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Ogni quanto si verifica l'impianto di terra: 2 o 5 anni secondo la tua attività

Guida pratica alla tabella del DPR 462/01: come capire se la tua azienda rientra nella verifica biennale o quinquennale e dove trovare il verbale precedente.

Ogni quanto si verifica l'impianto di terra: 2 o 5 anni secondo la tua attività
Immagine generata con IA
In breve
  • Se manca la documentazione
  • l'azienda può richiedere la matricola o presentare una denuncia di impianto non censito

Ogni azienda con dipendenti deve far verificare periodicamente l'impianto di terra. Il problema pratico, per chi gestisce un'officina, un ufficio o un cantiere, è capire ogni quanto farlo: la periodicità non è uguale per tutti, e sbagliarla significa arrivare a un'ispezione con una verifica scaduta.

Cosa dice il DPR 462/01

Il riferimento è il D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, che disciplina le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra. La tabella delle periodicità, riportata in modo sostanzialmente omogeneo dagli organismi di verifica abilitati, prevede due scadenze:

Ogni 2 anni per gli impianti installati in cantieri, nei locali adibiti ad uso medico, negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio e nei luoghi con pericolo di esplosione (aree classificate ATEX).

Ogni 5 anni per tutti gli altri ambienti di lavoro, quelli definiti "ordinari": uffici, negozi, magazzini e la maggior parte dei laboratori e delle officine che non rientrano nelle categorie a rischio elevato.

Come capire in quale categoria rientra la propria attività

Il criterio non dipende dal tipo di azienda in sé, ma dalla classificazione del luogo in cui l'impianto è installato. Alcuni esempi pratici aiutano a orientarsi:

  • un'officina meccanica rientra di norma nella verifica quinquennale, a meno che non sia soggetta al Certificato di Prevenzione Incendi o rientri tra i luoghi a maggior rischio in caso d'incendio per dimensioni, quantità di materiali infiammabili o affollamento;
  • un ufficio o un negozio di dimensioni ordinarie segue la periodicità di 5 anni;
  • un magazzino di grandi dimensioni, un deposito di materiali infiammabili o una centrale termica a gas può rientrare tra gli ambienti con pericolo di esplosione, con verifica biennale;
  • un cantiere, fisso o mobile, è sempre soggetto a verifica ogni 2 anni;
  • uno studio medico o un ambulatorio, anche se condotto da un solo professionista con dipendenti, è un locale ad uso medico e richiede verifica biennale.

Nei casi dubbi, soprattutto per capannoni, autorimesse o attività con certificato di prevenzione incendi, conviene far verificare la classificazione dell'ambiente al proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione o al tecnico incaricato della sicurezza elettrica.

Dove trovare il verbale della verifica precedente

La scadenza si calcola a partire dalla data della denuncia originaria dell'impianto o dall'ultima verifica periodica eseguita. Dal 27 maggio 2019 tutte le comunicazioni relative alla messa a terra passano attraverso il portale CIVA (Certificazione e Verifica Impianti e Apparecchi) dell'INAIL, accessibile dall'area riservata del sito www.inail.it, sezione "Certificazione e Verifica". Nella sezione delle ricerche del portale è possibile visionare la denuncia presentata all'Ente e ottenerne copia, oltre a consultare il numero di matricola assegnato all'impianto.

Il verbale della verifica, invece, non va inviato all'INAIL: resta in azienda a disposizione degli organi di vigilanza (ASL, Vigili del Fuoco, enti ispettivi) e deve essere conservato insieme alla pratica.

Cosa fare se manca la documentazione della prima denuncia

Se l'azienda non trova traccia della denuncia originaria, prima di tutto va verificato se l'impianto risulta già censito consultando il portale CIVA: può darsi che la pratica sia stata presentata in passato da un progettista o installatore delegato e non più reperibile internamente. Se dalla ricerca non emerge nulla, il portale consente di presentare una richiesta di "denuncia impianto non censito", regolarizzando così la posizione. È bene sapere che la denuncia tardiva non comporta di per sé sanzioni dirette da parte dell'INAIL, ma l'assenza di denuncia e di verbali di verifica può essere contestata dagli organi di vigilanza in un sopralluogo e pesa sulla posizione del datore di lavoro in caso di infortunio elettrico.

Per la gestione pratica della pratica CIVA e per l'individuazione dell'organismo abilitato a eseguire la verifica, l'azienda può rivolgersi al proprio consulente per la sicurezza o a un organismo di ispezione accreditato.

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