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Rischi psicosociali: la consultazione dell'RLS vale solo se arriva in tempo

L'art. 50 del D.Lgs. 81/2008 impone di consultare l'RLS prima che la valutazione sia conclusa: i dati Inail mostrano quanto spesso questo non avviene.

Rischi psicosociali: la consultazione dell'RLS vale solo se arriva in tempo
Immagine generata con IA
In breve
  • L'art. 50 del D.Lgs. 81/2008 richiede che l'RLS sia consultato "preventivamente e tempestivamente" sulla valutazione dei rischi
  • L'Inchiesta-RLS Inail 2026 (1.024 RLS aziendali) individua quattro modelli di impresa, da quello virtuoso a quello bloccato
  • La campagna europea 2026-2028 su salute mentale sul lavoro, lanciata l'8 ottobre a Bruxelles, mette al centro valutazione e coinvolgimento dei lavoratori
  • La sola firma del DVR da parte dell'RLS non prova l'efficacia della consultazione, ma solo la data del documento

Un contributo tecnico pubblicato da PuntoSicuro il 20 ottobre 2026 riapre un tema che riguarda ogni datore di lavoro tenuto alla valutazione dei rischi: non basta aver consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), bisogna averlo fatto quando la valutazione poteva ancora cambiare. Il punto riguarda in particolare i rischi psicosociali e lo stress lavoro-correlato, dove la percezione di chi lavora e quella di chi valuta possono divergere in modo significativo.

Cosa prevede la norma

L'articolo 50 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che l'RLS va consultato «preventivamente e tempestivamente» sulla valutazione dei rischi e sulla programmazione delle misure di prevenzione, con accesso a luoghi, informazioni e documentazione e la possibilità di formulare osservazioni. L'RLS non è coautore del DVR né decide le misure: la sua eventuale firma sul documento, ai sensi dell'articolo 28, serve solo a provare la data, non l'effettività del confronto.

I numeri dell'Inchiesta-RLS Inail

A dare concretezza al problema sono le prime evidenze dell'Inchiesta-RLS, il factsheet pubblicato dall'Inail nel luglio 2026 su un campione di 1.024 RLS aziendali attivi in imprese private e pubbliche con almeno dieci addetti. L'indagine, coordinata dal Politecnico di Milano con Fondazione Di Vittorio, IAL ed Eures, individua quattro profili di impresa: in un caso su tre (36%) il sistema di prevenzione è maturo e la partecipazione dell'RLS elevata (modello "virtuoso"); nel 38% dei casi prevenzione poco strutturata e coinvolgimento scarso vanno di pari passo (modello "bloccato"); il 15% ha una partecipazione attiva dell'RLS ma un sistema aziendale ancora poco organizzato ("incompiuto"); il 10,5% presenta sistemi maturi accompagnati però da una partecipazione limitata dei rappresentanti ("divergente"). Lo stress lavoro-correlato risulta il rischio percepito come più rilevante dagli RLS intervistati.

Il contesto europeo

Il tema si inserisce nella campagna Healthy Workplaces 2026-2028 "Together for mental health at work", lanciata ufficialmente da EU-OSHA il 13 ottobre a Bruxelles. Secondo l'agenzia europea, quasi la metà dei lavoratori nell'UE (45%) segnala rischi per il proprio benessere mentale sul lavoro, mentre il 29% riferisce di aver sperimentato stress, ansia o depressione legati o aggravati dall'attività lavorativa.

Cosa cambia in pratica per le imprese

Per chi deve dimostrare che la consultazione dell'RLS è stata effettiva, non è sufficiente una convocazione formale o la consegna del DVR già completato. Occorre poter mostrare che il confronto è avvenuto mentre l'individuazione dei gruppi omogenei, la lettura degli indicatori e le misure erano ancora modificabili, e che le osservazioni raccolte hanno avuto un riscontro tracciabile, positivo o negativo che sia.

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