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Forfettari, i rimborsi spese a piè di lista non contano nel reddito né nelle soglie

L'Agenzia delle Entrate conferma: i rimborsi spese riaddebitati analiticamente al cliente non sono reddito imponibile neppure per i forfettari.

Forfettari, i rimborsi spese a piè di lista non contano nel reddito né nelle soglie
In breve
  • Interpello DRE Veneto n. 907-239/2026 conferma l'esclusione dei rimborsi spese analitici dal reddito anche per i forfettari
  • La regola vale per spese sostenute dal 1° gennaio 2025, in base al D.Lgs. 192/2024
  • I rimborsi non entrano né nella soglia di 85.000 euro né in quella di 100.000 euro del regime forfettario
  • Servono tracciabilità dei pagamenti, documentazione intestata al professionista e riaddebito analitico in fattura

Un professionista in regime forfettario che riaddebita al cliente, voce per voce, le spese di trasferta sostenute per eseguire l'incarico non deve considerare quelle somme come compenso imponibile. Lo ha confermato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 907-239/2026 della Direzione Regionale Veneto, mettendo fine a un dubbio che da tempo divideva operatori e consulenti. La questione riguarda tutti i lavoratori autonomi che operano in regime forfettario ai sensi della Legge n. 190/2014 e che normalmente riaddebitano ai committenti spese di trasporto, vitto e alloggio.

Il contesto normativo

La riforma del reddito di lavoro autonomo, avviata dal D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 e coordinata dal D.L. 17 giugno 2025, n. 84, ha riscritto l'articolo 54 del TUIR. La nuova lettera b) del comma 2 stabilisce che non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dal professionista per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente. Restava da capire se la norma valesse anche per chi applica il regime forfettario, trattandosi di una modifica al TUIR non espressamente richiamata dalla Legge n. 190/2014.

Il caso e la risposta dell'Agenzia

Il caso esaminato riguarda un professionista forfettario che sostiene spese di trasferta nell'interesse del committente, le paga con strumenti tracciabili, conserva documentazione fiscale a lui intestata e le riaddebita in fattura in modo distinto dall'onorario. L'Agenzia delle Entrate ha confermato che le somme percepite a titolo di rimborso analitico delle spese per l'esecuzione dell'incarico non concorrono a formare l'ammontare dei "compensi percepiti" ai fini del coefficiente di redditività. La precisazione vale anche per la soglia di permanenza nel regime: i rimborsi spese analitici non assumono alcuna rilevanza neppure ai fini della verifica della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi, il cui superamento fa scattare l'uscita immediata dal forfettario in corso d'anno.

Quanto alla decorrenza, l'interpello chiarisce che l'irrilevanza dei rimborsi spese analitici trova applicazione esclusivamente per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2025; per le spese fino al 31 dicembre 2024 il rimborso resta imponibile.

Le condizioni da rispettare

L'esclusione dal reddito non è automatica: richiede che le spese siano sostenute nell'esclusivo interesse del committente, che i pagamenti di vitto, alloggio, viaggio e trasporto non di linea in Italia siano tracciabili, che la documentazione fiscale sia intestata al professionista e che il riaddebito in fattura distingua analiticamente ogni voce. Un rimborso indicato in modo generico, ad esempio senza dettaglio delle singole spese, viene invece qualificato come compenso imponibile e concorre normalmente al calcolo delle soglie del regime forfettario.

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