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RENTRI, dal 16 settembre il FIR digitale diventa obbligatorio per le imprese

Finito il doppio binario: da oggi il formulario rifiuti va gestito solo in digitale. Il MASE detta le regole anche per i disservizi del portale.

In breve
  • Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale (xFIR) è l'unica modalità ammessa per i soggetti iscritti al RENTRI
  • Il Decreto Direttoriale MASE n. 254/2026 disciplina le procedure in caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI
  • Dal 15 settembre 2026 tornano pienamente applicabili le sanzioni per mancata o incompleta trasmissione dei dati
  • La Legge di Bilancio 2026 ha aggiornato i soggetti obbligati e quelli esclusi dall'iscrizione al Registro

Da ieri, 15 settembre 2026, si è chiuso il periodo del cosiddetto "doppio binario" che permetteva alle imprese iscritte al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) di scegliere tra formulario cartaceo e digitale. Da oggi, 16 settembre, per tutti i soggetti obbligati il FIR digitale (xFIR) diventa l'unica modalità consentita per movimentare i rifiuti, come confermato dagli aggiornamenti pubblicati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) sul portale RENTRI.

La scadenza riguarda l'intera filiera dei rifiuti: la modalità digitale coinvolge l'intera filiera, dal produttore/detentore al trasportatore fino al destinatario. Per le imprese che finora avevano continuato a lavorare su carta, la fine del periodo transitorio comporta l'obbligo di gestire firma elettronica, trasmissione dei dati e conservazione digitale del formulario per ogni trasporto di rifiuti.

Sanzioni e casi di emergenza

Con la chiusura del doppio binario tornano operative anche le sanzioni collegate agli adempimenti digitali: dal giorno successivo il FIR cartaceo esce definitivamente di scena per tutti i soggetti iscritti, la trasmissione dei dati al RENTRI diventa obbligatoria e le sanzioni finora sospese tornano pienamente applicabili, come previsto dalla Legge 26/2026 di conversione del decreto Milleproroghe.

Proprio in vista dell'obbligo pieno, il MASE ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026, che introduce specifiche modalità operative da adottare in caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale. Il provvedimento si applica quando il portale non è del tutto fuori servizio ma alcune funzioni risultano rallentate o parzialmente non operative, situazione distinta dai casi di indisponibilità totale già regolati da decreti precedenti. In queste ipotesi è previsto il passaggio temporaneo a una gestione cartacea di emergenza, con annotazioni specifiche e obbligo di conservare le evidenze del malfunzionamento da inviare via PEC al MASE.

Chi è obbligato e chi resta escluso

La Legge di Bilancio 2026 ha inoltre ridefinito il perimetro dei soggetti tenuti all'iscrizione al RENTRI, modificando l'art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006: restano esclusi, tra gli altri, i piccoli imprenditori agricoli sotto una certa soglia di fatturato e le imprese non pericolose fino a dieci dipendenti che raccolgono e trasportano solo i propri rifiuti. Gli operatori rientranti in queste categorie, se già iscritti, devono presentare tramite l'area riservata del portale una pratica di cancellazione, pena il mantenimento dell'iscrizione (e dei relativi contributi) come volontaria.

Per le imprese e i consulenti che seguono la tracciabilità dei rifiuti, è opportuno verificare tempestivamente la propria posizione sul portale rentri.gov.it, aggiornare i dispositivi mobili usati per la firma dell'xFIR (Android 10 o successivo, iOS 16 o successivo) e conoscere le procedure di emergenza previste dal Decreto 254/2026 per non incorrere in violazioni in caso di disservizi del sistema.

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Questo articolo è stato redatto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale a partire da fonti ufficiali, poi verificato e approvato dalla redazione. Come lavoriamo