Domenica 8 novembre 2026In collaborazione con Team Sicurezza

Notizie, guide e scadenze per le imprese: sicurezza, formazione, privacy, fisco, incentivi.

Newsletter gratuita
Sicurezza sul lavoro

Controlli dei Vigili del Fuoco in azienda: come funzionano e cosa verificano

Visita tecnica su SCIA, controlli a campione, esiti e tempi di adeguamento: la disciplina del DPR 151/2011 e del D.Lgs. 139/2006 spiegata per chi gestisce un'impresa.

Controlli dei Vigili del Fuoco in azienda: come funzionano e cosa verificano
Immagine generata con IA
In breve
  • Per le attività soggette a controllo VVF (Allegato I DPR 151/2011) la SCIA è il titolo abilitativo, ma il Comando può comunque disporre visite tecniche
  • I controlli su categoria A e B sono anche a campione, su programmi settoriali o in seguito a segnalazioni: possono arrivare senza preavviso
  • In caso di carenze, il Comando può concedere fino a 45 giorni per adeguarsi oppure vietare la prosecuzione dell'attività
  • L'omessa SCIA o il mancato rinnovo periodico sono puniti con l'arresto fino a un anno o l'ammenda da 258 a 2.582 euro (art. 20 D.Lgs. 139/2006)

Molte imprese scoprono solo al momento del sopralluogo che il controllo dei Vigili del Fuoco non è un evento eccezionale legato a un'emergenza, ma una procedura ordinaria prevista dalla legge per tutte le attività classificate "a rischio incendio" secondo l'Allegato I del DPR 1° agosto 2011, n. 151. Capire quando arriva, cosa verifica e cosa succede se qualcosa non è in regola serve a non farsi trovare impreparati.

Due situazioni diverse: la visita programmata e il controllo a sorpresa

Per le attività soggette, il titolare presenta la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comando provinciale prima di avviare l'esercizio. Per le attività di categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Ma non tutte le visite sono programmate in questo modo. Lo stesso articolo 4 del DPR 151/2011 prevede che i controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. È qui che si inserisce il controllo "senza preavviso": una verifica a campione su un settore, o un sopralluogo scattato dopo una segnalazione (anche anonima) di anomalie.

A questo si aggiunge il potere generale di vigilanza ispettiva previsto dall'articolo 19 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, che riguarda non solo le attività soggette a SCIA ma anche i luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008: la vigilanza ispettiva si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Il personale incaricato ha un potere di accesso molto ampio: al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è consentito l'accesso alle attività, costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio, oltre all'acquisizione di documenti e al prelievo di campioni.

Per le attività di categoria C il meccanismo è analogo ma porta, in caso di esito positivo, al rilascio di un attestato specifico: entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.

Cosa verificano i tecnici durante il sopralluogo

Il controllo è finalizzato ad accertare la rispondenza tra quanto dichiarato in SCIA (o nel progetto approvato, per categoria B e C) e la situazione reale dei luoghi. In pratica l'attenzione si concentra su:

  • vie e uscite di emergenza (larghezza, segnaletica, libertà da ostacoli);
  • presenza, posizionamento e manutenzione di estintori e altri presidi antincendio;
  • registro dei controlli periodici su impianti ed estintori;
  • formazione e nomina degli addetti alla gestione delle emergenze e alla prevenzione incendi;
  • corrispondenza tra le certificazioni e le dichiarazioni presentate (asseverazioni di conformità, certificati di resistenza al fuoco, dichiarazioni sugli impianti) e lo stato effettivo dell'attività.

Gli esiti possibili: prescrizione, termine per conformarsi, divieto di prosecuzione

Se il sopralluogo evidenzia carenze, il Comando ha due strade, come stabilisce l'articolo 4 del DPR 151/2011: in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni.

Nella pratica dei Comandi provinciali, la seconda opzione — il termine di adeguamento — è quella più utilizzata: viene redatto un verbale con le prescrizioni da sanare, il responsabile dell'attività viene invitato ad adempiere entro i 45 giorni e, decorso il termine, segue una nuova visita tecnica per verificare l'avvenuto adeguamento.

Cosa rischia chi non ha presentato la SCIA o non ha rinnovato il CPI

Il caso più grave non è la carenza tecnica riscontrabile e sanabile, ma l'assenza totale dell'adempimento. L'articolo 20 del D.Lgs. 139/2006 (in vigore dall'8 luglio 2017) stabilisce che chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano pericoli gravi per l'incolumità in caso di incendio. La stessa norma prevede conseguenze ancora più severe per chi dichiara il falso: chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della SCIA o della richiesta di rinnovo periodico, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro.

A questo si aggiunge un potere amministrativo autonomo: ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nei casi di omessa SCIA, di omesso rinnovo o di mancata richiesta dei servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo con notevole affluenza di pubblico, sospensione che resta in vigore fino all'adempimento dell'obbligo.

Perché conviene arrivarci preparati

La combinazione tra controlli programmati (entro 60 giorni dalla SCIA) e controlli a campione o su segnalazione rende impossibile affidarsi solo al calendario. Tenere aggiornati il registro dei controlli periodici, la documentazione di conformità degli impianti e gli attestati di formazione degli addetti antincendio è quindi la base minima per non trovarsi, in caso di sopralluogo, nella situazione in cui l'unica alternativa al termine di 45 giorni è il divieto di prosecuzione dell'attività.

Chiedi al consulenteLa tua azienda è in regola con la sicurezza?

Valutazione dei rischi, DVR, sopralluoghi, antincendio, messa a terra e linee vita: un consulente ti ricontatta e ti dice cosa serve.

  • DVR e valutazione dei rischi
  • Antincendio ed estintori
  • Verifiche e adempimenti

Leggi anche