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Piano di emergenza ed evacuazione: chi deve averlo e come si aggiorna

Guida pratica su quando è obbligatorio il piano di emergenza ed evacuazione, cosa deve contenere e con quale frequenza va aggiornato e provato.

Piano di emergenza ed evacuazione: chi deve averlo e come si aggiorna
Immagine generata con IA
In breve
  • Obbligo scatta da 10 lavoratori, da 50 persone contemporanee nei locali aperti al pubblico, o per le attività soggette ai controlli VVF
  • Il DM 2 settembre 2021 (in vigore dal 4 ottobre 2022) ha sostituito il DM 10 marzo 1998 e ampliato i criteri di obbligo
  • Esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale dove è previsto il piano
  • Per le aziende sotto soglia restano comunque obbligatorie misure organizzative minime nel DVR

Molte aziende si chiedono se siano o meno obbligate ad avere un piano di emergenza ed evacuazione formalizzato, e con quale frequenza vada rivisto. La risposta dipende da due parametri incrociati: il numero di lavoratori occupati e il numero di persone presenti contemporaneamente, a prescindere dal loro status di dipendenti. Il riferimento normativo è duplice: l'art. 43 del D.Lgs. 81/2008 e il DM 2 settembre 2021, il decreto sulla gestione della sicurezza antincendio (GSA) in vigore dal 4 ottobre 2022, che ha sostituito le corrispondenti disposizioni del DM 10 marzo 1998.

Quando scatta l'obbligo

Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza:

Caso Soglia
Lavoratori occupati almeno 10 lavoratori
Luoghi aperti al pubblico più di 50 persone contemporaneamente presenti, indipendentemente dal numero di lavoratori
Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi attività elencate nell'allegato I al D.P.R. 151/2011

Una novità rilevante introdotta dal decreto GSA riguarda il criterio di calcolo: la necessità del piano di emergenza non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto del numero degli occupanti contemporaneamente a qualsiasi titolo presenti all'interno dell'attività. Questo significa che anche attività con pochi dipendenti ma molto pubblico (negozi, studi aperti al pubblico, locali) possono ricadere nell'obbligo.

Chi resta escluso e cosa deve comunque fare

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008. In pratica, anche sotto soglia non si è esentati da ogni obbligo: vanno comunque definite le procedure minime di esodo e la designazione degli addetti, che per le aziende fino a 5 lavoratori può essere svolta direttamente dal datore di lavoro.

Per gli esercizi aperti al pubblico con meno di 10 lavoratori e più di 50 persone presenti, esclusi quelli soggetti ai controlli antincendio, il datore di lavoro può predisporre misure semplificate per la gestione dell'emergenza, costituite dalla planimetria e da indicazioni schematiche.

Cosa deve contenere il piano

Il decreto GSA stabilisce che il piano deve includere, come minimo:

  • le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
  • le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
  • le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
  • le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari e per le aree ad elevato rischio di incendio.

Il piano deve inoltre riportare i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'articolo 34 del Dlgs 9 aprile 2008, n. 81.

Un punto tecnico da tenere presente per chi si occupa di formazione: dal 4 ottobre 2022 la classificazione degli addetti antincendio è cambiata, e non si parla più di rischio basso, medio e alto, ma di Livello 1 e 2 del DM 2 settembre 2021. Chi ha ancora attestati con la vecchia dicitura deve verificarne la validità rispetto al nuovo schema.

Prove di evacuazione: quando e con che frequenza

Dove è obbligatorio il piano di emergenza, è obbligatoria anche l'esercitazione pratica. Ai sensi del D.M. 2 settembre 2021, nei luoghi di lavoro in cui è obbligatoria la redazione del piano di emergenza, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale. Si tratta di un requisito minimo obbligatorio: il datore di lavoro, nell'ambito della gestione della sicurezza antincendio, può tuttavia prevedere una periodicità maggiore in funzione della complessità dell'attività, del numero di lavoratori e di altri fattori di rischio specifici.

Attenzione a un'eccezione poco nota: per le piccole realtà che non rientrano nell'obbligo generale del piano di emergenza, non deriva automaticamente dal D.M. 2 settembre 2021 l'obbligo dell'esercitazione con cadenza almeno annuale, fermo restando quanto eventualmente previsto da specifiche norme o regole tecniche applicabili all'attività.

Le esercitazioni non devono necessariamente limitarsi allo scenario incendio: il D.M. 2 settembre 2021 prevede però che le esercitazioni possano riguardare scenari diversi dall'incendio, se previsti dal piano di emergenza — ad esempio il terremoto, se l'azienda ha incluso questo rischio nella propria pianificazione.

Quando va aggiornato il piano

Il piano non è un documento statico. Per più luoghi di lavoro ubicati nello stesso edificio ma facenti capo a titolari diversi, inoltre, i piani di emergenza devono essere coordinati tra i diversi datori di lavoro. In generale, l'aggiornamento va effettuato ogni volta che cambiano le condizioni che hanno determinato l'impostazione originaria del piano: modifiche agli ambienti di lavoro, al numero di occupanti, ai percorsi di esodo, ai presidi antincendio o alla squadra di emergenza designata. È una verifica che RSPP e consulenti dovrebbero inserire tra i controlli periodici del sistema di prevenzione, insieme alla revisione del documento di valutazione dei rischi.

Per i dettagli tecnici su planimetrie, informazione e formazione dei lavoratori, il testo di riferimento resta il DM 2 settembre 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021, affiancato dalle indicazioni operative dei Vigili del Fuoco.

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