Corso antincendio rischio alto: chi deve farlo e come funziona l'esame VVF
Il DM 2 settembre 2021 impone 16 ore di formazione per gli addetti antincendio nelle attività di livello 3 (ex rischio alto), con esame di idoneità presso i Vigili del Fuoco.

- Il corso per attività di livello 3 (ex rischio alto) dura 16 ore, compresa la verifica di apprendimento
- Rientrano in questo livello, tra le altre, stabilimenti a rischio di incidente rilevante, depositi di esplosivi, centrali termoelettriche, impianti nucleari
- Per alcune attività è obbligatorio, oltre al corso, l'esame di idoneità tecnica presso il Comando dei Vigili del Fuoco competente
- L'attestato ha validità 5 anni, al termine dei quali è richiesto un aggiornamento
Le aziende classificate come "attività di livello 3" - la vecchia denominazione "rischio alto" - devono far seguire ai propri addetti antincendio un corso di 16 ore comprensivo di verifica di apprendimento, il cosiddetto corso 3-FOR, come stabilito dal DM 2 settembre 2021 (il cosiddetto Decreto GSA, Gestione della Sicurezza Antincendio), emanato ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 81/2008.
Chi rientra nel livello 3
Il decreto, in vigore dal 4 ottobre 2022, ha sostituito le vecchie categorie "basso, medio, alto rischio" con i livelli 1, 2 e 3: il rischio basso è stato rinominato "livello 1", il rischio medio "livello 2" e il rischio alto "livello 3".
Secondo l'Allegato III del decreto, ricadono in questa fattispecie almeno le seguenti attività: stabilimenti di «soglia inferiore» e di «soglia superiore» come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; fabbriche e depositi di esplosivi; centrali termoelettriche; impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; impianti e laboratori nucleari. Il decreto elenca anche depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m² e attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m² tra i casi che rientrano nel livello 3.
Va però precisato che questo elenco non è esaustivo: come segnalano i commentatori tecnici del decreto, il paragrafo 3.2.2 usa la parola "almeno", a indicare che in tale livello possono rientrare anche altre attività che devono essere desunte dalla valutazione del rischio effettuata dal datore di lavoro.
Il corso e l'esame con i Vigili del Fuoco
Il corso di tipo 3-FOR ha una durata di 16 ore, compresa la verifica di apprendimento. Rispetto ai corsi per i livelli 1 (4 ore) e 2 (8 ore), il livello 3 prevede quindi un impegno formativo doppio rispetto al livello 2 e quadruplo rispetto al livello 1.
Per alcune attività specifiche, individuate nell'Allegato IV del decreto, oltre alla frequenza del corso è obbligatorio anche l'esame di idoneità tecnica presso il Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio. È bene precisare che non si tratta di un obbligo automatico per tutte le attività di livello 3: secondo le note tecniche al decreto, l'elenco delle attività con livello 3 di rischio incendio non coincide con quello che prevede l'obbligo dell'attestato di idoneità riportato all'Allegato IV, per cui non tutte le attività che richiedono l'attestato di idoneità sono necessariamente di livello 3.
Per chi deve sostenerlo, l'esame si articola in una prova scritta: un questionario di 15 domande a risposta multipla sugli argomenti del corso di formazione, da svolgere in un tempo massimo di 30 minuti, con superamento in caso di risposta corretta ad almeno 10 domande. Per richiedere l'organizzazione dell'esame al Comando VVF occorre presentare istanza in bollo da 16 euro (in carta libera per le pubbliche amministrazioni e le ONLUS), indicando numero e nominativi dei lavoratori e il tipo di corso svolto.
Il decreto prevede inoltre che, anche al di fuori dei casi obbligatori, il datore di lavoro possa richiedere su base volontaria l'accertamento dell'idoneità tecnica dei lavoratori incaricati della prevenzione incendi e della gestione delle emergenze, secondo la stessa procedura.
Validità e aggiornamento
L'attestato rilasciato al termine del corso ha una validità di 5 anni, al termine dei quali è necessario un corso di aggiornamento: per la durata esatta e il programma dell'aggiornamento relativo al livello 3, conviene fare riferimento diretto al testo dell'Allegato III del DM 2 settembre 2021, poiché le fonti divulgative in circolazione non sono concordi sul numero di ore.
In sintesi
- Corso iniziale livello 3: 16 ore, incluse verifica di apprendimento
- Validità attestato: 5 anni
- Esame VVF: obbligatorio solo per le attività elencate nell'Allegato IV del DM 2 settembre 2021; istanza in bollo da 16 euro
- Riferimenti normativi: DM 2 settembre 2021 (Allegati III e IV), art. 46 D.Lgs. 81/2008
Per la verifica puntuale di quale livello compete alla propria attività e degli obblighi di aggiornamento, il riferimento resta il testo del decreto pubblicato sul sito del Dipartimento dei Vigili del Fuoco.
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