Ogni quanto si fanno le visite mediche periodiche ai lavoratori
La regola generale dell'art. 41 D.Lgs. 81/2008 è annuale, ma rumore, VDT, vibrazioni e lavoro notturno hanno scadenze diverse: la guida con tutti i casi.

- Regola generale: visita periodica una volta l'anno, salvo diversa periodicità del medico competente in base al rischio (art. 41 c.2 lett. b)
- Videoterminalisti: ogni 5 anni sotto i 50 anni, ogni 2 anni da 50 anni in su o con idoneità a prescrizioni/limitazioni (art. 176)
- Rumore e vibrazioni: di norma annuale, periodicità diversa motivata dal medico competente nel DVR (artt. 196 e 204)
- Lavoro notturno: controlli almeno ogni 2 anni secondo il D.Lgs. 66/2003
- La convocazione spetta al datore di lavoro, in accordo con il medico competente; il lavoratore è obbligato a presentarsi (art. 20)
La domanda arriva periodicamente a chi gestisce la sicurezza in azienda: ogni quanto va fatta la visita medica periodica ai lavoratori? La risposta non è un numero unico, perché il D.Lgs. 81/2008 fissa una regola generale ma lascia margini di adattamento al medico competente e prevede scadenze specifiche per singoli rischi. Conoscere le differenze evita sia di far scadere una visita obbligatoria, sia di convocare i lavoratori più spesso del necessario.
La regola generale: una volta l'anno
La visita medica periodica serve a controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, e la periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita di norma in una volta l'anno. È l'art. 41, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 a fissare questo principio, che vale come criterio di default quando non esiste una norma specifica che indichi un'altra cadenza.
Lo stesso articolo, però, prevede un'eccezione importante: tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. Il medico competente può quindi allungare o accorciare l'intervallo rispetto all'anno, motivando la scelta sulla base del rischio specifico della mansione. Inoltre l'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente.
Le periodicità specifiche per tipologia di rischio
Quando la normativa di settore fissa già una cadenza, questa prevale sulla regola generale annuale. Ecco i casi più frequenti nelle aziende:
| Rischio / mansione | Periodicità | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Nessuna normativa specifica (regola generale) | Di norma annuale, salvo diversa cadenza del medico competente | Art. 41, c. 2, lett. b), D.Lgs. 81/2008 |
| Videoterminalisti sotto i 50 anni, idonei senza prescrizioni | Ogni 5 anni | Art. 176, D.Lgs. 81/2008 |
| Videoterminalisti da 50 anni in su, o idonei con prescrizioni/limitazioni a qualsiasi età | Ogni 2 anni | Art. 176, D.Lgs. 81/2008 |
| Esposizione al rumore sopra i valori superiori di azione | Di norma annuale, o periodicità diversa motivata dal medico competente nel DVR | Art. 196, D.Lgs. 81/2008 |
| Esposizione a vibrazioni sopra i valori d'azione | Di norma annuale, o periodicità diversa motivata dal medico competente nel DVR | Art. 204, D.Lgs. 81/2008 |
| Agenti chimici pericolosi (classificati tossici, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti) | Secondo la valutazione del medico competente, in base al rischio | Art. 229, D.Lgs. 81/2008 |
| Lavoratori notturni | Almeno ogni 2 anni | D.Lgs. 66/2003, art. 41 |
Per rumore e vibrazioni la norma usa la stessa formula dell'art. 41: il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione, e la sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi. La stessa logica si applica alle vibrazioni: i lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria, effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi.
Per gli agenti chimici, l'art. 229 non fissa un numero di anni ma rimanda alla sorveglianza sanitaria generale dell'art. 41, lasciando al medico competente il compito di calibrare gli intervalli sul rischio reale della mansione.
Il caso dei videoterminalisti: due fasce, non tre
È il caso con la periodicità più spesso confusa. La soglia di ingresso nella sorveglianza sanitaria specifica è l'uso del VDT per almeno 20 ore settimanali al netto delle pause. Una volta accertato l'obbligo, le fasce sono due:
- sotto i 50 anni, idoneità senza prescrizioni o limitazioni: visita ogni 5 anni;
- da 50 anni compiuti in su, oppure idoneità con prescrizioni o limitazioni a qualsiasi età: visita ogni 2 anni.
In entrambi i casi resta ferma la possibilità per il medico competente di stabilire intervalli diversi quando il caso specifico lo richieda. Un errore frequente è pensare che la biennalità riguardi solo chi ha "più di 50 anni": la soglia scatta dal compimento del cinquantesimo anno di età, non dopo.
Il lavoro notturno: controlli almeno biennali
Per i lavoratori notturni la periodicità non deriva dal D.Lgs. 81/2008 ma dal D.Lgs. 66/2003: la norma prevede controlli preventivi e periodici almeno ogni due anni per verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno. Anche qui vale il principio generale per cui il medico competente può stabilire una frequenza più ravvicinata se la valutazione del rischio lo richiede.
Chi convoca il lavoratore e cosa fare se salta la visita
La sorveglianza sanitaria è organizzata dal datore di lavoro, che deve garantirne l'attuazione secondo il programma predisposto dal medico competente sulla base della valutazione dei rischi: è prassi diffusa che le convocazioni partano dall'ufficio del personale, in accordo con il medico competente, seguendo le scadenze indicate nel protocollo sanitario e riportate nella cartella sanitaria e di rischio di ciascun lavoratore.
Sul fronte del lavoratore, l'obbligo di sottoporsi alle visite non è facoltativo: la sorveglianza sanitaria rientra tra gli obblighi in capo al datore di lavoro ma anche per il lavoratore c'è l'obbligo di sottoporsi alle visite, qualora previste, secondo le modalità e le periodicità che gli vengono comunicate, così come previsto dall'articolo 20 D.Lgs. 81/08.
Se la scadenza indicata dal medico competente viene superata senza che la visita sia stata effettuata, il giudizio di idoneità in corso non copre più il periodo successivo: significa che il datore di lavoro deve attivarsi subito per calendarizzare l'appuntamento con il medico competente, perché mantenere il lavoratore sulla mansione a rischio oltre la scadenza della sorveglianza sanitaria programmata espone l'azienda a responsabilità in caso di controllo degli organi di vigilanza o di infortunio. Non esiste una proroga automatica: la riprogrammazione va concordata direttamente con il medico competente, che può anche disporre accertamenti aggiuntivi se il ritardo è significativo.
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