e RLS, oltre che affisso nei luoghi di lavoro insieme alle planimetrie di esodo.
Valutazione dei rischi, DVR, sopralluoghi, antincendio, messa a terra e linee vita: un consulente ti ricontatta e ti dice cosa serve.
- DVR e valutazione dei rischi
- Antincendio ed estintori
- Verifiche e adempimenti




