Verbale di prescrizione 758/1994: è già atto penale, non solo amministrativo
La Cassazione chiarisce: il verbale con cui l'organo di vigilanza impartisce prescrizioni per violazioni di sicurezza è già atto del procedimento penale.

- La Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) e il correttivo D.Lgs. 31/2024 hanno rafforzato questi obblighi, richiedendo anche il rinnovo del domicilio in caso di impugnazione
Chi riceve un verbale di prescrizione ex D.Lgs. 758/1994 - tipicamente il datore di lavoro o il responsabile di un'impresa a seguito di un'ispezione ASL o dell'Ispettorato del Lavoro che ha rilevato una violazione in materia di sicurezza sul lavoro - si trova già, di fatto, dentro un procedimento penale. Lo ricorda un'analisi giuridica pubblicata da PuntoSicuro, che ripercorre la giurisprudenza della Cassazione sulla natura di questo istituto, da sempre percepito dalle imprese come un semplice passaggio amministrativo prima dell'eventuale sanzione.
Cosa dice la Cassazione
Il punto di riferimento è la sentenza delle Sezioni Unite civili n. 3694 del 2012, secondo cui l'atto con il quale vengono impartite le prescrizioni al contravventore è ricondotto dal legislatore nel panorama degli atti tipici di polizia giudiziaria, privo di discrezionalità e promanante da un organo che opera sotto la direzione dell'autorità giudiziaria. La Cassazione penale (Sez. III, n. 46151/2015) ha aggiunto che la procedura si qualifica come condizione di procedibilità dell'azione penale, ma il reato risulta già sussistente prima che si concluda questo passaggio.
Le conseguenze pratiche per l'impresa
Se il verbale è già atto del procedimento penale, ne discendono obblighi precisi per l'organo di vigilanza al momento del primo contatto con il contravventore: comunicare le norme violate, la data e il luogo del fatto; avvertire che le notifiche successive saranno fatte al difensore; invitare a dichiarare o eleggere domicilio per gli atti introduttivi del giudizio. La Cassazione (Sez. III, n. 17279/2014) ha chiarito che questo avvertimento è funzionale a permettere al contravventore di ricevere personalmente le notifiche, e la sua omissione comporta un pregiudizio per l'imputato.
L'impatto della Riforma Cartabia
Il D.Lgs. 150/2022 ha rafforzato questi obblighi informativi introducendo il comma 01 dell'art. 161 c.p.p. e ha eliminato l'efficacia illimitata dell'elezione di domicilio: l'art. 581 c.p.p. richiede oggi, a pena di inammissibilità, il deposito di una nuova dichiarazione di domicilio in caso di impugnazione. Per le imprese che affrontano un procedimento nato da una prescrizione ex D.Lgs. 758/1994, la corretta gestione di questi adempimenti formali - a cura dell'organo di vigilanza ma con effetti diretti sulla propria difesa - diventa quindi un elemento da verificare con il proprio legale o consulente fin dal primo verbale.
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