Leasing e crisi d'impresa: quando conviene rinegoziare o restituire il bene
Guida per commercialisti: la sorte del leasing cambia tra composizione negoziata, concordato e liquidazione giudiziale. Restituire il bene non estingue il debito.

- Nella composizione negoziata il leasing prosegue secondo le regole ordinarie, ma l'art. 18 CCII protegge i canoni correnti dalla risoluzione per crediti anteriori
- Nel concordato l'art. 97 CCII consente di chiedere sospensione o scioglimento del contratto, con un calcolo specifico per l'indennizzo al concedente (comma 12)
- Un caso pratico con tre leasing mostra come la decisione vada presa contratto per contratto, non in blocco
- La restituzione del bene non cancella automaticamente il debito residuo verso la società di leasing
Un'impresa che accumula ritardi nei pagamenti dei canoni di leasing non può limitarsi a scegliere tra pagare o restituire il bene: la soluzione corretta dipende dallo strumento di regolazione della crisi scelto e dallo stato in cui si trova il contratto. È il punto centrale di un'analisi tecnica diffusa il 23 ottobre da Commercialista Telematico, rivolta ai professionisti che assistono piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria, per le quali il leasing di macchinari, immobili industriali e automezzi rappresenta spesso una componente rilevante dell'esposizione debitoria complessiva.
Regole diverse per ogni strumento
Nella composizione negoziata il contratto di leasing prosegue secondo le regole ordinarie del codice civile, salvo che l'imprenditore richieda misure protettive. In questo caso entra in gioco l'art. 18, comma 5, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019): la norma vieta ai creditori, incluse le società di leasing e gli intermediari finanziari, di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o di provocarne la risoluzione per il solo fatto di crediti anteriori alla pubblicazione dell'istanza. Una tutela che però non esonera l'impresa dal pagamento dei canoni che maturano durante le trattative.
Nel concordato preventivo la disciplina è diversa e più articolata: l'art. 97 CCII consente al debitore di chiedere al tribunale, o al giudice delegato dopo l'apertura della procedura, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dei contratti pendenti la cui prosecuzione non sia coerente con il piano. Per il leasing in particolare, il comma 12 dello stesso articolo detta un calcolo specifico per quantificare il credito residuo del concedente in caso di scioglimento, riprendendo l'impostazione già introdotta dall'art. 1, comma 138, della legge 4 agosto 2017, n. 124, che per prima ha dato una disciplina organica alla locazione finanziaria. Nella liquidazione giudiziale, infine, è il curatore a decidere se subentrare nel rapporto o restituire il bene.
Il caso pratico: tre leasing, una sola crisi di liquidità
L'analisi propone il caso di una società manifatturiera con tre contratti in corso:
| Contratto | Canone mensile | Canoni residui | Esborso residuo | Rilevanza operativa |
|---|---|---|---|---|
| Impianto produttivo | 8.500 € | 30 | 255.000 € | Essenziale |
| Immobile industriale | 6.200 € | 60 | 372.000 € | Elevata |
| Automezzi commerciali | 2.400 € | 24 | 57.600 € | Parzialmente sostituibili |
Con un EBITDA di 310.000 euro e liquidità di 45.000 euro, sospendere indistintamente tutti i pagamenti rischierebbe di bloccare la produzione pur di risparmiare su contratti, come quello degli automezzi, più facilmente sostituibili. La valutazione, conclude l'analisi, va fatta contratto per contratto, tenendo conto che la restituzione del bene non cancella automaticamente il debito residuo verso la società di leasing.
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