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Schema di atto: l'istanza di adesione corre anche ad agosto, niente pausa feriale

L'Agenzia delle Entrate conferma a Telefisco 2026: i 30 giorni per chiedere l'adesione dopo lo schema di atto non si fermano in agosto.

Schema di atto: l'istanza di adesione corre anche ad agosto, niente pausa feriale
Immagine generata con IA
In breve
  • Il termine di 30 giorni per l'istanza di accertamento con adesione decorre anche nel periodo feriale
  • Sono esclusi sia la sospensione processuale (1-31 agosto) sia quella amministrativa (1 agosto-4 settembre)
  • La sospensione amministrativa resta valida invece per il termine di osservazioni e controdeduzioni
  • Chi riceve lo schema di atto in estate deve calcolare due scadenze distinte per non perdere la riduzione delle sanzioni

Chi assiste un cliente che riceve uno schema di atto in piena estate non può contare sulla pausa feriale per prendere tempo: il termine di 30 giorni entro cui presentare l'istanza di accertamento con adesione decorre regolarmente anche ad agosto. Lo ha confermato l'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2026, rispondendo a un quesito sui rapporti tra schema di atto e accertamento con adesione.

Due sospensioni, un solo termine escluso

Nel corso della Videoconferenza tenutasi il 24 settembre 2026, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che non rientra in nessuna delle sospensioni feriali previste dall'ordinamento il termine di trenta giorni entro cui, ricevuto lo schema di atto, il contribuente può presentare la domanda di accertamento con adesione. Restano quindi escluse sia la sospensione processuale dal 1° al 31 agosto, propria dei termini per impugnare davanti al giudice tributario, sia quella amministrativa dal 1° agosto al 4 settembre, prevista per i procedimenti davanti alla Pubblica Amministrazione.

Quest'ultima sospensione, invece, continua a operare per il diverso termine assegnato al contribuente per presentare osservazioni e controdeduzioni nell'ambito del contraddittorio preventivo. Si tratta di due scadenze autonome, originate dalla stessa comunicazione ma disciplinate in modo diverso: il contribuente dispone di 60 giorni per presentare osservazioni o, in alternativa, di 30 giorni per richiedere l'accertamento con adesione.

Perché conta per lo studio

La base normativa è l'art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. 218/1997, richiamato dall'art. 6-bis della L. 212/2000 sul contraddittorio preventivo generalizzato, in vigore per gli atti emessi dal 30 aprile 2024. Se l'atto è sottoposto a contraddittorio, il contribuente può chiedere l'adesione entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema d'atto; in alternativa, può farlo entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso definitivo.

Per gli studi che seguono pratiche di accertamento con adesione, la distinzione non è teorica: confondere le due scadenze, applicando all'istanza di adesione la sospensione prevista per le osservazioni, significa rischiare di presentarla fuori termine, perdendo la possibilità di ridurre le sanzioni per la via dell'adesione. La prassi suggerisce di annotare in agenda due date separate a partire dalla stessa comunicazione: 30 giorni netti per l'istanza di adesione, 60 giorni con eventuale sospensione per le osservazioni difensive.

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