Registro titolari effettivi: nuove regole di accesso, ma il sistema resta fermo
Il D.Lgs. 122/2026 introduce tre livelli di accesso al Registro dei titolari effettivi, ma la riapertura resta senza data certa.

- Il D.Lgs. 10 giugno 2026, n. 122 è in vigore dal 23 luglio 2026 e riscrive l'accesso al Registro dei titolari effettivi
- Tre livelli di accesso: autorità (diretto), soggetti obbligati antiriciclaggio (previo accreditamento), altri soggetti con legittimo interesse
- L'accreditamento dei professionisti dura due anni e impone la segnalazione di incongruenze alla Camera di commercio
- Il Registro resta sospeso: servono ancora gli atti tecnici e il provvedimento del MIMIT che ne dichiari l'operatività
Il Registro dei titolari effettivi cambia regole di accesso, ma non riparte ancora. Il Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 23 luglio 2026, supera il vecchio accesso generalizzato e introduce un sistema a tre livelli, con conseguenze dirette per commercialisti, consulenti del lavoro e altri professionisti che operano come soggetti obbligati antiriciclaggio. La notizia riguarda anche le imprese, i cui dati sui titolari effettivi sono custoditi nella sezione autonoma e in quella speciale del Registro delle imprese.
Chi potrà accedere e come
Il decreto prevede tre livelli di accesso: accesso diretto per le autorità competenti, accesso previo accreditamento per i soggetti obbligati all'antiriciclaggio e accesso subordinato alla dimostrazione di un legittimo interesse per gli altri soggetti. Il provvedimento recepisce gli articoli 11, 12, 13 e 15 della Direttiva (UE) 2024/1640, la cosiddetta AMLD VI, e introduce una disciplina organica dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, distinguendo tra autorità pubbliche, soggetti obbligati e soggetti che dimostrino un legittimo interesse, inserendo nel D.Lgs. 231/2007 i nuovi articoli da 21-bis a 21-septies.
Per le autorità (Ministero dell'economia, Agenzia delle entrate, Guardia di finanza, UIF, autorità giudiziaria e altre) l'accesso è immediato, non filtrato, diretto e libero, senza previa comunicazione al titolare effettivo.
L'accreditamento dei professionisti
Per commercialisti, consulenti del lavoro e altri soggetti obbligati, l'accesso richiede una procedura specifica: la richiesta va presentata telematicamente alla Camera di commercio territorialmente competente e, una volta ottenuto, l'accreditamento consente l'accesso per due anni, decorrenti dalla data del primo accreditamento o del rinnovo. Chi è accreditato deve comunicare le modifiche del proprio status entro dieci giorni e segnalare tempestivamente alla Camera di commercio le eventuali incongruenze riscontrate tra i dati del Registro e quelli raccolti in sede di adeguata verifica della clientela.
Il Registro resta sospeso
| Data/termine | Evento |
|---|---|
| 8 luglio 2026 | Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 156) |
| 23 luglio 2026 | Entrata in vigore del D.Lgs. 122/2026 |
| 21 settembre 2026 | Scadenza del termine di 60 giorni per gli atti tecnici attuativi |
| 9 ottobre 2026 | Atti attuativi e provvedimento MIMIT ancora non adottati |
Nonostante l'entrata in vigore, il Registro non è ancora operativo: serve ancora un provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che dichiari l'efficacia delle nuove specifiche tecniche, oltre alla definizione del contenzioso amministrativo pendente. Professionisti e imprese dovranno quindi attendere la pubblicazione di tale provvedimento prima di poter utilizzare le nuove procedure di accreditamento e consultazione.
Invio allo SdI, scarti, conservazione digitale: un consulente ti aiuta a organizzare la fatturazione della tua azienda.
- Invio e scarti SdI
- Conservazione digitale
- Assistenza dedicata




