Dimissioni per fatti concludenti: l'INL diffonde i dati dei primi 18 mesi
L'Ispettorato del lavoro riporta i numeri sull'applicazione della norma: 25mila comunicazioni, l'80% inviate dalle imprese, il 4,6% risultate non veritiere.

- Oltre 25.000 comunicazioni all'INL dal 12 gennaio 2025
- Distribuzione territoriale: 56% Nord, 28% Centro, 16% Sud
- L'80% delle segnalazioni arriva direttamente dalle imprese
- Il 4,6% delle verifiche ha rilevato comunicazioni non veritiere
Con una nota del 7 luglio l'Ispettorato nazionale del lavoro ha diffuso il primo monitoraggio sull'applicazione delle dimissioni per fatti concludenti, l'istituto introdotto dal Collegato lavoro con la modifica dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 151/2015, in vigore dal 12 gennaio 2025. Per gli uffici del personale e i consulenti del lavoro si tratta di un primo riscontro numerico su una procedura che negli ultimi diciotto mesi ha cambiato il modo di gestire l'assenza ingiustificata prolungata dei dipendenti.
I numeri diffusi dall'INL
Nei diciotto mesi presi in esame le comunicazioni trasmesse all'Ispettorato sono state oltre 25.000. Sul piano territoriale la distribuzione mostra una netta concentrazione al Nord, con il 56% delle segnalazioni, seguito dal Centro con il 28% e dal Sud con il 16%.
Un dato rilevante per le imprese riguarda il canale di attivazione della procedura: l'80% delle comunicazioni per fatti concludenti risulta inviato all'INL direttamente dai datori di lavoro, segno di un utilizzo ormai consolidato dello strumento come alternativa alla procedura telematica ordinaria delle dimissioni volontarie nei casi di abbandono del posto senza formalizzazione.
Sul fronte dei controlli, l'Ispettorato segnala che il 4,6% delle verifiche condotte sulle comunicazioni ha fatto emergere casi non veritieri, un elemento che conferma il ruolo di verifica affidato all'INL prima che la risoluzione del rapporto possa considerarsi efficace.
Cosa cambia per le imprese
La disciplina consente al datore di lavoro di comunicare la cessazione del rapporto in presenza di un'assenza ingiustificata prolungata del lavoratore, senza attendere le dimissioni formali. Resta comunque possibile, per il lavoratore, dimostrare cause giustificative come motivi di salute o altre condizioni personali che spieghino l'assenza, elemento che gli uffici del personale devono continuare a verificare con attenzione prima di inviare la comunicazione all'Ispettorato territorialmente competente.
I dati diffusi dall'INL rappresentano il primo bilancio ufficiale dello strumento e potranno costituire un riferimento per le prossime valutazioni sull'efficacia della norma, anche in vista di eventuali chiarimenti applicativi per le imprese e i professionisti che gestiscono le procedure di cessazione del rapporto di lavoro.
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