Giovedì 24 settembre 2026In collaborazione con Team Sicurezza

Notizie, guide e scadenze per le imprese: sicurezza, formazione, privacy, fisco, incentivi.

Newsletter gratuita
Certificazioni ISO

Greenwashing: dal 27 settembre operative le sanzioni del D.Lgs. 30/2026

Dal 27 settembre 2026 sono pienamente operative le sanzioni del decreto che recepisce la direttiva Ue contro le asserzioni ambientali ingannevoli.

Greenwashing: dal 27 settembre operative le sanzioni del D.Lgs. 30/2026
In breve
  • Il D.Lgs. 30/2026 recepisce la direttiva Ue 2024/825 e modifica il Codice del Consumo
  • Vietate le asserzioni ambientali generiche non provate e i marchi di sostenibilità non certificati
  • Le regole si applicano anche alle microimprese e riguardano etichette, siti web e materiali di marketing
  • Dal 27 settembre 2026 il sistema sanzionatorio diventa pienamente operativo

Dal 27 settembre 2026 diventa pienamente operativo il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, il decreto che ha recepito in Italia la direttiva Ue 2024/825, nota come direttiva "Empowering Consumers for the Green Transition". La norma interessa qualsiasi impresa che comunichi, in etichette, siti web, imballaggi o materiali pubblicitari, caratteristiche di sostenibilità dei propri prodotti o servizi.

Cosa prevede il decreto

Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 56) il 9 marzo 2026 e attua la Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2024 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde. Il testo è entrato in vigore il 24 marzo 2026, con applicazione delle nuove disposizioni dal 27 settembre 2026.

Il decreto interviene sul Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) e, come chiarito dagli osservatori giuridici, codifica per la prima volta le asserzioni ambientali false, ingannevoli o generiche come pratiche commerciali scorrette in senso stretto, con conseguenze sanzionatorie precise a carico delle imprese. Non si tratta più di valutazioni caso per caso dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ma di un elenco tassativo di condotte vietate, inserito direttamente nel decreto.

Le condotte vietate e gli obblighi per le imprese

Tra le pratiche ora sanzionabili rientrano l'uso di termini generici come "ecologico" o "green" senza prove concrete, l'esibizione di marchi di sostenibilità non certificati e le omissioni su durabilità e riparabilità dei prodotti. Per vantare un beneficio ambientale l'azienda deve disporre di elementi oggettivi, come certificazioni Ecolabel UE o studi rigorosi sul ciclo di vita del prodotto (LCA). È inoltre vietato omettere informazioni su caratteristiche che limitano la vita di un bene o indurre i consumatori a sostituire componenti prima del necessario per ragioni puramente commerciali.

Le nuove regole non riguardano solo le grandi aziende: si applicano alle imprese che hanno rapporti con i consumatori finali ma anche con le microimprese, con un impatto diretto su siti web aziendali, imballaggi, schede prodotto e materiali di marketing.

Cosa devono fare le PMI

Chi utilizza claim ambientali in comunicazione commerciale è invitato a rivedere etichette, schede prodotto e campagne pubblicitarie prima della piena applicazione delle sanzioni. Per orientarsi nella misurazione della circolarità, un riferimento tecnico nazionale è rappresentato dalla prassi UNI/TS 11820, che fornisce indicatori per valutare il livello di circolarità di un'organizzazione. Le imprese che si occupano di comunicazione ambientale e i consulenti di settore possono consultare il testo integrale del decreto sul portale della Gazzetta Ufficiale.

Chiedi al consulenteVuoi certificare la tua azienda?

ISO 9001, 14001, 45001, 37001: tempi, costi e percorso per arrivare alla certificazione, anche per partecipare alle gare.

  • Percorso di certificazione
  • Tempi e costi
  • Vantaggi negli appalti
Questo articolo è stato redatto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale a partire da fonti ufficiali, poi verificato e approvato dalla redazione. Come lavoriamo

Leggi anche