Malattie reumatiche sul lavoro: le indicazioni EU-OSHA e gli obblighi del D.Lgs. 81/2008
EU-OSHA pubblica linee guida su gestione e adattamenti per lavoratori con patologie reumatiche e muscoloscheletriche croniche, tra prevenzione e idoneità alla mansione.

- EU-OSHA indica tre livelli di intervento: promozione della salute, segnalazione precoce, adattamenti ragionevoli della postazione e dell'orario
In occasione della Giornata Mondiale dell'Artrite del 12 ottobre, l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) richiama l'attenzione di datori di lavoro, RSPP e medici competenti sulla gestione dei lavoratori affetti da malattie reumatiche e muscoloscheletriche (MRMs), un tema che tocca direttamente gli obblighi di valutazione dei rischi previsti dal D.Lgs. 81/2008.
La dimensione del fenomeno
Secondo la monografia tecnica pubblicata sulla piattaforma OSHwiki di EU-OSHA, queste patologie colpiscono una persona su quattro, oltre 120 milioni di persone nell'Unione Europea, e rappresentano quasi il 30% di tutte le disabilità. Sul piano economico, il costo totale delle MRMs correlate al lavoro è stimato in oltre 163 miliardi di euro, includendo perdita di produttività e costi di turnover per i datori di lavoro (33%) e perdita di reddito e qualità della vita per i lavoratori (65%), con un costo che può arrivare fino al 2% del PIL in alcuni Paesi europei.
La distinzione tecnica: MSDs e MRMs
EU-OSHA distingue i disturbi muscoloscheletrici causati direttamente dal lavoro (work-related MSDs, legati a sovraccarico, posture incongrue, vibrazioni) dalle MRMs, patologie a eziologia infiammatoria, autoimmune o degenerativa che non hanno sempre un nesso causale diretto con l'attività lavorativa ma la cui sintomatologia è influenzata dal contesto professionale. Rientrano in questa categoria artrite reumatoide, osteoartrite, artrite psoriasica, gotta, osteoporosi, fibromialgia e lupus eritematoso sistemico.
Gli obblighi per le imprese italiane
Il quadro normativo italiano fornisce già gli strumenti per intervenire. L'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi, inclusi quelli riguardanti lavoratori con condizioni di ipersuscettibilità individuale; l'articolo 15 richiede il rispetto dei principi ergonomici nella scelta di attrezzature e metodi di lavoro; il Titolo VI (artt. 167 e seguenti) disciplina la movimentazione manuale dei carichi; l'articolo 41 attribuisce al Medico Competente la sorveglianza sanitaria mirata e la formulazione di giudizi di idoneità, anche con prescrizioni o limitazioni.
Le misure indicate da EU-OSHA
Tra gli adattamenti suggeriti: postazioni regolabili in altezza, ausili ergonomici, riduzione dei carichi movimentati, flessibilità di orario per gestire la rigidità articolare mattutina, smart working, pause frequenti e percorsi di rientro graduale dopo assenze prolungate, coordinati dal Medico Competente. La creazione di un clima aziendale che favorisca la segnalazione precoce dei sintomi, secondo EU-OSHA, riduce il rischio di presenteismo e il conseguente aumento del rischio infortunistico.
Le indicazioni tecniche complete sono disponibili sulla piattaforma OSHwiki di EU-OSHA.
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