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Lettere di compliance su fatture e corrispettivi 2023 non dichiarati: il provvedimento

L'Agenzia delle Entrate incrocia fatture elettroniche e corrispettivi 2023 con i quadri RF, RG e LM di Redditi 2024: comunicazioni via PEC per regolarizzare.

Lettere di compliance su fatture e corrispettivi 2023 non dichiarati: il provvedimento
Immagine generata con IA
In breve
  • Provvedimento n. 271072 del 5 ottobre 2026 dell'Agenzia delle Entrate
  • Controllo incrociato tra fatture elettroniche/corrispettivi 2023 e quadri RF, RG, LM di Redditi 2024
  • Comunicazioni via PEC, consultabili anche su Cassetto Fiscale e portale Fatture e Corrispettivi
  • Possibilità di dichiarazione integrativa con ravvedimento operoso o di segnalare elementi giustificativi

L'Agenzia delle Entrate ha avviato una nuova tornata di controlli automatizzati sui titolari di partita IVA, incrociando i dati di fatture elettroniche e corrispettivi telematici del 2023 con quanto dichiarato nel modello Redditi 2024. Il riferimento è il provvedimento n. 271072 del 5 ottobre 2026, che definisce le modalità con cui verranno messe a disposizione dei contribuenti le informazioni sulle anomalie riscontrate.

Chi riceve la comunicazione e come

Il controllo riguarda in particolare chi, nel periodo d'imposta 2023, ha emesso fatture elettroniche o trasmesso corrispettivi giornalieri senza che le relative operazioni risultassero, in tutto o in parte, nei quadri RF, RG o LM della dichiarazione dei redditi. Il canale scelto dall'Agenzia è la PEC: le lettere di compliance saranno recapitate agli indirizzi dei contribuenti interessati e resteranno consultabili anche nel Cassetto Fiscale e nella sezione "L'Agenzia scrive" del portale Fatture e Corrispettivi.

Ogni comunicazione conterrà i dati identificativi del contribuente, il numero e la data della segnalazione, il codice atto, il periodo d'imposta, i riferimenti della dichiarazione trasmessa per il 2023, oltre alle istruzioni su come chiedere chiarimenti, segnalare elementi non noti all'Amministrazione o regolarizzare la posizione. Le stesse informazioni saranno condivise anche con la Guardia di Finanza.

Le due strade per il contribuente

Chi riceve la lettera e riscontra un'anomalia reale può presentare una dichiarazione integrativa e versare le sanzioni con lo sconto previsto dal ravvedimento operoso. In alternativa, è possibile fornire all'Agenzia elementi che giustifichino lo scostamento segnalato: è il caso tipico dei contribuenti in regime di cassa che hanno emesso fatture o incassato acconti a fine anno, con il pagamento effettivo slittato all'anno successivo. In questa ipotesi lo scarto tra fatturato e reddito dichiarato è legittimo e non comporta sanzioni, a condizione di documentare la data dell'incasso.

Per le imprese e i professionisti interessati, il consiglio pratico è verificare periodicamente il Cassetto Fiscale e la posta elettronica certificata nelle settimane successive alla pubblicazione del provvedimento, in modo da non perdere i termini per la regolarizzazione agevolata. Il testo integrale del provvedimento è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

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