Verifiche periodiche di ascensori e apparecchi di sollevamento: scadenze e responsabilità
Guida alle verifiche periodiche di ascensori, gru e apparecchi di sollevamento: chi le fa, ogni quanto, iter INAIL e sanzioni per chi omette i controlli.

- Gli apparecchi di sollevamento con portata oltre 200 kg seguono le periodicità dell'allegato VII del D.Lgs. 81/2008, da annuale a triennale
- La prima verifica è gestita da INAIL, le successive da ASL, ARPA o soggetti abilitati
- Ascensori e montacarichi in servizio privato hanno verifica biennale secondo il DPR 162/1999
- L'omessa verifica comporta sanzioni penali e amministrative a carico del datore di lavoro, oltre al divieto di utilizzo dell'attrezzatura
Per un'impresa che possiede un montacarichi, una gru a ponte o un ascensore aziendale, la domanda ricorrente è sempre la stessa: ogni quanto va fatta la verifica periodica, chi la deve eseguire e cosa rischia chi se la dimentica. Le risposte sono scritte in due testi diversi — il D.Lgs. 81/2008 per gli apparecchi di sollevamento usati nei luoghi di lavoro e il DPR 162/1999 per gli ascensori e montacarichi installati negli edifici — ed è facile confonderli.
Apparecchi di sollevamento: la regola dell'allegato VII
L'INAIL ricorda che il datore di lavoro in possesso di un apparecchio di sollevamento deve richiedere la prima delle verifiche periodiche da effettuare secondo le scadenze indicate nell'allegato VII del D.Lgs. 81/2008. La periodicità cambia in base al tipo di apparecchio, al settore d'uso e all'anzianità del mezzo:
| Attrezzatura | Periodicità |
|---|---|
| Apparecchi di sollevamento materiali >200 kg, tipo mobile/trasferibile, uso in costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo | Verifica annuale |
| Apparecchi di sollevamento materiali >200 kg, tipo mobile/trasferibile, uso regolare, fabbricazione non antecedente 10 anni | Verifica biennale |
| Apparecchi di sollevamento materiali >200 kg, tipo fisso, uso regolare, fabbricazione non antecedente 10 anni | Verifica triennale |
| Apparecchi di sollevamento materiali >200 kg, tipo fisso, fabbricazione antecedente 10 anni | Verifica biennale |
| Carrelli semoventi a braccio telescopico | Verifica annuale |
| Ponti sospesi e relativi argani | Verifica biennale |
| Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne | Verifica biennale |
| Ascensori e montacarichi da cantiere | Verifica annuale |
Chi deve fare la verifica? In particolare il decreto prevede che dette verifiche siano gestite da Inail (per quanto riguarda la prima) e da Asl, Arpa o soggetti pubblici o privati abilitati per le successive, secondo quanto chiarito sul sito INAIL. Il datore di lavoro resta comunque il responsabile dell'attivazione: deve dare comunicazione di messa in servizio all'unità operativa territoriale INAIL competente e richiedere poi la prima verifica.
L'iter della prima verifica
Dopo la messa in servizio, almeno 45 giorni prima della scadenza prescritta il datore di lavoro deve richiedere la prima verifica periodica all'Unità operativa territoriale dell'INAIL competente, che deve effettuarla entro 45 giorni dalla richiesta completa, condotta direttamente da personale INAIL oppure, su incarico dell'Istituto, da un soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro. Decorsi i 45 giorni senza riscontro, l'azienda può rivolgersi direttamente a uno dei soggetti abilitati operanti nella regione.
Un punto spesso sottovalutato: le periodicità indicate nell'allegato VII rappresentano il termine ultimo entro il quale l'attrezzatura deve essere necessariamente sottoposta a verifica; in assenza della verifica entro il termine prescritto, l'attrezzatura non potrà essere utilizzata.
Ascensori e montacarichi: la verifica biennale del DPR 162/1999
Per gli impianti installati negli edifici — uffici, stabilimenti, condomini — la norma di riferimento è un'altra: il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, è tenuto a effettuare regolari manutenzioni dell'impianto installato, nonché a sottoporlo a verifica periodica ogni due anni, come previsto dall'articolo 13 del DPR 162/1999.
Chi esegue questa verifica biennale? Vi provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria, l'azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero l'ARPA, oppure un organismo abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico, a seconda delle disposizioni regionali.
Oltre alla verifica biennale, resta l'obbligo di manutenzione ordinaria a cura di un tecnico incaricato: il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori e almeno una volta all'anno per i montacarichi, a controllare paracadute, limitatore di velocità, funi, catene e isolamento elettrico.
Per le aziende con impianti datati, va ricordato che il DPR 23/2017 ha modificato alcuni aspetti del DPR 162/1999, intervenendo sui campi di applicazione: è bene che il responsabile dell'impianto verifichi con il proprio manutentore se l'ascensore rientra nelle categorie interessate dalle modifiche.
Cosa fare se manca la richiesta di verifica
Se un'attrezzatura dell'allegato VII non ha mai avuto la prima verifica — caso frequente per gru o apparecchi acquistati usati — il datore di lavoro utilizzatore non può "ignorare" il problema: deve fare eseguire un'indagine supplementare da un tecnico abilitato ai sensi del DM 11 aprile 2011 e poi rivolgersi all'INAIL per la prima verifica periodica. Il nuovo utilizzatore è responsabile delle omissioni dei controlli e delle verifiche, anche se il precedente proprietario le aveva omesse.
Le sanzioni per chi omette la verifica
L'articolo 87 del D.Lgs. 81/2008 prevede un doppio binario sanzionatorio, a seconda che manchi del tutto l'esecuzione della verifica oppure solo la richiesta:
- mancata esecuzione dei controlli (violazione dell'art. 71, comma 11): pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, secondo quanto riportato in fonti di settore che citano l'art. 87, comma 2, lett. c) del decreto;
- omessa richiesta di verifica periodica (violazione dell'art. 71, commi 6, 9, 10 e 11): sanzione amministrativa pecuniaria, secondo l'art. 87, comma 4, lett. b).
Attenzione: gli importi esatti in euro riportati dalle fonti consultate online non coincidono tra loro, perché le sanzioni del D.Lgs. 81/2008 sono soggette ad adeguamento periodico ISTAT ogni due anni (art. 306 del decreto stesso). Prima di affrontare un procedimento o di pianificare un adeguamento, è indispensabile verificare l'importo in vigore alla data odierna consultando la Gazzetta Ufficiale o il testo aggiornato del decreto sul sito del Ministero del Lavoro.
Resta comunque fermo, al di là dell'importo in euro, l'effetto pratico più rilevante per l'impresa: l'omessa richiesta della prima verifica o delle verifiche periodiche comporta preliminarmente il divieto di uso degli apparecchi di sollevamento fino alla positiva definizione dell'esito della verifica. In pratica, un fermo macchina che può costare all'azienda molto più della sanzione stessa.
In sintesi per chi deve organizzare le verifiche
- Mappare tutte le attrezzature possedute in base ai gruppi dell'allegato VII (sollevamento cose, sollevamento persone, gas-vapore-riscaldamento) e alla relativa periodicità.
- Tenere aggiornato il registro di controllo di ogni attrezzatura, da conservare per almeno 3 anni a disposizione degli organi di vigilanza, come previsto dall'art. 71, comma 9 del D.Lgs. 81/2008.
- Per ascensori e montacarichi aziendali, verificare che il contratto di manutenzione copra sia gli interventi semestrali/annuali sia la richiesta della verifica biennale all'ente competente (ASL, ARPA o organismo abilitato).
- In caso di acquisto di un apparecchio usato, controllare subito lo stato delle verifiche pregresse: la responsabilità passa al nuovo proprietario anche per le omissioni non sue.
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