Formazione per esposti ad agenti chimici e cancerogeni: cosa prevede il Titolo IX
Il Titolo IX del D.Lgs. 81/2008 impone formazione specifica per chi è esposto ad agenti chimici, cancerogeni o mutageni, con aggiornamento quinquennale e registro di esposizione.

- La formazione sul rischio chimico (Capo I) e quella su cancerogeni/mutageni (Capo II) sono obblighi distinti e aggiuntivi rispetto alla formazione generale ex art. 37
- Per i cancerogeni e mutageni l'art. 239 impone aggiornamento con periodicità almeno quinquennale
- L'art. 243 impone il registro di esposizione, tenuto dal datore di lavoro tramite il medico competente
- Dal 10 febbraio 2021 la comunicazione del registro a INAIL è solo telematica
Le aziende che impiegano agenti chimici pericolosi, cancerogeni o mutageni non possono limitarsi alla formazione generale sulla sicurezza prevista dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008: il Titolo IX del testo unico impone obblighi aggiuntivi, specifici per questo tipo di rischio, con una periodicità di aggiornamento e un apparato documentale (il registro di esposizione) che non hanno equivalenti in altri ambiti della 81/08.
Due capi, due livelli di obbligo
Il Titolo IX è diviso in Capo I - Protezione da agenti chimici (artt. 221-233) e Capo II - Protezione da agenti cancerogeni e mutageni (artt. 234-245). Non è una distinzione solo formale: gli obblighi informativi e formativi cambiano a seconda del capo.
Per il rischio chimico "generico" (Capo I), l'articolo 227 stabilisce che il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati, informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, formazione e informazioni su precauzioni e azioni adeguate, e accesso alle schede di sicurezza. La norma non fissa una cadenza fissa di aggiornamento, ma richiede che le informazioni siano aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze: in pratica, ogni volta che cambia il ciclo produttivo, le sostanze impiegate o la valutazione del rischio, la formazione va rivista.
Per cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione (Capo II), l'obbligo è più stringente. L'articolo 239 prevede che il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata, fornita prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e ripetuta con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi, in particolare quando i lavoratori sono o possono essere esposti a nuovi agenti. Per le strutture sanitarie pubbliche e private vale la stessa regola: l'informazione e la formazione devono essere periodicamente offerte, con periodicità almeno quinquennale, a tutti i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione.
Il registro di esposizione
Chi espone i lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni deve inoltre istituire il registro previsto dall'articolo 243. La norma stabilisce che i lavoratori interessati sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno, mutageno o la sostanza tossica utilizzati e, ove noto, il valore dell'esposizione; il registro è istituito e aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente.
Le regole di conservazione sono differenziate: le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'INAIL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni e fino ad almeno cinque anni dalla cessazione di ogni attività che espone a sostanze tossiche per la riproduzione. In caso di cessazione del rapporto, il datore di lavoro invia all'INAIL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore unitamente alle annotazioni individuali, consegnandone copia anche al lavoratore.
Sul fronte operativo, secondo quanto riportato dall'INAIL sul proprio portale, dal 10 febbraio 2021 le comunicazioni relative ai registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici devono essere trasmesse esclusivamente con il servizio online attivo dal 2017.
Informazioni pratiche
| Obbligo | Riferimento | Termine/periodicità |
|---|---|---|
| Formazione prima dell'adibizione a mansioni con cancerogeni/mutageni | Art. 239, c. 3 D.Lgs. 81/2008 | Prima dell'inizio attività |
| Aggiornamento formazione cancerogeni/mutageni | Art. 239, c. 3 D.Lgs. 81/2008 | Almeno ogni 5 anni |
| Aggiornamento informazioni rischio chimico (Capo I) | Art. 227 D.Lgs. 81/2008 | Ad ogni cambiamento delle circostanze, senza cadenza fissa |
| Tenuta registro di esposizione cancerogeni/mutageni | Art. 243 D.Lgs. 81/2008 | Per tutta la durata dell'esposizione, tramite medico competente |
| Invio registro a INAIL | Portale INAIL, servizio online | Obbligatorio dal 10 febbraio 2021 |
Il testo integrale degli articoli è consultabile sul portale normativo della Camera (Titolo IX, Capi I e II) e sul sito INAIL, sezione "Registro di esposizione", per le modalità di trasmissione telematica.
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