Passaporto digitale di prodotto: obbligo dal 2027, cosa fare già ora
Dal 18 febbraio 2027 scatta il primo obbligo di passaporto digitale, per le batterie. Tessile, pneumatici e alluminio seguiranno. Cosa deve fare già ora un'impresa manifatturiera.

- Per tessile
- pneumatici e mobili l'applicazione è attesa dal 2027
- ma al 5 ottobre 2026 nessun atto delegato ESPR risultava ancora adottato
Chi produce componenti elettronici, tessili, pneumatici o semilavorati in alluminio sentirà parlare sempre più spesso, nei prossimi mesi, di "passaporto digitale di prodotto" (Digital Product Passport, DPP). Non è un adempimento fiscale né una certificazione volontaria: è un obbligo che il Regolamento UE 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile (ESPR, Ecodesign for Sustainable Products Regulation) introduce in modo progressivo, categoria di prodotto per categoria di prodotto. Per le imprese manifatturiere italiane, soprattutto quelle inserite in filiere europee o che forniscono grandi gruppi, conviene cominciare a capire di cosa si tratta prima che scatti l'obbligo per il proprio settore.
Cos'è il passaporto digitale di prodotto
Il Regolamento ESPR istituisce un passaporto digitale di prodotto, dispone la definizione di requisiti obbligatori per gli appalti pubblici verdi e stabilisce un quadro per evitare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti. In pratica è una scheda elettronica collegata al singolo prodotto, accessibile tramite un supporto dati come un codice QR, che raccoglie informazioni sulla composizione, la provenienza dei materiali, la riparabilità e l'impatto ambientale. La definizione tecnica parla di «passaporto digitale di prodotto»: l'insieme di dati specifici sul prodotto che include le informazioni indicate nell'atto delegato pertinente adottato a norma dell'articolo 4 ed è accessibile elettronicamente per mezzo di un supporto dati. Il Regolamento non impone però lo stesso passaporto a tutti i prodotti indistintamente: servono atti delegati specifici, uno per ciascuna categoria merceologica, che fissano requisiti, contenuti obbligatori e data di applicazione.
Il primo obbligo concreto: le batterie dal 18 febbraio 2027
La prima scadenza certa riguarda le batterie. Il Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie ha previsto l'introduzione di un passaporto digitale della batteria: ai sensi dell'articolo 77, a decorrere dal 18 febbraio 2027 tutte le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh e le batterie per veicoli elettrici immesse sul mercato o messe in servizio devono essere registrate in formato elettronico (il cosiddetto "passaporto della batteria"). La soglia dei 2 kWh vale solo per le batterie industriali: per quelle destinate a veicoli elettrici e a mezzi di trasporto leggeri il passaporto è dovuto indipendentemente dalla capacità.
Non tutte le informazioni saranno però obbligatorie fin dal primo giorno. La Commissione europea ha chiarito che dati come l'impronta di carbonio, le percentuali di cobalto, litio, nichel e piombo recuperati dai rifiuti e le informazioni di due diligence sulla filiera entreranno in vigore progressivamente, in base alle rispettive scadenze e all'adozione dei relativi atti attuativi.
Un passo avanti sull'infrastruttura è già stato fatto: il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 disciplina il registro europeo del Passaporto Digitale di Prodotto, operativo dal 20 luglio 2026. Il registro conserva identificativi e metadati dei passaporti, mentre i dati completi restano archiviati dall'operatore economico o da un fornitore di servizi incaricato; la registrazione avviene tramite un'interfaccia dedicata o tramite API integrate nei sistemi aziendali. L'avvio del registro non anticipa l'obbligo del 18 febbraio 2027, ma permette già oggi alle imprese di testare procedure e modalità di scambio dei dati.
Tessile, pneumatici e alluminio: calendario ancora da fissare
Per gli altri settori la tempistica è meno definita. Il primo piano di lavoro dell'ESPR colloca tra i comparti prioritari il tessile e l'abbigliamento, insieme a pneumatici e mobili, con applicazione attesa a partire dal 2027, ma a oggi mancano gli atti delegati che fisserebbero requisiti e data esatta per ciascuna categoria. Per il settore batterie, dove l'atto normativo esiste già (il Regolamento 2023/1542), la data del 18 febbraio 2027 è certa; per tessile, pneumatici e alluminio la Commissione dovrà prima adottare l'atto delegato specifico, che per prassi fissa la decorrenza dell'obbligo con un preavviso di almeno 18 mesi dalla pubblicazione.
Cosa fare già ora in azienda
Un'impresa della filiera tessile, degli pneumatici, dell'alluminio o di componentistica che contiene batterie non deve aspettare la pubblicazione dell'atto delegato per cominciare a muoversi. Tre azioni sono già utili oggi:
- Mappare i dati di prodotto: molte aziende tengono le informazioni su composizione, origine dei materiali e sostanze utilizzate sparse tra gestionali, fogli di calcolo ed email dei fornitori. Il DPP richiede che questi dati siano strutturati, verificabili e aggiornabili nel tempo.
- Verificare i fornitori: chi fabbrica un componente dovrà consegnare al cliente le informazioni che finiranno nel passaporto del prodotto finito, dalla provenienza del metallo alla presenza di sostanze regolamentate. Nelle filiere lunghe serve capire fin da ora chi raccoglie cosa e con quale frequenza.
- Valutare un identificativo univoco e un supporto dati: il collegamento tra prodotto fisico e scheda digitale passa da un QR code o da un tag leggibile con smartphone; capire già oggi come integrarlo nel proprio ciclo di etichettatura evita interventi affrettati a ridosso della scadenza.
Chi produce o assembla batterie EV, per mezzi di trasporto leggeri o industriali oltre 2 kWh ha un termine concreto da rispettare, il 18 febbraio 2027, e può già registrarsi e fare prove sul registro europeo attivo dal 20 luglio 2026. Per gli altri settori manifatturieri la preparazione dei dati interni resta comunque il primo passo utile, in attesa della pubblicazione degli atti delegati.
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