Domenica 8 novembre 2026In collaborazione con Team Sicurezza

Notizie, guide e scadenze per le imprese: sicurezza, formazione, privacy, fisco, incentivi.

Newsletter gratuita
Sicurezza sul lavoro

Deposito degli output da trattamento rifiuti: il MASE chiarisce la disciplina

Il MASE risponde a un interpello della Regione Calabria: lo stoccaggio degli output da trattamento non è deposito temporaneo ma fase da disciplinare nell'autorizzazione.

Deposito degli output da trattamento rifiuti: il MASE chiarisce la disciplina
Immagine generata con IA
In breve
  • Il MASE esclude l'applicabilità del deposito temporaneo ex art. 185-bis ai rifiuti già sottoposti a trattamento
  • Lo stoccaggio degli output va qualificato come fase funzionalmente collegata all'attività autorizzata, non come attività autonoma
  • Gli atti autorizzativi (AIA, AUA, art. 208) devono indicare i tempi massimi di permanenza dei rifiuti
  • Gestori di impianto e HSE manager devono riesaminare i titoli autorizzativi e adeguare il sistema di gestione ambientale

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha fornito chiarimenti sulla corretta gestione dello stoccaggio dei rifiuti in uscita dagli impianti di trattamento, come quelli derivanti da operazioni di condizionamento (R12) o da trattamento meccanico-biologico (TMB). La precisazione arriva con la risposta a un interpello presentato dalla Regione Calabria ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006, e riguarda direttamente i gestori di impianti, gli HSE manager e i tecnici che seguono le autorizzazioni ambientali.

Niente deposito temporaneo per gli output già trattati

Il nodo principale riguardava la possibilità di applicare l'istituto del deposito temporaneo (art. 185-bis e art. 183, comma 1, lett. bb del Testo Unico Ambientale) ai rifiuti che residuano da un processo di trattamento. Il MASE ha confermato una posizione già espressa in precedenti chiarimenti, tra cui la nota del 18 luglio 2024, escludendo questa possibilità: nel parere si legge che "ai rifiuti esitanti da un'operazione di recupero non sembra possibile applicare l'istituto del deposito temporaneo prima della raccolta, in quanto gli stessi risultano già sottoposti ad un trattamento". Il deposito temporaneo, infatti, spetta solo al produttore iniziale nel luogo di effettiva formazione del rifiuto, condizione che non ricorre quando il materiale è l'esito di una lavorazione industriale.

Una fase collegata all'autorizzazione, non un'attività autonoma

Il Ministero ha invece indicato che lo stazionamento degli output va inquadrato come parte integrante del ciclo gestionale dell'impianto. La risposta all'interpello precisa che il deposito dei rifiuti in attesa di avvio a successivo impianto "non va qualificato come attività autonoma ma collegata alla attività di gestione da cui i rifiuti stessi derivano".

Cosa cambia per le autorizzazioni

L'indicazione ha ricadute dirette su Regioni, Province e Città Metropolitane nel rilascio o aggiornamento di AIA, AUA e autorizzazioni ex art. 208. Il provvedimento dovrà definire le condizioni di esercizio del deposito senza attribuire codici non previsti dalla normativa, e dovrà anche indicare i tempi massimi di permanenza dei rifiuti decadenti, per evitare che lo stoccaggio intermedio diventi indefinito nel tempo.

Per i gestori di impianti di trattamento rifiuti si tratta quindi di verificare i titoli autorizzativi in vigore, controllare il rispetto dei tempi di permanenza e delle volumetrie stoccabili, e aggiornare le procedure del sistema di gestione ambientale distinguendo chiaramente le aree di input, lavorazione e sosta degli output.

Riferimento: MASE, Quesito nr. 0061025 del 19 marzo 2026, Risposta prot. 0173448 del 12 agosto 2026, interpello ex art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006 presentato dalla Regione Calabria.

Chiedi al consulenteLa tua azienda è in regola con la sicurezza?

Valutazione dei rischi, DVR, sopralluoghi, antincendio, messa a terra e linee vita: un consulente ti ricontatta e ti dice cosa serve.

  • DVR e valutazione dei rischi
  • Antincendio ed estintori
  • Verifiche e adempimenti

Leggi anche